CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03869/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza del 29/1/2021 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui i predetti sono stati giudicati colpevoli di più ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti, unificate sotto il vincolo della continuazione. 2. I ricorsi sono inammissibili. Il motivo risulta aspecifico, in quanto reitera talune deduzioni che hanno trovato tuttavia puntuale analisi nella sentenza di primo grado, poi richiamata dalla Corte di appello, che ne ha condiviso il contenuto, segnalando l'inidoneità delle doglianze a vulnerare quell'accertamento. In particolare, deve rilevarsi che il primo Giudice ha spiegato come siano stati identificati i soggetti coinvolti nel traffico e ha dato conto delle conversazioni rilevanti, del loro contenuto e del loro significato, ricostruendo quel sistema, incentrato sul ruolo cruciale rivestito da lkenna Rita, detta Monica, che ha condotto la Corte territoriale a confermare il giudizio di colpevolezza dei ricorrenti, risultando per contro generiche le contestazioni formulate nel motivo di ricorso, che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma prospetta frammentariamente censure avulse dal complessivo quadro ricostruttivo, come risulta evidente per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo E), esaustivamente analizzata dal primo Giudice sulla base di inequivoci elementi. 3. All'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/1