CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05930/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 13/06/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro accoglieva parzialmente la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del primo giugno 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, che gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere, confermandola solo in ordine al reato di cui al capo 1) della rubrica provvisoria e sostituendo la misura con quella degli arresti domiciliari. L'indagato era ritenuto dal Tribunale gravemente indiziato della partecipazione, con condotta perdurante e in posizione apicale, alla cosca ‘ndranghetista, articolazione 'ndrina di Comparni. 2. Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'indagato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 309 cod. proc. pen. Il Tribunale con riferimento al reato associativo di cui al capo 1) ha fatto mal governo delle regole per la valutazione dei gravi indizi e non ha vagliato correttamente alcune risultanze investigative, rispetto sia al tenore delle stesse sia alle doglianze difensive. Il Tribunale non ha tenuto conto che il ricorrente non è mai stato condannato per il reato associativo mafioso: pertanto nessuna rilevanza avevano i richiami fatti a precedenti sentenze irrevocabili emesse con riferimento alla esistenza della struttura associativa operante nel territorio di Mileto. L'unico collaboratore, che aveva parlato del ricorrente (Mantella), ha rlasciato dichiarazioni neutrali, in quanto prive di riscontri nelle plurime propalazioni di altri collaboratori compulsati sul tema. In ogni caso, il Tribunale, per utilizzare le dichiarazioni del Mantella in correlazione alle intercettazioni, avrebbe dovuto procedere alla preliminare verifica della sua credibilità alla luce dei principi fissati dalle Sezioni Unite Aquilina del 2012. La difesa aveva infatti eccepito la genericità e la mancanza di spontaneità delle sue dichiarazioni (in quanto limitate ai soli rapporti parentali del ricorrente e ottenute solo a fronte del riconoscimento fotografico del ricorrente), la assenza di riscontri da parte di altri collaboratori e le indicazioni di segno contrario venute dal collaboratore Iannello (che aveva ricostruito gli accoliti della 'ndrina di Comparni non indicando il ricorrente) e su tali deduzioni nulla il Tribunale ha motivato. In ogni caso il restante compendio investigativo - costituto dalle captazioni - risulta illogicamente utilizzato per dimostrare la gravità indiziaria della partecipazione del ricorrente in posizione apicale al sodalizio mafioso, in base agli insegnamenti delle Sezioni Unite. Così per l'indiretto coinvolgimento del ricorrente in una diatriba tra [OSCURATO:PERSONA] e il suo genero Mazzeo sia per la messa a conoscenza di un furto patito da un compaesano (per quest'ultimo episodio la difesa aveva evidenziato come lo stesso venisse ridimensionato da un'altra captazione, cge il Tribunale non ha esaminato) sia per la gestione del ristorante (la difesa aveva rilevato che questa vicenda venisse in realtà a smentire la ipotesi accusatoria) sia per il riferimento alla "bacinella comune" (la intercettazione non riguardava il ricorrente e dalla stessa emergeva piuttosto il ruolo verticistico di [OSCURATO:PERSONA]). Il Tribunale non ha considerato la totale estraneità del ricorrente dai processi interni, alla 'ndrina, la totale assenza di contatti con altri ,indagati, la mancata indicazione del ricorrente da parte dei collaboratori di giustizia (salvo Mantella), la mancata dimostrazione che abbia ottenuto la dote di ‘ndrangheta, il mero coinvolgimento indiretto in conversazioni neppure riferite a specifiche imputazioni avvenute tra agosto e ottobre 2008. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. In ordine alle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente rilevare che la valutazione della sua attendibilità risulta affrontata dall'ordinanza genetica (pag. 22) e su tale verifica non risulta (non avendolo allegato) che la difesa avesse avanzato specifiche critiche. Pertanto, su tale punto deve ritenersi legittimo il rinvio "per relationem" effettuato dal Tribunale all'ordinanza genetica quanto al vaglio del materiale indiziario utilizzato. In ogni caso, come hanno spiegato le Sezioni Unite, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il percorso valutativo attraverso il quale il giudice deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità delle sue dichiarazioni, non deve muoversi attraverso passaggi "rigidamente separati", in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145). In particolare, la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra prova dichiarativa, devono essere valutate unitariamente così che devono essere superate eventuali riserve circa l'attendibilità del narrato, vagliandone la valenza probatoria anche alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti.Le censure mosse dalla difesa alle dichiarazioni del Mantella riguardano invero più che la sua credibilità soggettiva la valenza dimostrativa delle sue propalazioni, di cui si dirà di seguito. 3. Quanto alle captazioni, che costituivano la base indiziaria per il reato associativo, oltre che il riscontro delle propalazioni del Mantella, il ricorrente cerca di svilirne - in modo, tra l'altro, generico - il significato probatorio. Significato che il Tribunale ben spiega in motivazione. In tal modo le critiche finiscono per essere anche di precluso merito. In particolare, quello che il ricorrente definisce una mera "diatriba" tra [OSCURATO:PERSONA] e il genero del ricorrente, Mazzeo, è invece una vicenda che riguardava il controllo del territorio di Mileto da parte delle cosche dopo il vuoto lasciato dal capo [OSCURATO:PERSONA] per la sua lunga detenzione in carcere e che vedevano contrapporsi la ‘ndrina di Paravati, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], e quella di Comparmi, secondo l'ipotesi accusatoria guidata dal ricorrente e dal genero [OSCURATO:PERSONA]. Per arginare le ambizioni espansive del Mazzeo, vi era stato un incontro tra il Galati e il ricorrente, nel quale era stato informato il secondo del comportamento del genero che non aveva alcun titolo a presentarsi come riferimento su Mileto e era stato ventilato un loro isolamento nel caso di eventuale contrasto tra le fazioni, con lo schieramento a favore dei Galati di Paravati anche di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Come ha evidenziato il Tribunale, questo incontro pone in luce non solo l'intraneità del ricorrente, ma il suo ruolo di vertice sovraordinato al genero Mazzeo, tanto da essere colui che doveva risolvere la questione nel suo territorio. Quanto alla vicenda del furto, il Tribunale ha valorizzato la circostanza che il ricorrente ed altri appartenenti alla ‘ndrina di Comparmi fossero stati interessati per il ritrovamento della refurtiva, dimostrando come lui fosse il punto di riferimento del controllo del territorio locale (una sorta di parastato). In questa prospettiva, la captazione citata dal ricorrente non veniva a scardinare affatto questa ricostruzione (il ricorrente avrebbe infatti suggerito di rivolgersi ad altro territorio). In ordine alla vicenda del ristorante, il dato emergente dalle captazioni è che ancora una volta il ricorrente era investito dai vertici della 'ndrina di Paravita ([OSCURATO:PERSONA]) della gestione e soluzione di questioni a lui neppure note ma relative a problematiche del territorio di Comparmi (nella specie il mancato pagamento dello stipendio da parte di [OSCURATO:PERSONA], gestore del ristorante, di [OSCURATO:PERSONA], dipendente del ristorante).Quanto infine alla "bacinella", la captazione è riportata dal Tribunale per dimostrare come la ‘ndrina di Comparni facesse parte già all'epoca della gestione di [OSCURATO:PERSONA] del territorio della locale di Mileto. In definitiva, così sintetizzate le evidenze indiziarie, risultano aspecifiche le doglianze difensive in ordine alla dimostrazione del ruolo partecipativo, avendo il Tribunale valorizzato elementi sintomatici della intraneità del ricorrente, che, come ha spiegato la giurisprudenza citata dallo stesso ricorrente (Sez. U, n. 36958 del 27/05/202,; Modaffari), deve consistere nel "fattivo inserimento" dell'associato nell'organizzazione criminale, che può essere dimostrato attraverso "indici rivelatori", tra i quali in particolare assume particolare rilevanza per la prova dell'organicità del singolo il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione. Il Tribunale, al di là della indicazione del Mantella, ha tratto dalle captazioni la dimostrazione del ruolo svolto dal ricorrente nel sodalizio. Ruolo, che veniva riconosciuto sia all'interno che all'esterno della cosca, di referente apicale della 'ndrina di Comparni, tanto sia da confrontarsi direttamente con [OSCURATO:PERSONA], capocosca di altra fazione, per sistemare le frizioni nate all'interno di Mileto per il controllo del territorio; sia da controllare qualunque attività (anche illecita) sul territorio di riferimento (come dimostrava il suo coinvolgimento nel recupero di refurtiva o per sistemare le pretese economiche di uno zio di [OSCURATO:PERSONA] presso il sodale [OSCURATO:PERSONA] della ‘ndrina di Comparni). 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent