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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 00085/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, riducendo la pena ad un anno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, la pronuncia di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di rito abbreviato, dal Tribunale di Mantova in data 11/11/2019 in relazione al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per illecita cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish, nonché in relazione al reato di cui all'art.73, comma 5, T.U.

Stup. per detenzione di hashish e cocaina.

Fatti commessi in Brescia il 28 dicembre 2017.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con unico motivo, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile.

E' appena il caso di considerare che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), ma afferma anche che la ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva.

La Corte di Appello ha, peraltro, esplicitato le ragioni per le quali non ritenesse di effettuare un diverso giudizio in merito al diniego espresso dal giudice di primo grado sul punto, segnatamente le modalità della condotta, realizzata in complicità con altri soggetti e non limitata alla cessione di singole dosi, da ritenersi non recessive rispetto ai motivi addotti dalla difesa.5.

Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2021 Il iglier estensore [OSCURATO:PERSONA].

DEPOSITATO M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, riducendo la pena ad un anno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, la pronuncia di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di rito abbreviato, dal Tribunale di Mantova in data 11/11/2019 in relazione al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per illecita cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish, nonché in relazione al reato di cui all'art.73, comma 5, T.U. Stup. per detenzione di hashish e cocaina. Fatti commessi in Brescia il 28 dicembre 2017. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con unico motivo, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. E' appena il caso di considerare che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), ma afferma anche che la ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva. La Corte di Appello ha, peraltro, esplicitato le ragioni per le quali non ritenesse di effettuare un diverso giudizio in merito al diniego espresso dal giudice di primo grado sul punto, segnatamente le modalità della condotta, realizzata in complicità con altri soggetti e non limitata alla cessione di singole dosi, da ritenersi non recessive rispetto ai motivi addotti dalla difesa.5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il iglier estensore [OSCURATO:PERSONA]. DEPOSITATO M
Sentenza Cassazione n. 00085/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris