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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 19090/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 FRED nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h Considerato che il motivo di ricorso, in tema di causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., costituisce motivo nuovo, come si evince dalla sintesi incontestata dei motivi di appello riportata nella sentenza impugnata e, come tale, del tutto inammissibile, oltre che, nel caso di specie, da escludere alla luce della contestata recidiva, dovendosi ritenere sussistente la connotazione di abitualità della condotta; Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] p aI [OSCURATO:PERSONA] oggi. 1 M 3 2 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 FRED nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h Considerato che il motivo di ricorso, in tema di causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., costituisce motivo nuovo, come si evince dalla sintesi incontestata dei motivi di appello riportata nella sentenza impugnata e, come tale, del tutto inammissibile, oltre che, nel caso di specie, da escludere alla luce della contestata recidiva, dovendosi ritenere sussistente la connotazione di abitualità della condotta; Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] p aI [OSCURATO:PERSONA] oggi. 1 M 3 2 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19090/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris