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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 gennaio 2022

Cassazione n. 19579/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente [OSCURATO:PERSONA] D'UFFICIO relativa al ricorso 18474-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti; - ricorrenti - -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; [OSCURATO:PERSONA] della PEGASO s.r.1., in persona dei rispettivi legali rappres. p.t.; - intimati - avverso l'ordinanza n. 15469/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 22/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2022 dal consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Con pec inviata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il funzionario giudiziario della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che tale Corte aveva liquidato le spese all'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1., ammessa al gratuito patrocinio nel procedimento da quest'ultima introdotto innanzi alla Corte di Cassazione con il ricorso presentato avverso la sentenza d'appello depositata il 17.8.15, esponeva che nell'ordinanza che decise il suddetto ricorso, depositata il 17.6.17, la Corte non aveva specificato che la condanna alle spese liquidate era a favore dello Stato, omissione che precludeva alla cancelleria il recupero delle spese anticipate.

L'istanza è fondata.

Va premesso che la procedura in questione è da ritenere promossa d'ufficio, a norma dell'art. 391bis, c.p.c., su impulso della cancelleria della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA].

Al riguardo, dagli atti emerge che la curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. era costituita con l'ammissione al gratuito patrocinio nel predetto giudizio innanzi a questa Corte (previo provvedimento autorizzativo del giudice delegato depositato il 28.10.15).

Pertanto, a norma dell'art. 133 t.u. n. 115/02, atteso che la parte ammessa al gratuito patrocinio è risultata vittoriosa, la condanna alle spese della parte soccombente va disposta a favore dello Stato, sicché va corretto l'errore materiale Ric. 2021 n. 18474 sez.

MI - ud. 18-01-2022 -2- contenuto nel dispositivo dell'ordinanza in questione, nella parte in cui è contenuta la condanna della ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., a favore della curatela del fallimento della stessa [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., anziché a favore dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuta nell'ordinanza della Corte di Cassazione, n. 15469/17, depositata il 22.6.17, nel senso che ove è scritto "condanna la ricorrente alle spese, liquidate a favore di ciascun controricorrente in euro 6200,00 di cui euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge", debba leggersi ed intendersi "condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate per ciascun controricorrente, a favore dell'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per euro 6200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge, a favore dello Stato per euro 6200,00 oltre alle spese prenotate a debito, e per euro 6200,00 di cui euro 200,00 per esborsi a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oltre spese forfettarie e accessori di legge" Così deciso nella camera di consiglio del 18 gennaio 2022.

Il P esidener r , [OSCURATO:PERSONA] .17GIU2022 oggi ---------------------- ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] D'UFFICIO relativa al ricorso 18474-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti; - ricorrenti - -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; [OSCURATO:PERSONA] della PEGASO s.r.1., in persona dei rispettivi legali rappres. p.t.; - intimati - avverso l'ordinanza n. 15469/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 22/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2022 dal consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Con pec inviata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il funzionario giudiziario della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che tale Corte aveva liquidato le spese all'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1., ammessa al gratuito patrocinio nel procedimento da quest'ultima introdotto innanzi alla Corte di Cassazione con il ricorso presentato avverso la sentenza d'appello depositata il 17.8.15, esponeva che nell'ordinanza che decise il suddetto ricorso, depositata il 17.6.17, la Corte non aveva specificato che la condanna alle spese liquidate era a favore dello Stato, omissione che precludeva alla cancelleria il recupero delle spese anticipate. L'istanza è fondata. Va premesso che la procedura in questione è da ritenere promossa d'ufficio, a norma dell'art. 391bis, c.p.c., su impulso della cancelleria della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, dagli atti emerge che la curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. era costituita con l'ammissione al gratuito patrocinio nel predetto giudizio innanzi a questa Corte (previo provvedimento autorizzativo del giudice delegato depositato il 28.10.15). Pertanto, a norma dell'art. 133 t.u. n. 115/02, atteso che la parte ammessa al gratuito patrocinio è risultata vittoriosa, la condanna alle spese della parte soccombente va disposta a favore dello Stato, sicché va corretto l'errore materiale Ric. 2021 n. 18474 sez. MI - ud. 18-01-2022 -2- contenuto nel dispositivo dell'ordinanza in questione, nella parte in cui è contenuta la condanna della ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., a favore della curatela del fallimento della stessa [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., anziché a favore dello Stato. P.Q.M. La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuta nell'ordinanza della Corte di Cassazione, n. 15469/17, depositata il 22.6.17, nel senso che ove è scritto "condanna la ricorrente alle spese, liquidate a favore di ciascun controricorrente in euro 6200,00 di cui euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge", debba leggersi ed intendersi "condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate per ciascun controricorrente, a favore dell'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per euro 6200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge, a favore dello Stato per euro 6200,00 oltre alle spese prenotate a debito, e per euro 6200,00 di cui euro 200,00 per esborsi a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oltre spese forfettarie e accessori di legge" Così deciso nella camera di consiglio del 18 gennaio 2022. Il P esidener r , [OSCURATO:PERSONA] .17GIU2022 oggi ---------------------- ,
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