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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2023

Cassazione n. 46264/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Palermo ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento delle condotte di spaccio della sostanza stupefacente, basata sulle risultanze acquisite che sorreggono in modo non illogico tale lettura in conformità a quanto già evidenziato dal Giudice di primo grado; ritenuto, quanto alla circostanza attenuante della profitto di speciale tenuità, che la sua esclusione in considerazione del profitto di euro 60,00 ottenuto dalla vendita di parte della sostanza stupefacente, è posto in evidente correlazione all'accertata detenzione di ulteriori quantitativi destinati allo spaccio; quindi si tratta di una decisione che non ha affatto escluso in assoluto la compatibilità della circostanza attenuante invocata dal ricorrente nell'ipotesi di reato prevista dall'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/90, ma ne ha valutato l'insussistenza in concreto, ritenendo non ricorrente il presupposto di fatto dell'aver agito per conseguire un lucro di speciale tenuità, con motivazione congrua logicamente e coerente alle risultanze in atti; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato anche in merito alla determinazione della pena (v. pp. 4 della sentenza impugnata), condividendo il giudizio di primo grado che aveva escluso la sussistenza di elementi di valutazione favorevoli per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Palermo ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento delle condotte di spaccio della sostanza stupefacente, basata sulle risultanze acquisite che sorreggono in modo non illogico tale lettura in conformità a quanto già evidenziato dal Giudice di primo grado; ritenuto, quanto alla circostanza attenuante della profitto di speciale tenuità, che la sua esclusione in considerazione del profitto di euro 60,00 ottenuto dalla vendita di parte della sostanza stupefacente, è posto in evidente correlazione all'accertata detenzione di ulteriori quantitativi destinati allo spaccio; quindi si tratta di una decisione che non ha affatto escluso in assoluto la compatibilità della circostanza attenuante invocata dal ricorrente nell'ipotesi di reato prevista dall'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/90, ma ne ha valutato l'insussistenza in concreto, ritenendo non ricorrente il presupposto di fatto dell'aver agito per conseguire un lucro di speciale tenuità, con motivazione congrua logicamente e coerente alle risultanze in atti; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato anche in merito alla determinazione della pena (v. pp. 4 della sentenza impugnata), condividendo il giudizio di primo grado che aveva escluso la sussistenza di elementi di valutazione favorevoli per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 46264/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris