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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 25336/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Col provvedimento in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Lecce ha rigettato la richiesta di messa alla prova proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2 e 2-sexies, C.d.S..

2. L'Aggiano, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso il suindicato provvedimento per violazione di legge e vizio di motivazione con riferi- mento agli artt. 168 bis e ss. cod. pen., 464 bis e ss. cod. proc. pen..

Si deduce che, in base a quanto disposto dall'art. 168 bis cod. pen., l'istituto della recidiva non opera.

La sospensione del procedimento con istanza di messa alla prova per gli imputati maggiorenni non può trovare accoglimento esclusivamente nei casi previsti dagli artt.102 e ss. cod. pen..

Né poteva evincersi la sussistenza dell'abitualità, quale motivo ostativo alla con- cessione della pro bation.

Il G.I.P. rigettava la richiesta solo in considerazione della sussistenza di un pre- cedente penale neanche ben circostanziato ed individuato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Va premesso che la concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-bis cod. pen è rimessa al potere discre- zionale del giudice, postulando un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo (Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015, dep. 2016, Quiroz, Rv. 266299 che ha precisato, in motivazione, come anche la presenza di un solo precedente penale specifico possa essere discrezionalmente considerata dal giudice circostanza valorizzabile in senso negativo nella stima della prognosi). [OSCURATO:PERSONA], d'altronde, ai fini della valutazione da compiersi, non è tenuto a pren- dere in considerazione tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo va- lutare solo quelli ritenuti prevalenti (vedi, per riferimenti, Sez. 2, n. 37670 del 18/06/2015, Cortopassi, Rv. 264802).

Si è altresì osservato che il Giudice non è tenuto a valutare il programma di trattamento proposto ove ritenga l'imputato non meritevole del beneficio in ragione della impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dalla commissione di futuri reati (Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602).

Il G.I.P. ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali sopra riportati, dando atto dell'impossibilità di formulare una prognosi favorevole, alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e, in particolare del precedente specifico per omicidio col- poso, con sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, reato com- messo con violazione delle norme della circolazione stradale, il quale si pone unita- mente al reato per il quale si procede - di evidente ostacolo alla concessione del beneficio richiesto in ragione della mancata resipiscenza dell'imputato e della sua incapacità di comprendere il disvalore delle condotte delittuose.

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Col provvedimento in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Lecce ha rigettato la richiesta di messa alla prova proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2 e 2-sexies, C.d.S.. 2. L'Aggiano, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso il suindicato provvedimento per violazione di legge e vizio di motivazione con riferi- mento agli artt. 168 bis e ss. cod. pen., 464 bis e ss. cod. proc. pen.. Si deduce che, in base a quanto disposto dall'art. 168 bis cod. pen., l'istituto della recidiva non opera. La sospensione del procedimento con istanza di messa alla prova per gli imputati maggiorenni non può trovare accoglimento esclusivamente nei casi previsti dagli artt.102 e ss. cod. pen.. Né poteva evincersi la sussistenza dell'abitualità, quale motivo ostativo alla con- cessione della pro bation. Il G.I.P. rigettava la richiesta solo in considerazione della sussistenza di un pre- cedente penale neanche ben circostanziato ed individuato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che la concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-bis cod. pen è rimessa al potere discre- zionale del giudice, postulando un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo (Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015, dep. 2016, Quiroz, Rv. 266299 che ha precisato, in motivazione, come anche la presenza di un solo precedente penale specifico possa essere discrezionalmente considerata dal giudice circostanza valorizzabile in senso negativo nella stima della prognosi). [OSCURATO:PERSONA], d'altronde, ai fini della valutazione da compiersi, non è tenuto a pren- dere in considerazione tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo va- lutare solo quelli ritenuti prevalenti (vedi, per riferimenti, Sez. 2, n. 37670 del 18/06/2015, Cortopassi, Rv. 264802). Si è altresì osservato che il Giudice non è tenuto a valutare il programma di trattamento proposto ove ritenga l'imputato non meritevole del beneficio in ragione della impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dalla commissione di futuri reati (Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602). Il G.I.P. ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali sopra riportati, dando atto dell'impossibilità di formulare una prognosi favorevole, alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e, in particolare del precedente specifico per omicidio col- poso, con sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, reato com- messo con violazione delle norme della circolazione stradale, il quale si pone unita- mente al reato per il quale si procede - di evidente ostacolo alla concessione del beneficio richiesto in ragione della mancata resipiscenza dell'imputato e della sua incapacità di comprendere il disvalore delle condotte delittuose. 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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