CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 settembre 2025
Cassazione n. 28882/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2523/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE; -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n.3363/2017 depositata i l 12/06/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In data 6 luglio 2011, l’agente della riscossione notificava a [OSCURATO:PERSONA] una cartella di pagamento, con la quale le veniva richiesto il versamento di somme iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, in relazione alla dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2007 (modello Unico 2008). In particolare, veniva richiesto il pagamento del saldo IVA, del saldo IRPEF, nonché delle addizionali regionale e comunale. La contribuente proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento, eccependo la mancata preventiva comunicazione dell’avviso bonario, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 212 del 2000, e deducendo la nullità dell’iscrizione a ruolo. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Frosinone, con sentenza depositata il 17 ottobre 2012, accoglieva il ricorso, ritenendo che la cartella di pagamento fosse nulla per mancata comunicazione dell’avviso bonario. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, che veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio. Avverso la sentenza di appello, la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] Con ilprimo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973; 40, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972; e 12, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto competente l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Cassino, nonostante la contribuente, alla data del 2 gennaio 2006, risultasse residente nel Comune di Roccamonfina, in provincia di Caserta. Con ilsecondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto legittima la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, nonostante la mancata preventiva comunicazione dell’esito del controllo mediante avviso bonario. La ricorrente sostiene che tale omissione comporta la nullità dell’iscrizione a ruolo, in quanto lesiva del diritto del contribuente ad un contraddittorio preventivo, anche in sede di controllo automatizzato. Il primo motivo è infondato. Il giudice d’appello ha correttamente escluso l’incompetenza dell’Ufficio di Cassino, rilevando che la contribuente, pur avendo trasferito la residenza in provincia di Caserta a far data dal 2 gennaio 2006, aveva presentato l’ultima dichiarazione regolare in relazione all’anno d’imposta 2004, omettendo di presentare tempestive dichiarazioni per gli anni successivi. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha dunque fatto corretta applicazione dell’orientamento di questa Corte, secondo cui “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la competenza territoriale dell’Ufficio accertatore è determinata dall’art. 31 d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente; nel caso in cui questi abbia omesso di presentare la dichiarazione dei redditi e non abbia mai comunicato in modo formale all’Amministrazione il proprio mutamento di domicilio fiscale, resta competente, per il principio dell’affidamento, l’Ufficio in relazione all’ultimo domicilio fiscale noto, con riguardo all’anagrafe tributaria del Comune, a nulla rilevando gli altri elementi fattuali” (Cass. n. 23362 del 2020). Ai sensi degli artt. 31, comma 2, e 58 del D.P.R. n. 600 del 1973, il domicilio fiscale che determina la competenza territoriale dell’Ufficio coincide con il Comune in cui il contribuente risulta iscritto all’anagrafe alla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata; eventuali variazioni assumono efficacia solo dal sessantesimo giorno successivo alla loro comunicazione formale all’Amministrazione finanziaria. Pertanto, in assenza di dichiarazioni successive o di comunicazioni formali, l’ultimo domicilio fiscale valido è quello risultante dall’ultima dichiarazione tempestivamente presentata, restando irrilevanti elementi fattuali diversi quali la residenza di fatto o provvedimenti giudiziari. Il secondo motivo è parimenti infondato. Questa Corte ha più volte chiarito che “In materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti; in ogni caso, la relativa omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione” (Cass. n. 17479 del 2019). Già in precedenza era stato puntualizzato che “L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall’art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dall’art. 54 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, non richiede di regola la preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali e richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validità della cartella di pagamento, oppure può comportarne la nullità ex art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000” (Cass. n. 1711 del 2018). Nel caso di specie, la cartella è stata emessa per omesso versamento, fattispecie nella quale la comunicazione preventiva non è necessaria e la sua eventuale omissione integra mera irregolarità, priva di effetti invalidanti sulla legittimità della pretesa impositiva. Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza. Nulla va disposto sulle spese, essendo l’Agenzia rimasta intimata. P.Q.M Rigetta il ricorso. Spese irripetibili. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a ti