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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 49562/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 dicembre 2020 la Corte di appello di Ancona ha confermato quella emessa il 19 settembre 2018 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto di ricettazione di arma comune da sparo con matricola abrasa, in esso assorbiti i reati di detenzione della predetta pistola e delle relative munizioni.

Relativamente al motivo di appello riferito alla mancata qualificazione del reato come furto, alla luce delle giustificazioni fornite dallo stesso imputato, la Corte di appello ha ritenuto inverosimile, in fatto, l'affermazione secondo cui Vico avrebbe rinvenuto l'arma in un sacchetto nel punto ove aveva visto aggirarsi un intruso nei pressi di casa sua.

Tale circostanza è stata anche ritenuta inidonea, in diritto, a dimostrare la deduzione difensiva atteso che Vico aveva descritto l'avvenuto impossessamento di un bene di provenienza delittuosa a causa dell'abrasione del numero di matricola.

La Corte marchigiana ha ritenuto, altresì, infondati anche i motivi riferiti all'applicazione della recidiva, giustificata in ragione della maggiore pericolosità espressa rispetto al precedente per detenzione illecita di stupefacente e per la riscontrata inclinazione a delinquere nel settore delle armi.

Inoltre, ha ritenuto congruo il giudizio di equivalenza tra la predetta recidiva e le concesse attenuanti generiche.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo ha eccepito vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e violazione ed erronea applicazione degli artt.624 e 648 cod. pen. ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto l'infondatezza della versione difensiva liquidandola come «interessata e poco credibile»; a fronte del motivo di impugnazione di merito svolto sul punto, la Corte di appello ha omesso completamente di motivare.

Ciò benchè l'imputato, sin dall'interrogatorio di garanzia, avesse riferito precise circostanze relative al ritrovamento dell'arma ed al suo impossessamento.

Qualora i giudici avessero ritenuto credibile la versione dei fatti dell'imputato avrebbero qualificato il reato come furto e non ricettazione, non avendo Vico acquistato o ricevuto l'arma, ma concorso al suo furto, per come confessato.

2.2. Con il secondo motivo è stato eccepito il vizio di motivazione, sotto tutte le declinazioni dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al giudizio di bilanciamento tra la recidiva e le attenuanti generiche per la natura apodittica della sentenza impugnata sul punto, essendosi limitata la Corte di appello a condividere il giudizio di bilanciamento espresso dal giudice di primo grado.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per plurime ragioni.

In primo luogo, si evidenza che, con la censura in esame, il ricorrente ha inteso sottoporre in sede di legittimità quella identica, già proposta nel corso del giudizio di merito; insistendo sulla veridicità della versione alternativa fornita davanti al primo ed al secondo giudice.

Sul punto va osservato che la stessa articolazione del ricorso sulla motivazione, in termini cumulativi, appare formulata secondo un paradigma non consentito.

E' consolidato e va ribadito l'orientamento secondo cui «il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione» (fra le più recenti, Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518).

Nel caso di specie, il motivo è stato rubricato con riferimento a tutti i vizi indistintamente enunciati mentre nello sviluppo del motivo si è fatto riferimento a profili di «congruità» ed «adeguatezza» della motivazione (che, all'evidenza, non integrano vizi rilevabili in sede di legittimità).

Laddove ha compiuto un generico riferimento all'«apparenza» della motivazione, il ricorrente ha inteso censurare la sentenza impugnata per avere reso una spiegazione solo superficiale in relazione alla giustificazione resa in merito alle modalità con le quali è venuto in possesso dell'arma clandestina.

Il motivo, anche in tale specifica parte, è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Non esiste alcun profilo che renda ictu ocull evidente il vizio eccepito atteso che la Corte di appello ha fornito una sintetica, ma completa, risposta al profilo segnalato.

In primo luogo, ha ritenuto, con motivazione in questa sede non sindacabile, «priva di verosimiglianza in fatto» la spiegazione fornita dall'imputato sin dalle indagini preliminari (la tesi difensiva sembrerebbe quella dell'impossessamento dell'arma, addirittura, un anno prima del suo rinvenimento a seguito di furto commesso ai danni di un ignoto soggetto che si aggirava in un terreno di campagna), dall'altra l'ha ritenuta inidonea a dimostrare la diversa fattispecie di reato invocata dalla difesa (il furto).

A tale proposito si segnala che la condotta prospettata dalla difesa, per le caratteristiche intrinseche del bene oggetto di impossessamento (un'arma clandestina), non integra il diverso, e meno grave, reato di furto, anche in ragione del fatto che la contestazione è strutturata anche con riguardo alla condotta di occultamento dell'arma.

La stessa, quand'anche si volesse accedere alla tesi difensiva, è stata comunque prelevata dall'imputato dall'albero cavo nel quale sarebbe stata riposta dall'ignota vittima del furto e nascosta nel garage nel quale è stata poi rinvenuta.

Manca su tale profilo ogni tipo di contestazione e deduzione difensiva.

3. E' inammissibile anche il secondo motivo.

La Corte di appello, in punto di bilanciamento, ha condiviso il giudizio espresso dal primo giudice nel ritenere la recidiva equivalente alle attenuanti generiche.

All'evidenza, il Giudice per le indagini preliminari, per giustificare la conclusione alla quale è pervenuto, ha fatto riferimento alle risultanze dei precedenti penali dell'imputato (richiamato il certificato del Casellario).

A fronte di tale motivazione, la censura articolata in appello è stata del tutto criptica laddove, secondo quanto trascritto in ricorso, è stata censurata la prima decisione in quanto «si ritiene che il giudizio di equivalenza possa essere ritenuto in termini di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, con conseguente rideterminazione in diminuzione della pena in concreto irrogabile».

Si tratta di un motivo di appello estremamente generico e, in quanto tale, inammissibile.

Ne consegue che anche il correlato motivo di ricorso per cassazione deve ritenersi inammissibile.

Va confermato anche in questa sede che «è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione» (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 dicembre 2020 la Corte di appello di Ancona ha confermato quella emessa il 19 settembre 2018 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto di ricettazione di arma comune da sparo con matricola abrasa, in esso assorbiti i reati di detenzione della predetta pistola e delle relative munizioni. Relativamente al motivo di appello riferito alla mancata qualificazione del reato come furto, alla luce delle giustificazioni fornite dallo stesso imputato, la Corte di appello ha ritenuto inverosimile, in fatto, l'affermazione secondo cui Vico avrebbe rinvenuto l'arma in un sacchetto nel punto ove aveva visto aggirarsi un intruso nei pressi di casa sua. Tale circostanza è stata anche ritenuta inidonea, in diritto, a dimostrare la deduzione difensiva atteso che Vico aveva descritto l'avvenuto impossessamento di un bene di provenienza delittuosa a causa dell'abrasione del numero di matricola. La Corte marchigiana ha ritenuto, altresì, infondati anche i motivi riferiti all'applicazione della recidiva, giustificata in ragione della maggiore pericolosità espressa rispetto al precedente per detenzione illecita di stupefacente e per la riscontrata inclinazione a delinquere nel settore delle armi. Inoltre, ha ritenuto congruo il giudizio di equivalenza tra la predetta recidiva e le concesse attenuanti generiche. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e violazione ed erronea applicazione degli artt.624 e 648 cod. pen. ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen. Il giudice di primo grado aveva ritenuto l'infondatezza della versione difensiva liquidandola come «interessata e poco credibile»; a fronte del motivo di impugnazione di merito svolto sul punto, la Corte di appello ha omesso completamente di motivare. Ciò benchè l'imputato, sin dall'interrogatorio di garanzia, avesse riferito precise circostanze relative al ritrovamento dell'arma ed al suo impossessamento. Qualora i giudici avessero ritenuto credibile la versione dei fatti dell'imputato avrebbero qualificato il reato come furto e non ricettazione, non avendo Vico acquistato o ricevuto l'arma, ma concorso al suo furto, per come confessato. 2.2. Con il secondo motivo è stato eccepito il vizio di motivazione, sotto tutte le declinazioni dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al giudizio di bilanciamento tra la recidiva e le attenuanti generiche per la natura apodittica della sentenza impugnata sul punto, essendosi limitata la Corte di appello a condividere il giudizio di bilanciamento espresso dal giudice di primo grado. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per plurime ragioni. In primo luogo, si evidenza che, con la censura in esame, il ricorrente ha inteso sottoporre in sede di legittimità quella identica, già proposta nel corso del giudizio di merito; insistendo sulla veridicità della versione alternativa fornita davanti al primo ed al secondo giudice. Sul punto va osservato che la stessa articolazione del ricorso sulla motivazione, in termini cumulativi, appare formulata secondo un paradigma non consentito. E' consolidato e va ribadito l'orientamento secondo cui «il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione» (fra le più recenti, Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Nel caso di specie, il motivo è stato rubricato con riferimento a tutti i vizi indistintamente enunciati mentre nello sviluppo del motivo si è fatto riferimento a profili di «congruità» ed «adeguatezza» della motivazione (che, all'evidenza, non integrano vizi rilevabili in sede di legittimità). Laddove ha compiuto un generico riferimento all'«apparenza» della motivazione, il ricorrente ha inteso censurare la sentenza impugnata per avere reso una spiegazione solo superficiale in relazione alla giustificazione resa in merito alle modalità con le quali è venuto in possesso dell'arma clandestina. Il motivo, anche in tale specifica parte, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Non esiste alcun profilo che renda ictu ocull evidente il vizio eccepito atteso che la Corte di appello ha fornito una sintetica, ma completa, risposta al profilo segnalato. In primo luogo, ha ritenuto, con motivazione in questa sede non sindacabile, «priva di verosimiglianza in fatto» la spiegazione fornita dall'imputato sin dalle indagini preliminari (la tesi difensiva sembrerebbe quella dell'impossessamento dell'arma, addirittura, un anno prima del suo rinvenimento a seguito di furto commesso ai danni di un ignoto soggetto che si aggirava in un terreno di campagna), dall'altra l'ha ritenuta inidonea a dimostrare la diversa fattispecie di reato invocata dalla difesa (il furto). A tale proposito si segnala che la condotta prospettata dalla difesa, per le caratteristiche intrinseche del bene oggetto di impossessamento (un'arma clandestina), non integra il diverso, e meno grave, reato di furto, anche in ragione del fatto che la contestazione è strutturata anche con riguardo alla condotta di occultamento dell'arma. La stessa, quand'anche si volesse accedere alla tesi difensiva, è stata comunque prelevata dall'imputato dall'albero cavo nel quale sarebbe stata riposta dall'ignota vittima del furto e nascosta nel garage nel quale è stata poi rinvenuta. Manca su tale profilo ogni tipo di contestazione e deduzione difensiva. 3. E' inammissibile anche il secondo motivo. La Corte di appello, in punto di bilanciamento, ha condiviso il giudizio espresso dal primo giudice nel ritenere la recidiva equivalente alle attenuanti generiche. All'evidenza, il Giudice per le indagini preliminari, per giustificare la conclusione alla quale è pervenuto, ha fatto riferimento alle risultanze dei precedenti penali dell'imputato (richiamato il certificato del Casellario). A fronte di tale motivazione, la censura articolata in appello è stata del tutto criptica laddove, secondo quanto trascritto in ricorso, è stata censurata la prima decisione in quanto «si ritiene che il giudizio di equivalenza possa essere ritenuto in termini di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, con conseguente rideterminazione in diminuzione della pena in concreto irrogabile». Si tratta di un motivo di appello estremamente generico e, in quanto tale, inammissibile. Ne consegue che anche il correlato motivo di ricorso per cassazione deve ritenersi inammissibile. Va confermato anche in questa sede che «è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione» (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento