Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21831/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di giudice di appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Marcianise - che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena pecuniaria oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], per il reato di lesioni colpose, commesso con violazione delle norme del codice della strada -, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di quest'ultimo per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

2. Avverso l'anzidetta decisione ricorre il difensore della parte civile il quale lamenta che il Giudice abbia omesso ogni riferimento alla conferma delle statuizioni civili, nonché alla condanna alla rifusione delle spese di costituzione e difesa, sebbene il procuratore speciale avesse regolarmente depositato nota spese e conclusioni scritte: ciò tanto più vero in quanto il Giudice di appello, nel pronunciarsi sull'estinzione del reato contestato, ha valutato anche la fondatezza dell'ipotesi di responsabilità correlata all'imputazione, con accertamento positivo delle ragioni addotte a sostegno della pretesa risarcitoria.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso della parte civile è fondato.

2. L'art.578 cod. proc. pen. recita espressamente - per quanto qui interessa - che quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore 'della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

Nel caso di specie, nonostante la condanna pronunciata dal Giudice di pace anche al risarcimento del danno, il Tribunale in sede di appello ha omesso di pronunciarsi sui capi civili, nonostante l'esclusione dei "margini per pronunciare l'assoluzione nel merito ai sensi dell'art.129, comma 2, cod. proc. pen." Sul punto, questa Suprema Corte, decidendo a Sezioni Unite, ha fissato il principio di diritto secondo il quale "in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu ()culi, che a quello di apprezzamento e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento" (Sez.

U, n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti).

Non profilandosi tale ipotesi ed in presenza della parte civile, il Tribunale avrebbe perciò dovuto soffermarsi sui risvolti civilistici della condotta del Letizia e pronunciarsi a riguardo, con riferimento sia al capo della sentenza riguardante la pretesa risarcitoria sia al ristoro delle spese del grado.

Univoca, infatti, la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui solo in caso di soccombenza della parte civile - e dunque di assoluzione dell'imputato - ovvero di estinzione del reato per prescrizione pronunciata in primo grado va esclusa la condanna al risarcimento e alle spese della parte civile.

3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata ai fini civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale si pronuncerà anche sulle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Roma, 18 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di giudice di appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Marcianise - che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena pecuniaria oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], per il reato di lesioni colpose, commesso con violazione delle norme del codice della strada -, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di quest'ultimo per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. 2. Avverso l'anzidetta decisione ricorre il difensore della parte civile il quale lamenta che il Giudice abbia omesso ogni riferimento alla conferma delle statuizioni civili, nonché alla condanna alla rifusione delle spese di costituzione e difesa, sebbene il procuratore speciale avesse regolarmente depositato nota spese e conclusioni scritte: ciò tanto più vero in quanto il Giudice di appello, nel pronunciarsi sull'estinzione del reato contestato, ha valutato anche la fondatezza dell'ipotesi di responsabilità correlata all'imputazione, con accertamento positivo delle ragioni addotte a sostegno della pretesa risarcitoria. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso della parte civile è fondato. 2. L'art.578 cod. proc. pen. recita espressamente - per quanto qui interessa - che quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore 'della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Nel caso di specie, nonostante la condanna pronunciata dal Giudice di pace anche al risarcimento del danno, il Tribunale in sede di appello ha omesso di pronunciarsi sui capi civili, nonostante l'esclusione dei "margini per pronunciare l'assoluzione nel merito ai sensi dell'art.129, comma 2, cod. proc. pen." Sul punto, questa Suprema Corte, decidendo a Sezioni Unite, ha fissato il principio di diritto secondo il quale "in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu ()culi, che a quello di apprezzamento e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento" (Sez. U, n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti). Non profilandosi tale ipotesi ed in presenza della parte civile, il Tribunale avrebbe perciò dovuto soffermarsi sui risvolti civilistici della condotta del Letizia e pronunciarsi a riguardo, con riferimento sia al capo della sentenza riguardante la pretesa risarcitoria sia al ristoro delle spese del grado. Univoca, infatti, la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui solo in caso di soccombenza della parte civile - e dunque di assoluzione dell'imputato - ovvero di estinzione del reato per prescrizione pronunciata in primo grado va esclusa la condanna al risarcimento e alle spese della parte civile. 3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata ai fini civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale si pronuncerà anche sulle spese relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello. Roma, 18 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21831/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris