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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31555/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 del Tribunale di Patti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Patti dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 681 cod. pen. (apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo) e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di otto giorni di arresto e duecento euro di ammenda, sostituendo l'arresto, ai sensi degli artt. 53 ss. legge 24 novembre 1981, n. 689, con l'ammenda pari a duemila euro.

2. L'imputato ricorre per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia.

Nel motivo unico denuncia la mancanza totale di motivazione, in relazione al mancato accoglimento dell'istanza di sospensione condizionale della pena, avanzata in udienza in sede di discussione finale.

3. Il ricorso, originariamente assegnato alla Settima Sezione penale di questa Corte, è stato rimesso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, ai sensi dell'art. 610, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., ed è stato quindi trattato in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza di condanna per contravvenzione, con la quale sia stata inflitta la pena dell'ammenda, in tutto o in parte come sanzione sostitutiva dell'arresto, è appellabile, almeno nel regime antecedente la riformulazione operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, atteso che il limite previsto dal previgente art. 593, comma 3, cod. proc. pen. si riferisce alle sole sentenze di condanna a pena originariamente prevista come ammenda (da ultimo, Sez. 3, n. 14738 del 11/02/2016, Lupo, Rv. 266833-01).

Il presente di ricorso deve intendersi, tuttavia, legittimamente proposto per saltum, a norma dell'art. 569, commi 1 e 3, cod. proc. pen., giacché con esso si deduce il vizio di mancanza assoluta di motivazione, rientrante nella violazione di legge (Sez. 4, n. 45611 del 28/10/2021, Sociu, Rv. 282548-02).

2. Il ricorso è fondato, perché la sospensione condizionale della pena era stata effettivamente richiesta nelle conclusioni rese al dibattimento in sede di discussione finale - riportate, sia pure per relationem al verbale di causa, nell'epigrafe della sentenza impugnata, sicché nessun onere ulteriore di specificità incombeva sulla parte impugnante - e la sentenza stessa appare al riguardo totalmente silente.

Per l'effetto, va dichiarata - a norma dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. - l'intervenuta prescrizione del reato, essendo decorso, nelle more del giudizio di legittimità, anche tenuto conto dei periodi di sospensione risultanti dagli atti, il termine massimo quinquennale previsto dagli artt. 157, e 160 ultimo comma, cod. pen.

L'obbligo di dichiarazione immediata delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, cit., determina infatti l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato, pur quando con il ricorso per cassazione siano stati proposti esclusivamente motivi, non inammissibili, inerenti al trattamento sanzionatorio (da ultimo, Sez. 5, n. 2334 del 18/11/2015, dep. 2016, Rodomonte, Rv. 266414-01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 del Tribunale di Patti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Patti dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 681 cod. pen. (apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo) e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di otto giorni di arresto e duecento euro di ammenda, sostituendo l'arresto, ai sensi degli artt. 53 ss. legge 24 novembre 1981, n. 689, con l'ammenda pari a duemila euro. 2. L'imputato ricorre per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico denuncia la mancanza totale di motivazione, in relazione al mancato accoglimento dell'istanza di sospensione condizionale della pena, avanzata in udienza in sede di discussione finale. 3. Il ricorso, originariamente assegnato alla Settima Sezione penale di questa Corte, è stato rimesso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, ai sensi dell'art. 610, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., ed è stato quindi trattato in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza di condanna per contravvenzione, con la quale sia stata inflitta la pena dell'ammenda, in tutto o in parte come sanzione sostitutiva dell'arresto, è appellabile, almeno nel regime antecedente la riformulazione operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, atteso che il limite previsto dal previgente art. 593, comma 3, cod. proc. pen. si riferisce alle sole sentenze di condanna a pena originariamente prevista come ammenda (da ultimo, Sez. 3, n. 14738 del 11/02/2016, Lupo, Rv. 266833-01). Il presente di ricorso deve intendersi, tuttavia, legittimamente proposto per saltum, a norma dell'art. 569, commi 1 e 3, cod. proc. pen., giacché con esso si deduce il vizio di mancanza assoluta di motivazione, rientrante nella violazione di legge (Sez. 4, n. 45611 del 28/10/2021, Sociu, Rv. 282548-02). 2. Il ricorso è fondato, perché la sospensione condizionale della pena era stata effettivamente richiesta nelle conclusioni rese al dibattimento in sede di discussione finale - riportate, sia pure per relationem al verbale di causa, nell'epigrafe della sentenza impugnata, sicché nessun onere ulteriore di specificità incombeva sulla parte impugnante - e la sentenza stessa appare al riguardo totalmente silente. Per l'effetto, va dichiarata - a norma dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. - l'intervenuta prescrizione del reato, essendo decorso, nelle more del giudizio di legittimità, anche tenuto conto dei periodi di sospensione risultanti dagli atti, il termine massimo quinquennale previsto dagli artt. 157, e 160 ultimo comma, cod. pen. L'obbligo di dichiarazione immediata delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, cit., determina infatti l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato, pur quando con il ricorso per cassazione siano stati proposti esclusivamente motivi, non inammissibili, inerenti al trattamento sanzionatorio (da ultimo, Sez. 5, n. 2334 del 18/11/2015, dep. 2016, Rodomonte, Rv. 266414-01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per p
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