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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04833/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 2/3/2020 della Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte, di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di alcuni quadri elettrici, aggravato dalla violenza sulle cose.

2. Propone ricorso per cassazione il solo Sanna a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deduce il travisamento della prova per avere le sentenze di merito ritenuto integrato il reato contestato nonostante la pacifica emersione dell'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie illecita contestata.

2.2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lamenta l'erronea applicazione dell'aggravate prevista dall'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen,.

2.3. Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., censura la violazione delle disposizioni di cui all'art. 62-bis cod. pen. sotto il profilo della mancata concessione delle attenuanti generiche da ritenersi prevalenti e il difetto di motivazione.

2.4. Con il quarto motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., censura la violazione delle disposizioni di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, in subordine, dell'art. 62, comma 1, n. 4.

Deduce altresì il difetto di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Preliminarmente deve essere ricordato che, con riferimento al vizio del travisamento delle risultanze istruttorie, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, tale deduzione presuppone che la motivazione si fondi, in modo decisivo, su una prova non esistente in atti o non considerata o su un risultato di prova incontestabilmente differente da quello reale o smentito da una prova già in atti ( Sez. 2, n. 27929 del 12/6/2019, Borriello, Rv. 276567).

Siffatto travisamento, da desumersi dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti specificatamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile e rilevante solo ove l'errore accertato possa disarticolare il ragionamento seguito e svelare l'illogicità della motivazione, fermi restando, in ogni caso, il limite del devolutum in caso di doppia conforme e l'intangibilità della valutazione del merito probatorio.

In conclusione, quindi, volendo riassumersi i principi che da tempo questa Corte di legittimità ha affermato con riferimento al vizio de quo deve ribadirsi che «il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato». (Così, Sez. 6, n. 5146 del 16/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774, Sez. 5 , n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085).

Dall'applicazione di siffatti principi si evidenzia ictu °cui/ l'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso non solo perché non risultano assolti gli oneri posti a carico del ricorrente quando si prospetta il vizio de quo, ma anche perché, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), dalla L. n. 46 del 2006, non è deducibile nel giudizio di legittimità il "travisamento del fatto", stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099).

Ed invero, il ricorrente chiede a questa Corte di reinterpretare gli elementi ci, prova valutati, conformemente, dai giudici di merito ai fini della decisione e ne sollecita una rilettura da basarsi su un diverso parametro di valutazione.

Allega, infatti, che i giudici di merito hanno omesso di dare rilievo alla differenza tra le deposizioni dei testi in quanto «il carabiniere Falcone riferisce di un lucchetto infranto e il teste Ciaccio ... di una barra manomessa» ma non considera che la sentenza del giudice d'appello — che conferma quella di primo grado, condividendone e richiamandone la motivazione previo esame delle censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice, e che può pertanto, può essere letta congiuntamente alla prima costituendo un unico complessivo corpo argomentativo (ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv 277218) — sottolinea che, come riferito dai Carabinieri operanti e dal dipendente comunale addetto al deposito, sul varco d'ingresso al deposito dove e stato perpetrato il furto «era collocata una sbarra che era assicurata da un lucchetto, trovato dai militari divelto a seguito della sua forzatura, circostanza questa confermata dal dipendente comunale addetto al deposito» e che, pertanto, i beni incontestabilmente trafugati, non potevano certo avere la parvenza di res derelictae.

La motivazione, logica, esauriente e non contraddittoria, si fonda, dunque, su una prova esistente in atti e non smentita da altre prove, anch'esse esistenti in atti e prese in considerazione, di talché i predetti motivi di ricorso per come articolati non possono che essere considerati inammissibili.

2. Parimenti inammissibile é il terzo motivo di ricorso.

La Corte d'appello, sia pure con motivazione sintetica, ha sottolineato la mancanza di elementi utili per la mitigazione del trattamento sanzionatorio (già riconosciuto nel minimo edittale) attraverso la concessione circostanze generiche e ha precisato che l'ammissione del furto da parte dell'imputato, in quanto resa solo dopo essere stato sorpreso dai carabinieri, non ha alcun rilievo a tal fine. [OSCURATO:PERSONA] ritiene in ogni caso, condividendo quanto già affermato in situazioni analoghe da questa Corte, che «il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, [come è avvenuto nel caso in questione] gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi». (Sez. 1 - , Sentenza n. 33951 del 19/05/2021 •Ud. (dep. 13/09/2021 ) Rv. 281999 - 02; Sez. 4, Sentenza n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249 - 01; v.

Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Amarante, Rv. 182959; Sez. 1, n. 11994 del 10/07/1985, Privitera, Rv. 171349; Sez. 2, n. 2178 del 24/11/1975, dep. 1976, Talamo, Rv. 132352).

3. Inammissibile è anche l'ultimo motivo di ricorso atteso che, la possibiliità di applicare l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. è stata esclusa da entrambi i giudici di merito con logica e sufficiente motivazione, come tale incensurabile, e la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità dei fatto è inapplicabile, attesa l'inequivocabile disposizione di cui alla prima parte del primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. che esclude siffatta applicabilità ai reati puniti con pena edittale superiore nel massimo a cinque anni (tra cui rientra, anche, il furto aggravato).

4. Tali considerazioni impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27/10/2021 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 2/3/2020 della Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte, di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di alcuni quadri elettrici, aggravato dalla violenza sulle cose. 2. Propone ricorso per cassazione il solo Sanna a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deduce il travisamento della prova per avere le sentenze di merito ritenuto integrato il reato contestato nonostante la pacifica emersione dell'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie illecita contestata. 2.2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lamenta l'erronea applicazione dell'aggravate prevista dall'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen,. 2.3. Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., censura la violazione delle disposizioni di cui all'art. 62-bis cod. pen. sotto il profilo della mancata concessione delle attenuanti generiche da ritenersi prevalenti e il difetto di motivazione. 2.4. Con il quarto motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., censura la violazione delle disposizioni di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, in subordine, dell'art. 62, comma 1, n. 4. Deduce altresì il difetto di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Preliminarmente deve essere ricordato che, con riferimento al vizio del travisamento delle risultanze istruttorie, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, tale deduzione presuppone che la motivazione si fondi, in modo decisivo, su una prova non esistente in atti o non considerata o su un risultato di prova incontestabilmente differente da quello reale o smentito da una prova già in atti ( Sez. 2, n. 27929 del 12/6/2019, Borriello, Rv. 276567). Siffatto travisamento, da desumersi dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti specificatamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile e rilevante solo ove l'errore accertato possa disarticolare il ragionamento seguito e svelare l'illogicità della motivazione, fermi restando, in ogni caso, il limite del devolutum in caso di doppia conforme e l'intangibilità della valutazione del merito probatorio. In conclusione, quindi, volendo riassumersi i principi che da tempo questa Corte di legittimità ha affermato con riferimento al vizio de quo deve ribadirsi che «il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato». (Così, Sez. 6, n. 5146 del 16/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774, Sez. 5 , n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085). Dall'applicazione di siffatti principi si evidenzia ictu °cui/ l'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso non solo perché non risultano assolti gli oneri posti a carico del ricorrente quando si prospetta il vizio de quo, ma anche perché, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), dalla L. n. 46 del 2006, non è deducibile nel giudizio di legittimità il "travisamento del fatto", stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). Ed invero, il ricorrente chiede a questa Corte di reinterpretare gli elementi ci, prova valutati, conformemente, dai giudici di merito ai fini della decisione e ne sollecita una rilettura da basarsi su un diverso parametro di valutazione. Allega, infatti, che i giudici di merito hanno omesso di dare rilievo alla differenza tra le deposizioni dei testi in quanto «il carabiniere Falcone riferisce di un lucchetto infranto e il teste Ciaccio ... di una barra manomessa» ma non considera che la sentenza del giudice d'appello — che conferma quella di primo grado, condividendone e richiamandone la motivazione previo esame delle censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice, e che può pertanto, può essere letta congiuntamente alla prima costituendo un unico complessivo corpo argomentativo (ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv 277218) — sottolinea che, come riferito dai Carabinieri operanti e dal dipendente comunale addetto al deposito, sul varco d'ingresso al deposito dove e stato perpetrato il furto «era collocata una sbarra che era assicurata da un lucchetto, trovato dai militari divelto a seguito della sua forzatura, circostanza questa confermata dal dipendente comunale addetto al deposito» e che, pertanto, i beni incontestabilmente trafugati, non potevano certo avere la parvenza di res derelictae. La motivazione, logica, esauriente e non contraddittoria, si fonda, dunque, su una prova esistente in atti e non smentita da altre prove, anch'esse esistenti in atti e prese in considerazione, di talché i predetti motivi di ricorso per come articolati non possono che essere considerati inammissibili. 2. Parimenti inammissibile é il terzo motivo di ricorso. La Corte d'appello, sia pure con motivazione sintetica, ha sottolineato la mancanza di elementi utili per la mitigazione del trattamento sanzionatorio (già riconosciuto nel minimo edittale) attraverso la concessione circostanze generiche e ha precisato che l'ammissione del furto da parte dell'imputato, in quanto resa solo dopo essere stato sorpreso dai carabinieri, non ha alcun rilievo a tal fine. [OSCURATO:PERSONA] ritiene in ogni caso, condividendo quanto già affermato in situazioni analoghe da questa Corte, che «il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, [come è avvenuto nel caso in questione] gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi». (Sez. 1 - , Sentenza n. 33951 del 19/05/2021 •Ud. (dep. 13/09/2021 ) Rv. 281999 - 02; Sez. 4, Sentenza n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249 - 01; v. Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Amarante, Rv. 182959; Sez. 1, n. 11994 del 10/07/1985, Privitera, Rv. 171349; Sez. 2, n. 2178 del 24/11/1975, dep. 1976, Talamo, Rv. 132352). 3. Inammissibile è anche l'ultimo motivo di ricorso atteso che, la possibiliità di applicare l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. è stata esclusa da entrambi i giudici di merito con logica e sufficiente motivazione, come tale incensurabile, e la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità dei fatto è inapplicabile, attesa l'inequivocabile disposizione di cui alla prima parte del primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. che esclude siffatta applicabilità ai reati puniti con pena edittale superiore nel massimo a cinque anni (tra cui rientra, anche, il furto aggravato). 4. Tali considerazioni impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2021 Il Consigliere
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