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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 novembre 1995

Cassazione n. 34229/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il 08/11/1995 a GALLARATE avverso la sentenza in data 19/08/2021 del GUP del TRIBUNALE DI VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procura- tore generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ri- corso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611, cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 19/08/2021 pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen. dal G.u.p. del Tribunale di Venezia.

Deduce:

1.1. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett.b), c.p.p. per erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 240 c.p. e 448, comma 2- bis, c.p.p. e della lett. e) per mancanza di motivazione, sempre limitatamente alla confisca della carta prepagata".

La ricorrente premette che il G.u.p. ha disposto la confisca di tutti i beni in sequestro, ivi compresa la carta pre-pagata n. 5338 7015 1963 6430, «essendo dimostrata ed evidente la relazione di asservimento tra cose e reato».Ciò premesso, precisa che «accade ora che la richiamata carta prepagata fosse preposta esclusivamente all'accredito del reddito di cittadinanza lecitamente percepito dalla Ferrari, stante il suo stato di indigenza».

Aggiunge che manca una specifica motivazione circa l'esistenza di una correlazione tra la carta prepagata e il reato; «che il reddito di cittadinanza, essendo una misura assistenziale volta ad assicurare un livello minimo di sussistenza per il ricevente e la sua famiglia, non può essere oggetto di confisca, così come la confisca della carta prepagata preposta al versamento di tale sussidio, ben lungi dallo svolgere la sua funzione special preventiva circa la commissione di nuovi reati, finisce qui per essere lesiva del principio di solidarietà sociale, non garantendo alla condannata il rispetto del c.d. minimo vitale». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1.1. Va premesso che oggetto della confisca è una carta prepagata.

La ricorrente sostiene che tale carta veniva esclusivamente utilizzata per il versamento del reddito di cittadinanza.

Tale assunto, tuttavia, è rimasto privo di dimostrazione e già tale preliminare rilievo condurrebbe alla manifesta infondatezza del ricorso ovvero alla sua inammissibilità per difetto di specificità.

Va tuttavia rimarcato come la carta prepagata sia uno strumento di gestione del credito e come, analogamente a qualsiasi conto corrente bancario o postale, abbia la funzione di custodire il denaro depositato dall'intestatario.

Da ciò discende che la confisca della carta prepagata non può ritenersi riferita alla carta plastificata che è l'oggetto materiale che la rappresenta, bensì al denaro depositato nelle coordinate bancarie a essa correlate.

Tanto vale a dire che per confisca della carta prepagata si intende, in realtà, la confisca del denaro quivi versato.

Da ciò discende che del tutto legittimamente il G.u.p. ha giustificato la confisca in esame incentrando la motivazione con riferimento al denaro contenuto nella carta prepagata, che altrettanto correttamente qualifica quale profitto del reato.

La correttezza e legittimità della motivazione non viene superata dall'assunto difensivo, secondo cui la confisca non sarebbe possibile in ragione della provenienza lecita del denaro rinvenuto nella carta prepagata.

A tale proposito -una volta ricordato che i reati contestati a Ferrari sono per lo più truffe consumate- va ricordato che «la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, 2 A D,)n,)\0 e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione», (Sez.

U, Sentenza n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 - 01); che «qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato», (Sez.

U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437 -

019. L'assunto difensivo è, dunque, manifestamente infondato, in quanto contrasta con un orientamento di legittimità assolutamente consolidato, senza addurre argomentazioni idonee al suo superamento.

2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il 08/11/1995 a GALLARATE avverso la sentenza in data 19/08/2021 del GUP del TRIBUNALE DI VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procura- tore generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ri- corso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611, cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 19/08/2021 pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen. dal G.u.p. del Tribunale di Venezia. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett.b), c.p.p. per erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 240 c.p. e 448, comma 2- bis, c.p.p. e della lett. e) per mancanza di motivazione, sempre limitatamente alla confisca della carta prepagata". La ricorrente premette che il G.u.p. ha disposto la confisca di tutti i beni in sequestro, ivi compresa la carta pre-pagata n. 5338 7015 1963 6430, «essendo dimostrata ed evidente la relazione di asservimento tra cose e reato».Ciò premesso, precisa che «accade ora che la richiamata carta prepagata fosse preposta esclusivamente all'accredito del reddito di cittadinanza lecitamente percepito dalla Ferrari, stante il suo stato di indigenza». Aggiunge che manca una specifica motivazione circa l'esistenza di una correlazione tra la carta prepagata e il reato; «che il reddito di cittadinanza, essendo una misura assistenziale volta ad assicurare un livello minimo di sussistenza per il ricevente e la sua famiglia, non può essere oggetto di confisca, così come la confisca della carta prepagata preposta al versamento di tale sussidio, ben lungi dallo svolgere la sua funzione special preventiva circa la commissione di nuovi reati, finisce qui per essere lesiva del principio di solidarietà sociale, non garantendo alla condannata il rispetto del c.d. minimo vitale». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. Va premesso che oggetto della confisca è una carta prepagata. La ricorrente sostiene che tale carta veniva esclusivamente utilizzata per il versamento del reddito di cittadinanza. Tale assunto, tuttavia, è rimasto privo di dimostrazione e già tale preliminare rilievo condurrebbe alla manifesta infondatezza del ricorso ovvero alla sua inammissibilità per difetto di specificità. Va tuttavia rimarcato come la carta prepagata sia uno strumento di gestione del credito e come, analogamente a qualsiasi conto corrente bancario o postale, abbia la funzione di custodire il denaro depositato dall'intestatario. Da ciò discende che la confisca della carta prepagata non può ritenersi riferita alla carta plastificata che è l'oggetto materiale che la rappresenta, bensì al denaro depositato nelle coordinate bancarie a essa correlate. Tanto vale a dire che per confisca della carta prepagata si intende, in realtà, la confisca del denaro quivi versato. Da ciò discende che del tutto legittimamente il G.u.p. ha giustificato la confisca in esame incentrando la motivazione con riferimento al denaro contenuto nella carta prepagata, che altrettanto correttamente qualifica quale profitto del reato. La correttezza e legittimità della motivazione non viene superata dall'assunto difensivo, secondo cui la confisca non sarebbe possibile in ragione della provenienza lecita del denaro rinvenuto nella carta prepagata. A tale proposito -una volta ricordato che i reati contestati a Ferrari sono per lo più truffe consumate- va ricordato che «la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, 2 A D,)n,)\0 e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione», (Sez. U, Sentenza n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 - 01); che «qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato», (Sez. U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437 - 019. L'assunto difensivo è, dunque, manifestamente infondato, in quanto contrasta con un orientamento di legittimità assolutamente consolidato, senza addurre argomentazioni idonee al suo superamento. 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 34229/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris