CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 34983/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. GUARINO Mirco ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni uno mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa in relazione al reato di detenzione con finalità di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo ha- shish, qualificati i fati ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90, ritenuta la recidiva e con la riduzione per la scelta del rito. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di appli- cazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica- bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. 3.1 In base a tale disposizione il pubblico ministero e l'imputato possano pro- porre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espres- sione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sen- tenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3.2 Orbene nessuno di tali temi risulta investito nel ricorso il quale si limita invece a contestare il mancato accertamento da parte del giudice della ricorrenza di cause di esclusione della punibilità ovvero di proscioglimento, laddove la pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legit- timità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27/03/1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, rv. 214637). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 Maggio 2022 Il Consigliere estensor