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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28321/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 11/12/2025, la Corte di appello di ReggioCalabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile ilricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto la rideterminazione della penainflitta a suo carico dalla stessa Corte di appello con sentenza in data16/06/2022, irrevocabile dal 16/06/2023.Con tale ultima sentenza [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a diciotto anni direclusione e 4.000 euro di multa per i reati di estorsione pluriaggravata eassociazione mafiosa, unificati dal vincolo della continuazione.

Egli contestava iltrattamento sanzionatorio, sostenendo che l’aumento di pena per l’aggravante dicui all’art. 416-bis.1 cod. pen. fosse stato illegittimamente applicato su una penagià aggravata ai sensi dell’art. 629, secondo comma, cod. pen., entrambecircostanze a effetto speciale, in violazione dell’art. 63, quarto comma, cod. pen.La Corte ha ritenuto infondata la doglianza, osservando che il giudice dellacognizione aveva determinato la pena base già tenendo conto dell’aggravantedell’estorsione e successivamente aveva operato un ulteriore aumento perl’aggravante mafiosa in conformità all’art. 63, quarto comma, cod. pen., normaquest’ultima che non vieta il cumulo degli aumenti ma che consente di applicareun incremento ulteriore sulla pena già aumentata per la circostanza più grave.Nel caso concreto, l’aumento applicato era inferiore a un terzo, segno che ilgiudice aveva correttamente applicato il criterio previsto dalla norma.La Corte ha quindi escluso che la pena fosse “illegale”, precisando che talevizio ricorre solo quando la sanzione non è prevista dall’ordinamento, eccede ilimiti edittali o è diversa per specie o genere da quella stabilita dalla legge.

Leeventuali violazioni nell’esercizio della discrezionalità del giudice, come nel casodedotto dal ricorrente, danno luogo al più a una pena illegittima ed il relativovizio deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione e nondavanti al giudice dell’esecuzione, che può porre rimedio solo alla pena illegale.2.

Avverso la predetta ordinanza è stato proposto ricorso dal difensore diAntonio [OSCURATO:PERSONA] che ha articolato tre motivi.2.1.

Con il primo deduce vizio ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod.proc. pen. in relazione agli artt. 63, comma 4, cod. pen. e all’art. 7 CEDU, perinosservanza o erronea applicazione della legge penale, per l’illegittimaapplicazione di distinti aumenti di pena per due circostanze aggravanti ad effettospeciale concorrenti.La pena inflitta sarebbe illegale per erronea applicazione dell’art. 63, comma4, cod. pen., avendo il giudice della cognizione applicato due distinti aumenti percircostanze aggravanti ad effetto speciale concorrenti – quella dell’estorsioneaggravata e quella mafiosa – in violazione del criterio moderatore previsto dallanorma, che imporrebbe di applicare solo la pena della circostanza più grave, conpossibilità di un ulteriore aumento ma non di un cumulo materiale.Il giudice avrebbe dovuto motivare specificamente l’eventuale incrementoulteriore e, in ogni caso, la violazione di tale disciplina non poteva considerarsiun mero errore nell’esercizio della discrezionalità nella commisurazione dellapena, perché aveva determinato una pena eccedente i limiti fissati dalla legge,quindi illegale.2.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del diritto di difesa e delgiusto processo, ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU.Il giudice dell’esecuzione avrebbe illegittimamente negato la possibilità dirimuovere una pena illegale attraverso l’incidente di esecuzione, mentre ilgiudicato non è intangibile quando è necessario ripristinare la legalità della pena,e il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di intervenire anche su sentenzeirrevocabili per eliminare sanzioni illegali.La decisione impugnata, negando tale possibilità, avrebbe quindicompromesso l’effettività della tutela dei diritti fondamentali, anche in relazioneagli obblighi derivanti dalla CEDU e al diritto a un ricorso effettivo ex art. 13 dellaConvenzione.2.3.

Con il terzo motivo, si deduce la violazione dell’art. 27, comma 3, Cost.e dell’art. 3 CEDU, sostenendo che la pena, in quanto determinata in violazionedei criteri legali, sarebbe sproporzionata e irragionevole, e dunque incapace diassolvere alla funzione rieducativa.La difesa richiama la giurisprudenza costituzionale più recente, secondo cuiuna pena fondata su criteri irragionevoli non può essere percepita come giustadal condannato.Inoltre, si prospetta che una sanzione risultante da un’applicazione arbitrariadella legge penale, eccedente i limiti legali, possa integrare anche una forma ditrattamento degradante ai sensi dell’art. 3 CEDU, in quanto comportante unsacrificio eccessivo rispetto al disvalore del fatto.Pertanto, il ricorso chiede l’annullamento senza rinvio dell’ordinanzaimpugnata, ovvero, in via subordinata, l’annullamento con rinvio per un nuovoesame, riservandosi la proposizione di motivi aggiunti.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

I motivi di ricorso sono strettamente connessi e possono esserecongiuntamente esaminate, perché sono tutti correlati alla qualificazione dellapena inflitta con la sentenza della Corte di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],irrevocabile il 16/06/2023 a carico di [OSCURATO:PERSONA] come pena illegale, inragione del fatto che l’aumento di pena per l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1cod. pen. era stato illegittimamente applicato su una pena già aggravata ai sensidell’art. 629, secondo comma, cod. pen., in violazione dell’art. 63, quartocomma, cod. pen.; a fronte dell’applicazione di due circostanze ad effettospeciale il titolo doveva considerarsi, secondo la difesa, illegittimo, perché unasola di esse andava applicata e non entrambe.Tuttavia la questione è stata già risolta dal giudice dell’esecuzione che haconstatato come, al di là della corretta del calcolo della pena, la misuracomplessiva e finale della sanzione era corrispondente a quella che avrebbepotuto essere inflitta con la corretta applicazione delle disposizioni pertinenti alcaso di specie.Il giudice della cognizione aveva operato un ulteriore aumento perl’aggravante mafiosa in conformità all’art. 63, quarto comma, cod. pen., normaquest’ultima che non vieta il cumulo degli aumenti ma che consente di applicareun incremento ulteriore sulla pena già aumentata per la circostanza più grave.L’aumento applicato era inferiore a un terzo e quindi compatibile con il criterioprevisto dalla norma sopra richiamata.Le violazioni di legge con riguardo al computo e al bilanciamento dellecircostanze se non superano i limiti edittali di aumento fissati dalla legge noncomportano l’illegalità della pena ma solo vizi di legittimità da far valeremediante ricorso per cassazione.In questo senso sono chiari i precedentiLa nozione di pena illegale è stata definita da Sez.

U, n. 38809 del31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 – 01, escludendo che essa potesse sino alpunto da includere profili incidenti sul regime applicativo della sanzione, a menoche ciò non comporti la determinazione di una pena estranea all'ordinamento perspecie, genere o quantità.Secondo le Sezioni unite, «la pena è illegale (…) non quando consegua aduna mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamentosanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisce approntando i rimedi processualidelle impugnazioni, ma solo quando non sia prevista dall'ordinamento giuridicoovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere especie di quella individuata dal legislatore.

In definitiva, è necessario che lanozione di pena illegale (…) venga calibrata sulla sua funzione di rappresentarel'altro polo del giudizio di bilanciamento da operare in relazione alle garanziesottese al giudicato, ossia quale limite estremo di tutela della libertà personaleesposta al rischio di un arbitrio che travalichi i limiti del potere sanzionatorioriconosciuto al giudice».Coerentemente afferma in motivazione Sez.

U, n. 27059 del 27/02/2025,Elian, Rv. 288214 – 02, che «la pena finale della continuazione criminosa è daconsiderarsi pena "legale", così dovendo definirsi, non solo quella prevista - traminimo e massimo- per le singole fattispecie penali, ma, come avevano giàchiarito Sez.

U, n. 5690 del 07/02/1981, Viola, Rv. 149263, anche quellarisultante dalle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, qualisono, appunto, tra le altre, quelle concernenti il reato continuato, secondo leprecisazioni fornite dalle Sezioni Unite, da ultimo nella sentenza Sez.

U, n. 40983del 21/6/2018, Giglia, Rv. 273751».Su questa linea, coerentemente, si è affermato un principio, assai pertinenterispetto al caso di specie, secondo il quale «la pena determinata a seguitodell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogeneeconcorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generaliprevisti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure ilimiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fattoche i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati inviolazione di legge.(Fattispecie relativa a procedimento di applicazione dellapena)». (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 –01; sulla stessa linea Sez. 2, n. 10208 del 16/02/2024, Lilliu, Rv. 286093 – 01,seppure con riguardo alla diversa ipotesi di un errato calcolo della diminuzionecon riguardo ad una concessa attenuante).Tale profilo è decisivo e assorbe tutte le altre doglianze.3.

Il ricorso è infondato e il ricorrente va condannato al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 11/12/2025, la Corte di appello di ReggioCalabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile ilricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto la rideterminazione della penainflitta a suo carico dalla stessa Corte di appello con sentenza in data16/06/2022, irrevocabile dal 16/06/2023.Con tale ultima sentenza [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a diciotto anni direclusione e 4.000 euro di multa per i reati di estorsione pluriaggravata eassociazione mafiosa, unificati dal vincolo della continuazione. Egli contestava iltrattamento sanzionatorio, sostenendo che l’aumento di pena per l’aggravante dicui all’art. 416-bis.1 cod. pen. fosse stato illegittimamente applicato su una penagià aggravata ai sensi dell’art. 629, secondo comma, cod. pen., entrambecircostanze a effetto speciale, in violazione dell’art. 63, quarto comma, cod. pen.La Corte ha ritenuto infondata la doglianza, osservando che il giudice dellacognizione aveva determinato la pena base già tenendo conto dell’aggravantedell’estorsione e successivamente aveva operato un ulteriore aumento perl’aggravante mafiosa in conformità all’art. 63, quarto comma, cod. pen., normaquest’ultima che non vieta il cumulo degli aumenti ma che consente di applicareun incremento ulteriore sulla pena già aumentata per la circostanza più grave.Nel caso concreto, l’aumento applicato era inferiore a un terzo, segno che ilgiudice aveva correttamente applicato il criterio previsto dalla norma.La Corte ha quindi escluso che la pena fosse “illegale”, precisando che talevizio ricorre solo quando la sanzione non è prevista dall’ordinamento, eccede ilimiti edittali o è diversa per specie o genere da quella stabilita dalla legge. Leeventuali violazioni nell’esercizio della discrezionalità del giudice, come nel casodedotto dal ricorrente, danno luogo al più a una pena illegittima ed il relativovizio deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione e nondavanti al giudice dell’esecuzione, che può porre rimedio solo alla pena illegale.2. Avverso la predetta ordinanza è stato proposto ricorso dal difensore diAntonio [OSCURATO:PERSONA] che ha articolato tre motivi.2.1. Con il primo deduce vizio ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod.proc. pen. in relazione agli artt. 63, comma 4, cod. pen. e all’art. 7 CEDU, perinosservanza o erronea applicazione della legge penale, per l’illegittimaapplicazione di distinti aumenti di pena per due circostanze aggravanti ad effettospeciale concorrenti.La pena inflitta sarebbe illegale per erronea applicazione dell’art. 63, comma4, cod. pen., avendo il giudice della cognizione applicato due distinti aumenti percircostanze aggravanti ad effetto speciale concorrenti – quella dell’estorsioneaggravata e quella mafiosa – in violazione del criterio moderatore previsto dallanorma, che imporrebbe di applicare solo la pena della circostanza più grave, conpossibilità di un ulteriore aumento ma non di un cumulo materiale.Il giudice avrebbe dovuto motivare specificamente l’eventuale incrementoulteriore e, in ogni caso, la violazione di tale disciplina non poteva considerarsiun mero errore nell’esercizio della discrezionalità nella commisurazione dellapena, perché aveva determinato una pena eccedente i limiti fissati dalla legge,quindi illegale.2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione del diritto di difesa e delgiusto processo, ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU.Il giudice dell’esecuzione avrebbe illegittimamente negato la possibilità dirimuovere una pena illegale attraverso l’incidente di esecuzione, mentre ilgiudicato non è intangibile quando è necessario ripristinare la legalità della pena,e il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di intervenire anche su sentenzeirrevocabili per eliminare sanzioni illegali.La decisione impugnata, negando tale possibilità, avrebbe quindicompromesso l’effettività della tutela dei diritti fondamentali, anche in relazioneagli obblighi derivanti dalla CEDU e al diritto a un ricorso effettivo ex art. 13 dellaConvenzione.2.3. Con il terzo motivo, si deduce la violazione dell’art. 27, comma 3, Cost.e dell’art. 3 CEDU, sostenendo che la pena, in quanto determinata in violazionedei criteri legali, sarebbe sproporzionata e irragionevole, e dunque incapace diassolvere alla funzione rieducativa.La difesa richiama la giurisprudenza costituzionale più recente, secondo cuiuna pena fondata su criteri irragionevoli non può essere percepita come giustadal condannato.Inoltre, si prospetta che una sanzione risultante da un’applicazione arbitrariadella legge penale, eccedente i limiti legali, possa integrare anche una forma ditrattamento degradante ai sensi dell’art. 3 CEDU, in quanto comportante unsacrificio eccessivo rispetto al disvalore del fatto.Pertanto, il ricorso chiede l’annullamento senza rinvio dell’ordinanzaimpugnata, ovvero, in via subordinata, l’annullamento con rinvio per un nuovoesame, riservandosi la proposizione di motivi aggiunti.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. I motivi di ricorso sono strettamente connessi e possono esserecongiuntamente esaminate, perché sono tutti correlati alla qualificazione dellapena inflitta con la sentenza della Corte di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],irrevocabile il 16/06/2023 a carico di [OSCURATO:PERSONA] come pena illegale, inragione del fatto che l’aumento di pena per l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1cod. pen. era stato illegittimamente applicato su una pena già aggravata ai sensidell’art. 629, secondo comma, cod. pen., in violazione dell’art. 63, quartocomma, cod. pen.; a fronte dell’applicazione di due circostanze ad effettospeciale il titolo doveva considerarsi, secondo la difesa, illegittimo, perché unasola di esse andava applicata e non entrambe.Tuttavia la questione è stata già risolta dal giudice dell’esecuzione che haconstatato come, al di là della corretta del calcolo della pena, la misuracomplessiva e finale della sanzione era corrispondente a quella che avrebbepotuto essere inflitta con la corretta applicazione delle disposizioni pertinenti alcaso di specie.Il giudice della cognizione aveva operato un ulteriore aumento perl’aggravante mafiosa in conformità all’art. 63, quarto comma, cod. pen., normaquest’ultima che non vieta il cumulo degli aumenti ma che consente di applicareun incremento ulteriore sulla pena già aumentata per la circostanza più grave.L’aumento applicato era inferiore a un terzo e quindi compatibile con il criterioprevisto dalla norma sopra richiamata.Le violazioni di legge con riguardo al computo e al bilanciamento dellecircostanze se non superano i limiti edittali di aumento fissati dalla legge noncomportano l’illegalità della pena ma solo vizi di legittimità da far valeremediante ricorso per cassazione.In questo senso sono chiari i precedentiLa nozione di pena illegale è stata definita da Sez. U, n. 38809 del31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 – 01, escludendo che essa potesse sino alpunto da includere profili incidenti sul regime applicativo della sanzione, a menoche ciò non comporti la determinazione di una pena estranea all'ordinamento perspecie, genere o quantità.Secondo le Sezioni unite, «la pena è illegale (…) non quando consegua aduna mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamentosanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisce approntando i rimedi processualidelle impugnazioni, ma solo quando non sia prevista dall'ordinamento giuridicoovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere especie di quella individuata dal legislatore. In definitiva, è necessario che lanozione di pena illegale (…) venga calibrata sulla sua funzione di rappresentarel'altro polo del giudizio di bilanciamento da operare in relazione alle garanziesottese al giudicato, ossia quale limite estremo di tutela della libertà personaleesposta al rischio di un arbitrio che travalichi i limiti del potere sanzionatorioriconosciuto al giudice».Coerentemente afferma in motivazione Sez. U, n. 27059 del 27/02/2025,Elian, Rv. 288214 – 02, che «la pena finale della continuazione criminosa è daconsiderarsi pena "legale", così dovendo definirsi, non solo quella prevista - traminimo e massimo- per le singole fattispecie penali, ma, come avevano giàchiarito Sez. U, n. 5690 del 07/02/1981, Viola, Rv. 149263, anche quellarisultante dalle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, qualisono, appunto, tra le altre, quelle concernenti il reato continuato, secondo leprecisazioni fornite dalle Sezioni Unite, da ultimo nella sentenza Sez. U, n. 40983del 21/6/2018, Giglia, Rv. 273751».Su questa linea, coerentemente, si è affermato un principio, assai pertinenterispetto al caso di specie, secondo il quale «la pena determinata a seguitodell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogeneeconcorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generaliprevisti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure ilimiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fattoche i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati inviolazione di legge.(Fattispecie relativa a procedimento di applicazione dellapena)». (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 –01; sulla stessa linea Sez. 2, n. 10208 del 16/02/2024, Lilliu, Rv. 286093 – 01,seppure con riguardo alla diversa ipotesi di un errato calcolo della diminuzionecon riguardo ad una concessa attenuante).Tale profilo è decisivo e assorbe tutte le altre doglianze.3. Il ricorso è infondato e il ricorrente va condannato al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28321/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris