CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2024
Cassazione n. 39401/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t R.g. 16461-2024 - Rel. Borrelli - Ud. 25.09.2024 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato nei suoi confronti la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva; Preso atto della dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile. Considerato che entrambi i motivi di ricorso — con cui il ricorrente lamenta violazione della legge nonché vizio motivazionale della sentenza impugnata in quanto la stessa darebbe atto solo superficialmente delle risultanze probatorie, omettendo di soffermarsi sulle deduzioni presentate dalla difesa e limitandosi a richiamare le dichiarazioni del curatore fallimentare senza approfondirle — sono indeducibili perché avulsi da una critica specifica alle argomentazioni con le quali la Corte di appello ha confermato il giudizio circa il coinvolgimento del prevenuto nella condotta distrattiva. Milita nel senso dell'inammissibilità del ricorso, dunque, un principio di diritto più volte affermato da questa Corte, vale a dire quello secondo cui sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ma che la revoca della costituzione di parte civile comporta la necessità di annullare senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti civili. [OSCURATO:PERSONA] intende uniformarsi, a questo riguardo, al condivisibile insegnamento di questa Corte secondo cui, in caso di revoca della costituzione di parte civile nel giudizio di legittimità, la Corte di cassazione, investita del ricorso proposto dall'imputato, deve rilevare, anche d'ufficio, la sopravvenuta estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale ed annullare senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in essa contenute. Tale conclusione riposa sulla circostanza che, a seguito di una revoca ritualmente avvenuta nelle forme di cui all'art.82 cod. proc. pen., si estingue il rapporto processuale civile nel processo penale, sicché il Giudice penale non può. mantenere ferme le statuizioni civili, posto che, in caso di revoca della costituzione di parte civile, cessano gli effetti di tale costituzione (art.76, secondo comma cod. proc. pen.), con conseguente caducazione della condanna risarcitoria sottesa all'iniziativa processuale della parte offesa (Sez. 4, n. 3454 del 16/01/2019, Scozzafava, Rv. 275195 - 01; Sez. 2, n. 43311 del 08/10/2015, Vismara, Rv. 265250). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Così deciso