CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 11128/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Gagliano del Capo avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Lucio SAMMATI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso la sentenza con cui, in data 8 luglio 2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 3 di reclusione ed euro 545,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 624- bis, 628 e 582 cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 129 e 426 cod. proc. pen., la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato e la mancata declaratoria di proscioglimento. 3. Il ricorso è inammissibile perché generico in difetto dell'indicazione degli elementi non considerati o mal considerati dal giudice di merito ai fini dell'invocato proscioglimento ed aspecifico in quanto il ricorrente si è limitato alla mera declinazione di argomentazioni apodittiche senza alcun confronto con le argomentazioni addotte dal giudice di merito. Costituisce principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (vedi Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622; da ultimo Sez. 2, Ordinanza n. 43939 del 29/09/2022, Pignatelli, non massimata). 4. Nel caso di specie il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art.129 cod. proc. pen. e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati, dall'altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre, Sez. U., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191135; Sez. U., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, Rv. 214637; da ultimo Sez. 5, n. 3344 del 14/12/2022, dep. 2023, Cerbo, non massimata). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] Consi tensor