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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 44894/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 10 luglio 2020, ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP del Tribunale, in data 12 aprile 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs., 11 settembre 2011, n. 159

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 25, comma 2 Cost., 2, quarto comma, e 17 cod. pen., 442, comma 2, cod. proc. pen. per avere i giudici del merito, pur pronunziandosi dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che modificando l'art. 442 cod. proc. pen., ha previsto per le contravvenzioni la riduzione di un mezzo della pena inflitta in esito a giudizio abbreviato, ha erroneamente applicato sutla pena inflitta la previgente riduzione di un terzo.

3. Il motivo, avente ad oggetto la violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., nella nuova formulazione, è fondato.

La pena, per il rito abbreviato è stata ridotta di un terzo e non della metà, nonostante la condanna dell'imputato sia relativa ad una contravvenzione.

In proposito va ribadito cheAri tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina - si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito (Sez. 4 - n. 5034 del 15/01/2019, Lazzara, Rv. 275218).

4. La contravvenzione per,quale l'imputato è stato tratto a giudizio, che risale al 4 dicembre 2015, deve ritenersi prescritta, non risultando periodi di sospensione diversi da quelli di cui all'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, tenuto conto della sentenza della Consulta n. 140 del 2021, che ha dichiarato illegittimo il comma 9 di tale disposizione, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione «per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020».

La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. 4.1 In presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontro- nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una 'constatazione', che a un atto di 'apprezzamento' e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v.

Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

E invero il concetto di 'evidenza', richiesto dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato.

Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il ,d principio di diritto secondo cui 'positivamente deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (ex multis Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679).

Tale situazione non ricorre nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nella motivazione della sentenza di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma 129 c.p.p.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per prescrizione Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 10 luglio 2020, ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP del Tribunale, in data 12 aprile 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs., 11 settembre 2011, n. 159 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 25, comma 2 Cost., 2, quarto comma, e 17 cod. pen., 442, comma 2, cod. proc. pen. per avere i giudici del merito, pur pronunziandosi dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che modificando l'art. 442 cod. proc. pen., ha previsto per le contravvenzioni la riduzione di un mezzo della pena inflitta in esito a giudizio abbreviato, ha erroneamente applicato sutla pena inflitta la previgente riduzione di un terzo. 3. Il motivo, avente ad oggetto la violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., nella nuova formulazione, è fondato. La pena, per il rito abbreviato è stata ridotta di un terzo e non della metà, nonostante la condanna dell'imputato sia relativa ad una contravvenzione. In proposito va ribadito cheAri tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina - si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito (Sez. 4 - n. 5034 del 15/01/2019, Lazzara, Rv. 275218). 4. La contravvenzione per,quale l'imputato è stato tratto a giudizio, che risale al 4 dicembre 2015, deve ritenersi prescritta, non risultando periodi di sospensione diversi da quelli di cui all'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, tenuto conto della sentenza della Consulta n. 140 del 2021, che ha dichiarato illegittimo il comma 9 di tale disposizione, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione «per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020». La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. 4.1 In presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontro- nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una 'constatazione', che a un atto di 'apprezzamento' e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). E invero il concetto di 'evidenza', richiesto dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato. Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il ,d principio di diritto secondo cui 'positivamente deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (ex multis Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679). Tale situazione non ricorre nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nella motivazione della sentenza di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma 129 c.p.p. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per prescrizione Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente