CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34713/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALE di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 14 aprile 2026 il Tribunale di Napoli, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione delladisciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze dicondanna emesse nei suoi confronti:1. sentenza del Tribunale di Napoli del 22 febbraio 2012, per reato di cuiall’art. 416-bis cod. pen. commesso con condotta perdurante;2. sentenza del Tribunale di Napoli del 25 marzo 2024, per reato di cuiall’art. 628 cod. pen. commesso il 13 ottobre 2010;In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenutonon vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitariadei reati, evidenziando in particolare che il secondo (una rapina di un orologioRolex in danno di una persona residente nel nord Italia) era estemporaneo e nonera collegato alle attività del clan.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, con i seguenti motivi.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, inquanto l’ordinanza ha escluso la continuazione anche per la mancanzadell’aggravante mafiosa nel secondo reato, ma il riconoscimento dellacontinuazione non richiede una aggravante specifica.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, inquanto l’ordinanza ha escluso la continuazione nonostante che il secondo reatofosse stato commesso in concorso con un complice che era anche lui componentedell’associazione; l’ordinanza ha ritenuto che i due si fossero organizzati per unaCon il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, inquanto non è stato considerato che dal materiale di prova prodotto emerge unacomunicazione intercettata tra i componenti del clan parlano di un “servizio” cheil ricorrente doveva fare con [OSCURATO:PERSONA], e questi, divenuto collaboratore,ha confermato che si trattava della rapina del Rolex, il che vuol dire chel’operazione era stata autorizzata dai vertici del clan.3. Le parti hanno concluso come in intestazione.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. I tre motivi devono essere esaminati congiuntamente perché ciascunoLa deduzione secondo cui sarebbe illogico il riferimento contenutonell’ordinanza impugnata alla mancanza dell’aggravante mafiosa nel reato dirapina di cui alla sentenza n. 2, è infondata, perché si tratta di un passaggiomotivazionale privo di tratti di manifesta illogicità, in quanto la mancanzadell’aggravante della finalità di agevolazione è un non irragionevole coelementodi valutazione della genesi della volizione criminale, alla luce della giurisprudenzadi legittimità che ritiene che il disegno criminoso debba essere individuato anchesu l la base d i una ver i f i ca de l le “s ingo le causa l i ” (v . Sez. U,n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01) dei reati.La deduzione secondo cui, posto che il correo del reato di rapina eraanch’egli componente del medesimo sodalizio criminale, costituirebbe unacongettura aver ritenuto che i due si fossero organizzati per una attivitàcriminale in proprio, è inammissibile, essendo impostata su una fallacia logica, inquanto l’ordinanza si è limitata a sostenere che la mera identità tra il correo dellarapina ed uno dei componenti dell’associazione criminale di cui il ricorrente èstato ritenuto far parte non fosse sufficiente per sostenere l’esistenza di undisegno criminoso unitario, essendo compatibile anche con l’ipotesi di reatiprogettati separatamente; il ricorso, non in grado di attaccare la primaaffermazione, che è scevra da tratti di manifesta illogicità, ha spostato la censurasulla seconda, finendo con il non confrontarsi con il percorso logico del giudicedel merito.La deduzione secondo cui l’ordinanza sarebbe illogica, perché, agli effetti delriconoscimento della continuazione, non sarebbe rilevante che la persona offesaprovenisse dal Nord Italia e non conoscesse gli autori del reato, è infondata, inquanto la presenza casuale in Ercolano della persona offesa e, con lei,dell’orologio di valore di non comune utilizzo nella vita quotidiana che la stessaportava indosso, è un non irragionevole coelemento di valutazione dellaestemporaneità della volizione criminale che ha sorretto il reato della sentenza n.2, estemporaneità che, come è noto, è un limite alla possibilità di rinvenire tra ireati un disegno criminoso unitario (v. sempre sentenza Gargiulo).La deduzione secondo cui l’ordinanza sarebbe illegittima, perché dagli attiallegati al ricorso emergerebbe che il reato di rapina era stato autorizzato dalclan criminale, è inammissibile, perché, anche a voler ritenere provato che nelleconversazioni intercettate ci si riferisse alla rapina oggetto della sentenza n. 2,l’autorizzazione del clan non sarebbe sufficiente a legare il reato allapartecipazione all’associazione da una volizione criminale unitaria, perché, inconformità alle regole generali sul rapporto tra reati associativo e reato-fine,occorrerebbe comunque che il fatto potesse dirsi programmato, almeno nellelinee essenziali, al momento di ingresso nel clan (Sez. 1, n. 23818 del22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano,Rv. 257253).In definitiva, il ricorso è infondato.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]