Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07757/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3215-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I ERO DELL'INTERNO, ERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 1047/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 18/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte D'Appello di Catania ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Gambia, avverso l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all'esito del rigetto della stessa domanda da parte della competente [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione, avuto riguardo alla situazione generale del Gambia, descritta con indicazione delle fonti di conoscenza, nonché condividendo il giudizio di non credibilità, espresso dal Tribunale, della vicenda personale narrata dal richiedente, il quale aveva riferito di essere fuggito dal suo Paese perché era stato sergente dell'esercito gambiano, nel 2014 gli era stata affidata una missione delicata, sebbene in precedenza, nel 2012, fosse stato ammonito e posto in stato di detenzione per alcune settimane, era stato falsamente accusato dell'ammanco di un fucile ed era fuggito dal carcere ove era detenuto, temendo di essere sottoposto al giudizio della corte marziale.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione orale.

3. Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo il vizio di violazione di legge (art. 14 lett. b d.lgs.n.251/2007 e art.112 c.p.c.) e di omessa valutazione di un fatto decisivo, per non avere la Corte di merito Ric. 2021 n. 03215 sez.

M1 - ud. 14-12-2021 -2- valutato che il ricorrente corre il rischio di essere arrestato e sottoposto, in base alle leggi gambiane, a pena di morte o a un trattamento detentivo degradante in caso di rimpatrio, a causa dei reati ascrittigli di furto di materiale militare e diserzione, nonchè di omicidio colposo, e per non avere la Corte d'appello esercitato i poteri istruttori ufficiosi in ordine al tale rischio; i_i) con il secondo motivo il vizio di violazione e/o falsa applicazione di legge (art.112 c.p.c. e 32 d.lgs.n.25/2008) e omessa valutazione di un fatto decisivo, per non avere la Corte d'appello valutato il rischio per il ricorrente di essere sottoposto alla pena capitale e per avere erroneamente valutato la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria.

4. Il primo motivo è inammissibile.

4.1. La censura non si confronta con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, in quanto la Corte di merito ha ritenuto non credibile la vicenda personale allegata ed ha, inoltre, affermato che il pericolo paventato, in ogni caso, non è più attuale perché è cambiato il governo del Paese di origine del richiedente, a seguito delle elezioni vinte da [OSCURATO:PERSONA].

La doglianza è priva di attinenza al decisum sul punto, atteso che nessuna critica è svolta in ordine alle suddette rationes decidendi.

Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile, nella specie neppure censurato, e con motivazione idonea, la credibilità oppure la irrilevanza per difetto di attualità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e lett. b), d.lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, e di Ric. 2021 n. 03215 sez.

M1 - ud. 14-12-2021 -3- conseguenza non devono attivarsi i poteri istruttori ufficiosi in relazione a quelle forme di protezione (cfr. Cass. n. 10286/2020).

5. Anche il secondo motivo è inammissibile.

5.1. Il ricorrente svolge considerazioni generiche, prive di riferimenti concreti al caso di specie, neppure deducendo quali siano i fatti allegati nel giudizio di merito come fattori di vulnerabilità, salvo riproporre l'inconferente richiamo al pericolo di condanna a morte in conseguenza della vicenda personale.

Ancora una volta la doglianza non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, non svolgendo il ricorrente alcuna critica specifica all'affermazione della Corte d'appello secondo cui non era stata illustrata dal richiedente alcuna puntuale e circostanziata condizione allo stesso riferibile.

Il motivo manca, altresì, dell'allegazione di una situazione "individualizzante", destinata ad integrare la condizione di vulnerabilità del richiedente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, nella irrilevanza della situazione del Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in quanto in contrasto con il parametro normativo di cui all'art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998 (Cass. n. 9304/2019 e Cass.S.U. n.29459/2019)2.41* 312.0 .

6. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass.

S.U. n.5314/2020).

Ric. 2021 n. 03215 sez.

M1 - ud. 14-12-2021 -4- P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, sottosezione prima, del 14 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] A.L C7FATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3215-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I ERO DELL'INTERNO, ERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 1047/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 18/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte D'Appello di Catania ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Gambia, avverso l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all'esito del rigetto della stessa domanda da parte della competente [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione, avuto riguardo alla situazione generale del Gambia, descritta con indicazione delle fonti di conoscenza, nonché condividendo il giudizio di non credibilità, espresso dal Tribunale, della vicenda personale narrata dal richiedente, il quale aveva riferito di essere fuggito dal suo Paese perché era stato sergente dell'esercito gambiano, nel 2014 gli era stata affidata una missione delicata, sebbene in precedenza, nel 2012, fosse stato ammonito e posto in stato di detenzione per alcune settimane, era stato falsamente accusato dell'ammanco di un fucile ed era fuggito dal carcere ove era detenuto, temendo di essere sottoposto al giudizio della corte marziale. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione orale. 3. Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo il vizio di violazione di legge (art. 14 lett. b d.lgs.n.251/2007 e art.112 c.p.c.) e di omessa valutazione di un fatto decisivo, per non avere la Corte di merito Ric. 2021 n. 03215 sez. M1 - ud. 14-12-2021 -2- valutato che il ricorrente corre il rischio di essere arrestato e sottoposto, in base alle leggi gambiane, a pena di morte o a un trattamento detentivo degradante in caso di rimpatrio, a causa dei reati ascrittigli di furto di materiale militare e diserzione, nonchè di omicidio colposo, e per non avere la Corte d'appello esercitato i poteri istruttori ufficiosi in ordine al tale rischio; i_i) con il secondo motivo il vizio di violazione e/o falsa applicazione di legge (art.112 c.p.c. e 32 d.lgs.n.25/2008) e omessa valutazione di un fatto decisivo, per non avere la Corte d'appello valutato il rischio per il ricorrente di essere sottoposto alla pena capitale e per avere erroneamente valutato la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria. 4. Il primo motivo è inammissibile. 4.1. La censura non si confronta con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, in quanto la Corte di merito ha ritenuto non credibile la vicenda personale allegata ed ha, inoltre, affermato che il pericolo paventato, in ogni caso, non è più attuale perché è cambiato il governo del Paese di origine del richiedente, a seguito delle elezioni vinte da [OSCURATO:PERSONA]. La doglianza è priva di attinenza al decisum sul punto, atteso che nessuna critica è svolta in ordine alle suddette rationes decidendi. Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile, nella specie neppure censurato, e con motivazione idonea, la credibilità oppure la irrilevanza per difetto di attualità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e lett. b), d.lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, e di Ric. 2021 n. 03215 sez. M1 - ud. 14-12-2021 -3- conseguenza non devono attivarsi i poteri istruttori ufficiosi in relazione a quelle forme di protezione (cfr. Cass. n. 10286/2020). 5. Anche il secondo motivo è inammissibile. 5.1. Il ricorrente svolge considerazioni generiche, prive di riferimenti concreti al caso di specie, neppure deducendo quali siano i fatti allegati nel giudizio di merito come fattori di vulnerabilità, salvo riproporre l'inconferente richiamo al pericolo di condanna a morte in conseguenza della vicenda personale. Ancora una volta la doglianza non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, non svolgendo il ricorrente alcuna critica specifica all'affermazione della Corte d'appello secondo cui non era stata illustrata dal richiedente alcuna puntuale e circostanziata condizione allo stesso riferibile. Il motivo manca, altresì, dell'allegazione di una situazione "individualizzante", destinata ad integrare la condizione di vulnerabilità del richiedente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, nella irrilevanza della situazione del Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in quanto in contrasto con il parametro normativo di cui all'art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998 (Cass. n. 9304/2019 e Cass.S.U. n.29459/2019)2.41* 312.0 . 6. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). Ric. 2021 n. 03215 sez. M1 - ud. 14-12-2021 -4- P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, sottosezione prima, del 14 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] A.L C7FATO
Sentenza Cassazione n. 07757/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris