CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 maggio 2024
Cassazione n. 24229/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 5859/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife sa come da procura in calce al ricorso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , domicilio digitale ; [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente – nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e dife so dal l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso , domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente incidentale - e contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato in Roma, Via le dei Parioli n. 67, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende N. 5859/22R.G. come da procura allegate al controricorso , domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente e ricorrent e incidental e - e contro [OSCURATO:PERSONA] N. 24 FIRENZE , in persona dell’amministratorepro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al contro ricorso, domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente e ricorrente incidentale – e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze recante il n. 1505 /20 2 1 e pubblicata in data 29.7.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: Con distinti ricorsi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultimo con atto notificato successivamente a quello della prima, pertanto da considerarsi quale ricorso incidentale),hanno impugnato per cassazione, ciascuno sulla base di nove motivi, illustrati da distinte memori e , la sentenza non definitiva in epigrafe, con cui laCorte d’appello di Firenze, pronunciando in sede di rinvio, ha condannato i predetti Bencivenni (nella rispettiva misura di 1/3 e 2/3) al risarcimento del danno derivato a [OSCURATO:PERSONA] occasione del sinistro occorsogli nella notte tra il 20 e il 2 1 ottobre del 2000 in Firenze, disponendo per il prosieguo, ai fini della quantificazione del danno; nel contempo, la Corte N. 5859/22R.G. toscana ha rigettato le domande proposte dal Paneno nei confronti del Condominioe della Compagnia assicuratrice; [OSCURATO:PERSONA] e il Condominio sisono costituiti con distinti controricorsi, illustrati da memorie,entrambi proponendo anche ricorso incidentale; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; le impugnazioni proposte avverso la citata sentenza non definitiva pongono importanti questioni nomofilattiche e, comunque, di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375, comma 1, c.p.c., che la trattazione in adunanza camerale non consente di adeguatamente affrontare e approfondire; il Collegio reputa quindi opportuno decidere sulle dette impugnazioni in una fissanda pubblica udienza; p. q. m. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, affinché il ricorso sia trattato in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consigli