CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30093/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 13 luglio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo, emessa in data 17 dicembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di possesso ingiustificato di tre cacciaviti. Considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità e, in particolare, della giustificazione della destinazione, è privo di concreta specificità e tende ad invocare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623): non ricorrono specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268410), le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 5 ove i giudici del merito hanno valorizzato non solo la intempestività della giustificazione resa dal padre del [OSCURATO:PERSONA] ma l'assenza di prova in ordine alle circostanze verbalmente addotte; a ciò si aggiunga che dalla sentenza emerge che l'imputato è stato fermato alle 2 di notte e i cacciaviti erano sul sedile anteriore lato passeggero sicchè l'imputato non poteva ignorarne la presenza) ritenuto che il secondo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 6 sulla conferma della pena irrogata, individuata in misura inferiore alla media edittale, ritenuta congrua in ragione della spiccata capacità a delinquere); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec