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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32229/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CUNEO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino, decidendo sull'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Cuneo aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 589, commi 1 e 2, 40 comma, 2, cod. pen., affermava la penale responsabilità dell'imputato condannandolo alla pena di giustizia, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti ed i benefici di legge.

2. Era stato contestato all'imputato, nella sua qualità di capo cantoniere della Provincia di Cuneo, incaricato di provvedere alla perlustrazione della rete stradale compresa nel circolo 1, tra cui rientrava la strada provinciale n.5 Peveragno-Chiusa di Pesio, e di adottare le misure necessarie alla sicurezza della circolazione stradale mediante l'intervento dei cantonieri assegnati al circolo 1, avendo omesso di far tagliare una pianta di frassino maggiore radicata sulla scarpata laterale sinistra (rispetto alla direzione di marcia Boves) della s.p.n.5 all'altezza del km. 0+600, impiantata a metri 3,50 dal ciglio esterno della carreggiata e comunque ad una distanza inferiore alla distanza minima di sicurezza di metri 2 stabilita dall'art.26, comma 6, d.P.R.495/92 e avendo [OSCURATO:PERSONA] perso il controllo della propria autovettura Peugeot 307 mentre percorreva tale tratto di strada con direzione di marcia Peveragno-Boves, con conseguente uscita dal lato sinistro della carreggiata rispetto al suo senso di marcia, così andando a urtare contro l'albero sopra descritto anziché esaurire la propria quantità di moto lungo la scarpata, in tal modo concorreva a cagionarne la morte, con l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione degli artt.14, comma 1, lett. a) e 16, comma 1, lett. c), d.lgs.n.285/1992.

Ha osservato la Corte territoriale che il giudice di primo grado aveva erroneamente interpretato l'art.41 cod. pen. perché, anche a voler dare per dimostrato, nonostante il contrasto probatorio sul punto, che la vittima non avesse allacciato le cinture di sicurezza e che lo stato degli pneumatici fosse usurato, parimenti il Peirano, con la sua condotta omissiva, aveva concorso a determinare l'evento, non risultando elementi per collegare il decesso del Ricciardi ad un fattore causale diverso dal grave traumatismo dovuto all'impatto.

La centralità dell'albero nella determinazione dell'evento risultava del resto chiaramente dalla consulenza tecnica Mercuri, disposta dal pubblico ministero, che aveva evidenziato come la scarpata interessata dal sinistro fosse caratterizzata da un pendio dolce, tale da consentire l'assorbimento dell'energia accumulata dal veicolo eventualmente finito fuori strada e che l'assenza di un guard-rail fosse giustificata in quanto tale elemento avrebbe invece comportato il rischio di un brusco impatto con un ostacolo fisso.

Dunque - secondo il consulente - se non vi fosse stato l'albero, l'auto del Ricciardi avrebbe continuato il suo rotolamento esaurendo l'energia e il conducente avrebbe molto probabilmente riportato lesioni di ben diversa entità.

Per escludere la corresponsabilità dell'imputato nella determinazione dell'evento sarebbe stato allora necessario dimostrare che, pur in assenza dell'ostacolo rappresentato dall'albero, la sola manovra (sbandata e fuoriuscita di strada) e il mancato uso della cintura di sicurezza avrebbero comunque provocato la morte del Ricciardi.

In mancanza di riscontro sul punto la Corte torinese è pervenuta alla pronuncia di condanna.

3. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio motivazionale.

Il giudice di primo grado aveva assolto l'imputato "perché il fatto non costituisce reato" ritenendo che all'esito dell'istruttoria dibattimentale non fosse possibile ricostruire in termini di certezza il nesso causale ed escludere con sicurezza i numerosi fattori causali alternativi, in primis quello costituito dalla pressoché certa assenza per la vittima [OSCURATO:PERSONA] della cintura di sicurezza.

L'affermazione che "se non vi fosse stato l'albero, l'auto del Ricciardi avrebbe continuato il suo rotolamento esaurendo l'energia", ripresa dalla Corte di appello dalle conclusioni del consulente Mercuri, non è sorretta da un sufficiente margine di certezza statistica o scientifica, essendo stato acclarato soltanto che l'auto, uscita di strada per ragioni tutte imputabili alla condotta del conducente (vetustà degli pneumatici, velocità non commisurata alle condizioni del fondo stradale), aveva cominciato a ribaltarsi, e che senza la presenza dell'albero il rotolamento sarebbe probabilmente proseguito sino alla completa dissipazione dell'energia accumulata.

Le conclusioni della Corte d'appello circa la centralità dell'albero nella causazione dell'evento potevano valere solo ipotizzando l'uso da parte del Ricciardi delle cinture di sicurezza, poiché in caso contrario, anche in assenza dell'albero il rotolamento dell'auto avrebbe comunque comportato l'impatto del corpo all'interno dell'abitacolo.

Sul punto, l'uso della cintura di sicurezza da parte della vittima, escluso dal primo giudice, è stato invece ritenuto indubbio dalla Corte di merito in base alla deposizione della moglie del Ricciardi, [OSCURATO:PERSONA], che viaggiava con lui sul sedile anteriore, nonostante la mancata rinnovazione della prova testimoniale.

Conclusivamente, è del tutto congetturale sia affermare che se non vi fosse stato l'albero, l'auto del Ricciardi avrebbe proseguito nel rotolamento senza l'esito mortale per il conducente„ sia ritenere il mancato uso delle cinture di sicurezza quale mera concausa e non causa principale dell'evento, idonea ad escludere il nesso di causalità ex art. 41 cod. pen. 4.

Il Procuratore Generale in sede ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso impone in primo luogo alcune considerazioni in diritto, sulla portata dell'art. 41 cod. pen., secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema.La causa da sola sufficiente a determinare l'evento, da valutarsi in concreto secondo un criterio di certezza e non di mera possibilità, non è soltanto quella appartenente ad una serie causale completamente autonoma rispetto alla causa posta in essere dalla condotta dell'agente, ma anche quella che, pur inserendosi nella serie causale dipendente dalla condotta dell'imputato, agisce per esclusiva forza propria nella determinazione dell'evento: pertanto, a fronte di una spiegazione causale del tutto logica, la prospettazione di una spiegazione causale alternativa capace di inficiare o caducare la prima non può essere affidata solo ad un'indicazione meramente possibilistica, ma deve connotarsi, alla stregua delle risultanze processuali, di elementi che la rendano concretamente probabile Il concetto di causalità sopravvenuta, da sola sufficiente ad escludere il rapporto causale a norma dell'art.41, comma 2, cod. pen., anche se non postula necessariamente - per quanto sin qui detto la completa autonomia del fattore causale prossimo rispetto a quello più remoto, esige comunque che il primo non sia strettamente dipendente dall'altro e che si ponga al di fuori di ogni prevedibile liena di sviluppo dello stesso, con la conseguenza che la mancata eliminazione di una situazione di pericolo derivante da fatto commissivo od omissivo dell'agente, ad opera di terzi, non rappresenta una distinta causa che si innesti alla prima, ma solo una ovvia condizione negativa perché quella continui ad essere efficiente ed operante.

Il rapporto di causalità tra l'azione e l'evento può, dunque, escludersi solo se si verifichi una causa autonoma e successiva, che si inserisca nel processo causale in modo eccezionale, atipico e imprevedibile, mentre non può essere escluso il nesso causale quando la causa successiva abbia solo accelerato la produzione dell'evento, destinato comunque a compiersi sulla base si una valutazione dotata di un alto grado di credbilità razionale o di probabilità logica.

Alla stregua di quanto detto, si è affermato che il comportamento imprudente della vittima non può escludere il nesso di causalità con la causa precedente quando venga ad inserirsi in una situazione di pericolo determinata dall'imputato: in questa ipotesi, infatti, detto comportamento si pone soltanto quale coefficiente di uno stato di fatto illegittimo, anteriormente determinato da altri cui resta imputabile, onde non può configurarsi che un concorso di colpe (Sez. 4, n.18800 del 13/04/2016, Bonanni, Rv. 267255).

Conclusivamente la causa sopravvenuta, per escludere il nesso di causalità, deve innescare un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta.

2. Nel caso di specie, la Corte di Torino - procedendo alla incontestata ricostruzione del sinistro - ha esposto in fatto che il Ricciardi, mentre transitava sul tratto interessato in condizioni atmosferiche critiche (pioveva e il fondo stradale era scivoloso), in corrispondenza di una curva sinistrorsa, perse il controllo dell'autovettura su cui viaggiava quale trasportata la moglie [OSCURATO:PERSONA]; il veicolo invase l'opposta corsia di marcia, effettuò una rotazione su se stesso e scivolò lungo la scarpata arrestandosi contro l'albero.

Parimenti acclarato che tale albero si trovava su un terreno di proprietà della provincia e distava dal margine stradale 3,5 metri, mentre l'art.26 del d.P.R.n.494/1992 - già in vigore nel momento in cui il frassino venne piantato - prevede l'obbligo di abbattimento degli alberi posti a meno di 6 metri dal margine stradale.

Ciò posto, ha ritenuto che il Peirano - nonostante il contrasto probatorio circa l'uso delle cinture di sicurezza da parte dei Ricciardi e lo stato di usura degli pneumatici - avesse comunque concorso con la sua condotta omissiva alla causazione dell'evento mortale, poiché, per escludere la corresponsabilità dell'imputato sarebbe stato necessario dimostrare che, pur in assenza dell'ostacolo rappresentato dall'albero, la sola manovra (sbandata e fuoriuscita di strada) e il mancato uso della cintura di sicurezza avrebbero comunque provocato la morte del Ricciardi.

Questo argomentare non è corretto e non supera le incertezze sul nesso di causalità tra la condotta attribuita all'imputato e l'evento.

E ciò, innanzi tutto, per il rilievo della riconsiderazione della testimonianza della Bottero circa l'uso delle cinture di sicurezza da parte del marito, effetto della rivalutazione della sua deposizione testimoniale senza la necessaria rinnovazione dell'audizione - come evidenziato dalla difesa del ricorrente - ed ancora per l'affermazione del tutto apodittica e svincolata da obiettivi riscontri riguardante il giudizio controfattuale, ovvero che, se non vi fosse stato l'albero, il rotolamento dell'auto fino alla fase di quiete a valle avrebbe comportato conseguenze costituite da mere lesioni e non l'evento mortale.

3. Per tali ragioni la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino, altra sezione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CUNEO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, decidendo sull'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Cuneo aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 589, commi 1 e 2, 40 comma, 2, cod. pen., affermava la penale responsabilità dell'imputato condannandolo alla pena di giustizia, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti ed i benefici di legge. 2. Era stato contestato all'imputato, nella sua qualità di capo cantoniere della Provincia di Cuneo, incaricato di provvedere alla perlustrazione della rete stradale compresa nel circolo 1, tra cui rientrava la strada provinciale n.5 Peveragno-Chiusa di Pesio, e di adottare le misure necessarie alla sicurezza della circolazione stradale mediante l'intervento dei cantonieri assegnati al circolo 1, avendo omesso di far tagliare una pianta di frassino maggiore radicata sulla scarpata laterale sinistra (rispetto alla direzione di marcia Boves) della s.p.n.5 all'altezza del km. 0+600, impiantata a metri 3,50 dal ciglio esterno della carreggiata e comunque ad una distanza inferiore alla distanza minima di sicurezza di metri 2 stabilita dall'art.26, comma 6, d.P.R.495/92 e avendo [OSCURATO:PERSONA] perso il controllo della propria autovettura Peugeot 307 mentre percorreva tale tratto di strada con direzione di marcia Peveragno-Boves, con conseguente uscita dal lato sinistro della carreggiata rispetto al suo senso di marcia, così andando a urtare contro l'albero sopra descritto anziché esaurire la propria quantità di moto lungo la scarpata, in tal modo concorreva a cagionarne la morte, con l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione degli artt.14, comma 1, lett. a) e 16, comma 1, lett. c), d.lgs.n.285/1992. Ha osservato la Corte territoriale che il giudice di primo grado aveva erroneamente interpretato l'art.41 cod. pen. perché, anche a voler dare per dimostrato, nonostante il contrasto probatorio sul punto, che la vittima non avesse allacciato le cinture di sicurezza e che lo stato degli pneumatici fosse usurato, parimenti il Peirano, con la sua condotta omissiva, aveva concorso a determinare l'evento, non risultando elementi per collegare il decesso del Ricciardi ad un fattore causale diverso dal grave traumatismo dovuto all'impatto. La centralità dell'albero nella determinazione dell'evento risultava del resto chiaramente dalla consulenza tecnica Mercuri, disposta dal pubblico ministero, che aveva evidenziato come la scarpata interessata dal sinistro fosse caratterizzata da un pendio dolce, tale da consentire l'assorbimento dell'energia accumulata dal veicolo eventualmente finito fuori strada e che l'assenza di un guard-rail fosse giustificata in quanto tale elemento avrebbe invece comportato il rischio di un brusco impatto con un ostacolo fisso. Dunque - secondo il consulente - se non vi fosse stato l'albero, l'auto del Ricciardi avrebbe continuato il suo rotolamento esaurendo l'energia e il conducente avrebbe molto probabilmente riportato lesioni di ben diversa entità. Per escludere la corresponsabilità dell'imputato nella determinazione dell'evento sarebbe stato allora necessario dimostrare che, pur in assenza dell'ostacolo rappresentato dall'albero, la sola manovra (sbandata e fuoriuscita di strada) e il mancato uso della cintura di sicurezza avrebbero comunque provocato la morte del Ricciardi. In mancanza di riscontro sul punto la Corte torinese è pervenuta alla pronuncia di condanna. 3. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio motivazionale. Il giudice di primo grado aveva assolto l'imputato "perché il fatto non costituisce reato" ritenendo che all'esito dell'istruttoria dibattimentale non fosse possibile ricostruire in termini di certezza il nesso causale ed escludere con sicurezza i numerosi fattori causali alternativi, in primis quello costituito dalla pressoché certa assenza per la vittima [OSCURATO:PERSONA] della cintura di sicurezza. L'affermazione che "se non vi fosse stato l'albero, l'auto del Ricciardi avrebbe continuato il suo rotolamento esaurendo l'energia", ripresa dalla Corte di appello dalle conclusioni del consulente Mercuri, non è sorretta da un sufficiente margine di certezza statistica o scientifica, essendo stato acclarato soltanto che l'auto, uscita di strada per ragioni tutte imputabili alla condotta del conducente (vetustà degli pneumatici, velocità non commisurata alle condizioni del fondo stradale), aveva cominciato a ribaltarsi, e che senza la presenza dell'albero il rotolamento sarebbe probabilmente proseguito sino alla completa dissipazione dell'energia accumulata. Le conclusioni della Corte d'appello circa la centralità dell'albero nella causazione dell'evento potevano valere solo ipotizzando l'uso da parte del Ricciardi delle cinture di sicurezza, poiché in caso contrario, anche in assenza dell'albero il rotolamento dell'auto avrebbe comunque comportato l'impatto del corpo all'interno dell'abitacolo. Sul punto, l'uso della cintura di sicurezza da parte della vittima, escluso dal primo giudice, è stato invece ritenuto indubbio dalla Corte di merito in base alla deposizione della moglie del Ricciardi, [OSCURATO:PERSONA], che viaggiava con lui sul sedile anteriore, nonostante la mancata rinnovazione della prova testimoniale. Conclusivamente, è del tutto congetturale sia affermare che se non vi fosse stato l'albero, l'auto del Ricciardi avrebbe proseguito nel rotolamento senza l'esito mortale per il conducente„ sia ritenere il mancato uso delle cinture di sicurezza quale mera concausa e non causa principale dell'evento, idonea ad escludere il nesso di causalità ex art. 41 cod. pen. 4. Il Procuratore Generale in sede ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso impone in primo luogo alcune considerazioni in diritto, sulla portata dell'art. 41 cod. pen., secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema.La causa da sola sufficiente a determinare l'evento, da valutarsi in concreto secondo un criterio di certezza e non di mera possibilità, non è soltanto quella appartenente ad una serie causale completamente autonoma rispetto alla causa posta in essere dalla condotta dell'agente, ma anche quella che, pur inserendosi nella serie causale dipendente dalla condotta dell'imputato, agisce per esclusiva forza propria nella determinazione dell'evento: pertanto, a fronte di una spiegazione causale del tutto logica, la prospettazione di una spiegazione causale alternativa capace di inficiare o caducare la prima non può essere affidata solo ad un'indicazione meramente possibilistica, ma deve connotarsi, alla stregua delle risultanze processuali, di elementi che la rendano concretamente probabile Il concetto di causalità sopravvenuta, da sola sufficiente ad escludere il rapporto causale a norma dell'art.41, comma 2, cod. pen., anche se non postula necessariamente - per quanto sin qui detto la completa autonomia del fattore causale prossimo rispetto a quello più remoto, esige comunque che il primo non sia strettamente dipendente dall'altro e che si ponga al di fuori di ogni prevedibile liena di sviluppo dello stesso, con la conseguenza che la mancata eliminazione di una situazione di pericolo derivante da fatto commissivo od omissivo dell'agente, ad opera di terzi, non rappresenta una distinta causa che si innesti alla prima, ma solo una ovvia condizione negativa perché quella continui ad essere efficiente ed operante. Il rapporto di causalità tra l'azione e l'evento può, dunque, escludersi solo se si verifichi una causa autonoma e successiva, che si inserisca nel processo causale in modo eccezionale, atipico e imprevedibile, mentre non può essere escluso il nesso causale quando la causa successiva abbia solo accelerato la produzione dell'evento, destinato comunque a compiersi sulla base si una valutazione dotata di un alto grado di credbilità razionale o di probabilità logica. Alla stregua di quanto detto, si è affermato che il comportamento imprudente della vittima non può escludere il nesso di causalità con la causa precedente quando venga ad inserirsi in una situazione di pericolo determinata dall'imputato: in questa ipotesi, infatti, detto comportamento si pone soltanto quale coefficiente di uno stato di fatto illegittimo, anteriormente determinato da altri cui resta imputabile, onde non può configurarsi che un concorso di colpe (Sez. 4, n.18800 del 13/04/2016, Bonanni, Rv. 267255). Conclusivamente la causa sopravvenuta, per escludere il nesso di causalità, deve innescare un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta. 2. Nel caso di specie, la Corte di Torino - procedendo alla incontestata ricostruzione del sinistro - ha esposto in fatto che il Ricciardi, mentre transitava sul tratto interessato in condizioni atmosferiche critiche (pioveva e il fondo stradale era scivoloso), in corrispondenza di una curva sinistrorsa, perse il controllo dell'autovettura su cui viaggiava quale trasportata la moglie [OSCURATO:PERSONA]; il veicolo invase l'opposta corsia di marcia, effettuò una rotazione su se stesso e scivolò lungo la scarpata arrestandosi contro l'albero. Parimenti acclarato che tale albero si trovava su un terreno di proprietà della provincia e distava dal margine stradale 3,5 metri, mentre l'art.26 del d.P.R.n.494/1992 - già in vigore nel momento in cui il frassino venne piantato - prevede l'obbligo di abbattimento degli alberi posti a meno di 6 metri dal margine stradale. Ciò posto, ha ritenuto che il Peirano - nonostante il contrasto probatorio circa l'uso delle cinture di sicurezza da parte dei Ricciardi e lo stato di usura degli pneumatici - avesse comunque concorso con la sua condotta omissiva alla causazione dell'evento mortale, poiché, per escludere la corresponsabilità dell'imputato sarebbe stato necessario dimostrare che, pur in assenza dell'ostacolo rappresentato dall'albero, la sola manovra (sbandata e fuoriuscita di strada) e il mancato uso della cintura di sicurezza avrebbero comunque provocato la morte del Ricciardi. Questo argomentare non è corretto e non supera le incertezze sul nesso di causalità tra la condotta attribuita all'imputato e l'evento. E ciò, innanzi tutto, per il rilievo della riconsiderazione della testimonianza della Bottero circa l'uso delle cinture di sicurezza da parte del marito, effetto della rivalutazione della sua deposizione testimoniale senza la necessaria rinnovazione dell'audizione - come evidenziato dalla difesa del ricorrente - ed ancora per l'affermazione del tutto apodittica e svincolata da obiettivi riscontri riguardante il giudizio controfattuale, ovvero che, se non vi fosse stato l'albero, il rotolamento dell'auto fino alla fase di quiete a valle avrebbe comportato conseguenze costituite da mere lesioni e non l'evento mortale. 3. Per tali ragioni la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino, altra sezione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di T
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