CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14035/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tegrale dei Bacini dello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].p.A., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., Regione Calabria, XLInsurance Company SE, Comune di Cariati.Numero registro generale 25845/2025Numero sezionale 1585/2026Numero di raccolta generale 14035/2026Data pubblicazione 13/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali sichiede che la Corte di Cassazione accolga la richiesta di regolamentodi competenza d’ufficio del Tribunale ordinario di Castrovillari, dichiarila competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napolie dia i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processodavanti a quest’ultimo.1. Con ricorso notificato in data 9 dicembre 2019 l’AziendaAgricola [OSCURATO:PERSONA] adì il Tribunale regionale delle acque pubblichepresso la Corte d’appello di Napoli, chiedendo la condanna di [OSCURATO:PERSONA].p.A., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., del Consorzio di Bonificaintegrale dei bacini dello Jonio cosentino, della Regione Calabria, delComune di Cariati e di XL [OSCURATO:PERSONA] SE al risarcimento deidanni subiti dal proprio fondo in occasione dell’evento atmosfericoverificatosi il 4 ottobre 2018 nel territorio del Comune di Cariati.Dedusse a fondamento che, a seguito di violente precipitazioni, icanali di scolo posti ai lati del fondo erano tracimati, riversando leacque convogliate sul terreno di sua proprietà e causando ladistruzione delle colture.Lamentò in particolare:– il mancato funzionamento degli impianti di scolo e diregimentazione delle acque meteoriche e da depluvio, nonchél’inadeguatezza dei livelli di portata degli stessi;– l’insufficienza delle opere idrauliche pubbliche di incanalamentodelle acque di raccolta rispetto alla portata connessa all’evento– la mancata o insufficiente manutenzione e pulizia degli alvei edei fossi di scolo, invasi da detriti mai rimossi dagli enti preposti.Numero registro generale 25845/2025Numero sezionale 1585/2026Numero di raccolta generale 14035/2026Data pubblicazione 13/05/20262. Costituitisi i convenuti, il Tribunale regionale delle acquepubbliche di Napoli, con ordinanza del 6 febbraio 2025, dichiarò lapropria incompetenza per materia, ritenendo competente il Tribunaleordinario di Castrovillari, e assegnò alle parti il termine di tre mesiper la riassunzione del giudizio dinanzi a quest’ultimo.Osservò infatti che, secondo la prospettazione attorea, i danniderivano dall’inadeguata efficienza del sistema di smaltimento diacque meteoriche, le quali non rientrano nel novero delle acquepubbliche ai sensi dell’art. 1 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, conconseguente riconducibilità della controversia alla violazione delprincipio del neminem laedere di competenza del giudice ordinario.3. Riassunta la causa davanti al Tribunale di Castrovillari,quest’ultimo, con ordinanza del 18 dicembre 2025, ha sollevatoregolamento di competenza d’ufficio, ritenendo che la controversiarientri nella competenza del Tribunale regionale delle acque pubblichedi Napoli ai sensi dell’art. 140, lett. e), del r.d. n. 1775 del 1933,come interpretato dalla recente giurisprudenza di legittimità.Il Tribunale ha rilevato che, secondo la prospettazione delladomanda, il danno sarebbe stato causato dall’insufficienza e dallamancata manutenzione dei canali di scolo, opere idrauliche pubblichenelle quali le acque meteoriche risultavano già convogliate, e nondall’eccezionalità delle precipitazioni.«In tale prospettiva» ─ ha rimarcato ─ «pare inconferente … lagiurisprudenza di legittimità richiamata a pag. 17 dell’ordinanza inrelazione ai danni causati dall'inadeguata efficienza del sistema dismaltimento delle acque piovane defluenti da strade comunali. Infatti,nel caso in esame, il danno non è stato causato dall’acquaproveniente da una strada, la quale, ovviamente, non costituisceopera idraulica, bensì dall’acqua presente in canali di scolo,costituenti, invece, opere idrauliche, la cui insufficienza e omessamanutenzione avrebbero determinato l’esondazione e il pregiudizio diNumero registro generale 25845/2025Numero sezionale 1585/2026Numero di raccolta generale 14035/2026Data pubblicazione 13/05/2026cui è chiesto il ristoro» e ciò ─ ha soggiunto ─ similmente al casoesaminato da Cass. n. 4954 del 2025 dove è stato chiarito che il fattoche nel canale di scolo fossero confluite acque piovane non elimina lacompetenza del TRAP per la domanda risarcitoria fondata sullatracimazione del canale medesimo a causa della sua cattiva gestione.4. Nel giudizio davanti a questa Corte le parti non hanno svoltoLa trattazione è stata fissata per l’odierna adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.Il P.M. ha concluso per l’accoglimento del proposto regolamento dicompetenza d’ufficio e la conseguente declaratoria della competenzadel Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Anche in tal caso, come negli analoghi recenti arresti richiamatinell’ordinanza che solleva il conflitto e nelle conclusioni del P.G.,occorre muovere dal principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unitedi questa Corte con sentenza n. 23332 del 29 agosto 2024, a mentedel quale: «L’art. 140, lettera e), del r.d. n. 1775 del 1933, deveessere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza delTribunale regionale delle acque tutte le domande, comunquemotivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un’opera idraulicaed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo incui tale opera è stata realizzata, gestita o mantenuta».Dopo aver ripercorso la storia della norma e i contrastigiurisprudenziali sulla sua applicazione, le Sezioni Unite hannochiarito che l’attuale testo dell’art. 140, lett. e), r.d. n. 1775 del 1933fissa la competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche aprescindere: 1) dall’esistenza di un previo provvedimentoamministrativo; 2) dall’esistenza di una condotta commissiva, anzichéomissiva, della pubblica amministrazione; 3) dall’esistenza di unaconnessione tra l’opera fonte di danno e l’attività istituzionale dellaNumero registro generale 25845/2025Numero sezionale 1585/2026Numero di raccolta generale 14035/2026Data pubblicazione 13/05/2026pubblica amministrazione.In altri termini, ai fini del radicamento della competenza delTribunale regionale delle acque pubbliche è sufficiente che il danno siastato causato dall’opera idraulica, sicché il fatto stesso che un’operaidraulica abbia arrecato danno è idoneo ad istituire un nesso tral’attività dell’ente pubblico e la fonte del danno.Ne consegue il superamento del precedente criterio distintivo chefaceva leva sulla necessità di apprezzamenti in ordine alle scelte digoverno delle acque da parte della pubblica amministrazione, criterioin passato indicato dalla stessa giurisprudenza di legittimità.2. Alla luce di tale ricostruzione, la competenza del TRAP ricorre intutti i casi in cui l’opera idraulica abbia svolto il ruolo di causa oconcausa dell’evento dannoso, rientrando nel suo ambito applicativo idanni da difettosa progettazione, esecuzione, manutenzione ovigilanza dell’opera, nonché quelli imputabili al custode ai sensi degliartt. 2051 e 2053 cod. civ.deve avere riguardo alla prospettazione attorea, poiché lacompetenza va determinata in base alla causa petendi così comededotta in domanda, restando irrilevanti le contestazioni delconvenuto.Come già rilevato dal Tribunale di Castrovillari, l’[OSCURATO:PERSONA] piovose, ma all’inadeguatezza strutturale e funzionaledei canali di scolo e alla mancata manutenzione degli stessi, consistitanell’omessa rimozione dei detriti che ne ostruivano il deflusso e nedeterminavano la tracimazione.Secondo tale prospettazione, le acque meteoriche erano già stateraccolte e convogliate all’interno dei canali di scolo e l’esondazioneche ha invaso il fondo dell’attrice è stata causata dall’insufficienza edalla cattiva manutenzione di tali opere idrauliche.Numero registro generale 25845/2025Numero sezionale 1585/2026Numero di raccolta generale 14035/2026Data pubblicazione 13/05/2026L’elemento decisivo non è pertanto la natura originariamentemeteorica delle acque, ma il fatto che esse fossero inserite in unsistema di regimentazione affidato a specifiche opere idrauliche, dellequali si denuncia la carente gestione.3. In questo senso, non è condivisibile l’assunto posto a basedell’ordinanza declinatoria del TRAP, secondo cui la mera naturameteorica delle acque esondate escluderebbe la competenza delgiudice specializzato per difetto del requisito delle acque pubbliche.Come messo in luce dal Tribunale rimettente e dal Procuratoregenerale, la domanda risarcitoria è stata formulata in termini tali percui il danno è astrattamente prospettato come derivante dall’operaidraulica – i canali di scolo – e dalla sua non adeguata manutenzione,a prescindere dalla qualificazione pubblica o meno dell’acqua allostato naturale.In ciò si coglie la piena analogia con la fattispecie già scrutinatada questa Corte, sez. 3, 25 febbraio 2025, n. 4954, relativa ai dannida esondazione dell’alveo Trave conseguente all’ostruzione di unagriglia di raccolta per carente manutenzione delle opere diregimentazione delle acque, nella quale è stata affermata lacompetenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli(ma v. anche Cass. n. 4950 del 2025 nonché le altre ordinanze dicontenuto analogo, emesse su ricorsi congiuntamente trattatiall’udienza tematica del 7 gennaio 2025: Cass nn. 4952-4953 del 25febbraio 2025 e Cass. n. 4821 del 24 febbraio 2025).4. Per le considerazioni che precedono, la domanda risarcitoriaproposta dall’[OSCURATO:PERSONA] deve ritenersiastrattamente riconducibile, secondo la prospettazione dell’attrice, adun danno causato da un’opera idraulica in ragione del modo in cui lastessa è stata gestita e mantenuta, con conseguente radicamentodella competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche diNapoli ai sensi dell’art. 140, lett. e), del r.d. n. 1775 del 1933, comeNumero registro generale 25845/2025Numero sezionale 1585/2026Numero di raccolta generale 14035/2026Data pubblicazione 13/05/2026interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte.5. Ne deriva l’accoglimento del regolamento di competenzad’ufficio sollevato dal Tribunale di Castrovillari e la declaratoria dicompetenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli,davanti al quale la causa dovrà proseguire.Non deve provvedersi sulle spese (Cass. Sez. U. n. 1202 del2018; n. 7596 del 2011; n. 17811 del 2012). P.Q.MLa Corte dichiara la competenza del Tribunale regionale delleacque pubbliche di Napoli, per la riassunzione davanti al quale fissa iltermine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presenteordinanza.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 maggio 2026.Il PresidenteRaffaele Frasca