CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2026
Cassazione n. 21827/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione in data 9/02/2026 avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, resa in data 2/12/2025, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 28/05/2024, operata la riduzione per il rito abbreviato, ha ridotto la pena a mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa, da aggiungere in continuazione al reato di cui alla sentenza del GUP del Tribunale di Palermo n. 338/2018, e per il resto ha confermato l'impugnata sentenza; [OSCURATO:PERSONA] che con l'unico motivo di ricorso — che lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62-bis, 133 e 163 e 164 cod. pen. nonché vizio di omessa motivazione per avere la Corte negato le invocate attenuanti generiche e la conseguente riduzione di pena, deducendosi l'occasionalità dei precedenti penali del ricorrente e il comportamento processuale meritevole — il ricorrente prospetta doglianze non consentite nel giudizio di 1legittimità perché riproduttive di profili di censura inerenti il trattamento punitivo già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici (fondati sull'assenza di elementi positivi apprezzabili agli effetti dell'art. 62-bis cod. pen., ed anzi ravvisando la presenza di precedenti giudiziali ostativi, reputando congrua la pena decisa in continuazione dal primo giudice: cfr. pag. 1 sent. imp.) - posto che la graduazione della pena irrogata rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione - come nella specie - non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n. 28908 del 27/6/2025, Giudice, non mass.; Sez. 3, n. 20060 del 10/1/2025, Enabulele, non mass.; Sez. 2, n. 39716 del 12/7/2018, Cicciù, in motiv.; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Murru, Rv. 278856-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 25914-01;); [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, l'unico motivo di ricorso, aspecifico e rivalutativo, non è ammissibile, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. c), che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass. in motiv. § 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000); P P.Q.M