CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 06061/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8408/2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede ad Appignano (MC), cod. fisc. e [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del curatore fallimentare dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso il loro studio in via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 20, Roma. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] di Ancona, con domicilio eletto a [OSCURATO:PERSONA], 7, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso il decreto del 7-8 febbraio 2018 del Tribunale di Macerata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/2/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Macerata, decidendo l’opposizione allo stato passivo presentata dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha accolto l’impugnazione, ammettendo in prededuzione i crediti, come già riconosciuti, di € 78.000,00e di € 17.160,00, ammesso quest’ultimocon riserva, sempre in prededuzione, come credito I.V.A. 2. L’opponente aveva infatti premesso in sede di impugnazione: - di aver ottenuto, per l’espletamento dell’attività di cui all’art. 161 l. fall., l’ammissione di gran parte del proprio credito –e, segnatamente, di € 78.000,00 – nella categoria privilegiati generali al passivo del “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”;- che la propria attività professionale di consulenza si era protratta sino all’udienza di ammissione della [OSCURATO:SOCIETA]. alla procedura di concordato preventivo, nonché, successivamente, sino alla comunicazione della sua revoca e della conseguente declaratoria di fallimento. S ulla base di tali premesse, l’opponente aveva così proposto opposizione avverso il decreto emesso dal [OSCURATO:PERSONA], dolendosi, in particolare, (a) dell’esclusione del beneficio della prededuzione, poiché, secondo il contestato assunto del G.D., la prededuzione sarebbe stata limitata alla sola fase del concordato e non anche a quella successiva ed eventuale del fallimento, nonché, con riguardo all’ammontare dovuto per l’IVA, pari ad € 17.160,00, (b) della mancata ammissione al passivo del suo credito come richiesto e, dunque, anche della negazione della sua prededucibilità. 2. Il Tribunale ha rilevato, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) erano inammissibili le eccezioni, sollevate in via subordinata dalla curatela fallimentare, di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., in quanto, in mancanza di impugnazione da parte della curatela, si era oramai formato il giudicato endofallimentare sull’avvenuta ammissione del credito privilegiato; (ii) era invece fondata la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell’invocata prededuzione al credito ammesso invece in via privilegiata; (iii) la giurisprudenza di legittimità aveva infatti precisato, con la pronuncia del 13 novembre 2014 n. 2264, che i crediti del professionista -derivanti dall’attività di consulenza ed assistenza prestata al debitore, ammesso al concordato preventivo, per la redazione e la presentazione della relativa domanda - devono considerarsi prededucibili nel fallimento consecutivo, ai sensi del novellato art. 111, 2 comma, l. fall., che detta un precetto di carattere generale per cui, allo scopo di favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa, ha introdotto un’eccezione al principio della par condicio creditorumed ha esteso la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali, fra i quali il credito del professionista rientra de plano (Cass. n. 1253/2017), senza che debba verificarsi il risultato delle prestazioni, certamente strumentali all’accesso alla procedura minore, da questi svolte ovvero la loro concreta utilità per la massa; (iv) la giurisprudenza dilegittimità aveva anche sottolineato che non poteva essere condivisa la soluzione, proposta da una parte della dottrina e da una parte minoritaria della giurisprudenza di legittimità, secondo cui - ai fini dell’ammissione in prededuzione -la nozione di funzionalità implicasse la valutazione dell’inerenza delle prestazioni alle necessità risanatorie dell’impresa ed all’esistenza di un vantaggio per i creditori, in quanto, in tal modo, si sarebbe finito per svuotare il dettato legislativo dell’art. 111, 2 comma, l. fall., di concreto significato; (v) anche volendo aderire a tale ultima interpretazione, dalla sopravvenuta dichiarazione di fallimento si dovrebbe sempre, necessariamente, presumere la mancanza di utilità per la massa dei creditori dell’attività svolta in funzione dell’ammissione al concordato preventivo; (vi) più recentemente, la giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. 6 dicembre 2016 n. 24791), aveva evidenziatoche l’art. 111, comma 2, l.fall., nell’affermare la prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, li aveva individuati sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, in tal modo prefigurando un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massasorte all’interno della procedura, ma tutte quelle che interferivano con l’amministrazione fallimentare e, conseguentemente, sugli interessi del ceto creditorio; (vii) il carattere alternativo dei predetti criteri non consentiva, peraltro, l’estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsua- le, dovendosi in ogni caso accertare, con valutazione da compiersi “ex ante”, il vantaggio arrecato alla massa dei creditori, con apprezzamento che, risolvendosi in un’indagine di fatto, erariservato al giudice di merito ed era censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione; (viii) tutti i precedenti passatiin rassegna giungevano pertanto alla conclusio ne che le prestazioni necessarie ai fini della presentazione della domanda di concordato e di assistenza in detta procedura dovevano essere considerate “funzionali” alle esigenze della procedura, senza che vi fossenecessità di dimostrare -ex post ed in concreto -l’utilità del tentativo concordatario ai fini del futuro soddisfo dei creditori; (ix) non era in contrasto con il menzionato orientamento giurisprudenziale la precisazione che il credito del professionista –che aveva predisposto la documentazione necessaria per l’ammissione alla procedura minore –non è prededucibile nel successivo fallimento, ove l’ammissione alla procedura minore sia stata revocata per atti di frode dei quali lo stesso professionista fosse stato a conoscenza; (x) tali indici di manifesta inammissibilità tuttavia non ricorrevano nel caso di specie, tanto ciò eravero che la società era stata effettivamente ammessa alla procedura e neanche la curatela si era spinta ad affermare che l’odierno ricorrente“fosse consapevole della oggettiva impossibilità (che peraltro la difesa della curatela postula senza dimostrare, ricorrendo semplicemente ad un’affermazione apodittica incentrata sul post hoc ergo propter hoc) di fornire la somma di denaro prevista dall’art. 163, 2 comma, n. 4 l. fall. … limitandosi ad una più prudente e tali fini irrilevante eccezione di inadempimento (inammissibile) sostanziata su profili di asserita ed ordinaria negligenza”(così espressamente, pagg. 3- 5, decreto impugnato). 2. Il decreto, pubblicato in data 8 febbraio 2018 , è stat o impugnat o da l [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cuiStefano Serrani ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il Fallimento ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art.111 l. fall. 1.1 Sostiene il Fallimento ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe affetto da contraddittorietà e illogicità della motivazione, là dove il Tribunale di Macerata avevaformulato due affermazioni diametralmente opposte, l'una contenente l'enunciazione per cui l'unico requisito che la legge richiede per il riconoscimento della prededuzione al professionista sarebbe la funzionalizzazione della prestazione da valutarsi ex ante e in concreto, e l'altra contenente l'enunciazione per cui il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza per la presentazione della domanda di concordato preventivo rientrerebbe de planotra i crediti sorti in funzione di quest'ultima procedura, senza che pertanto necessiti alcuna valutazione, neppure ex ante ed in concreto. 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e “nullità del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c. con riferimento agli artt. 111 l. fall., 2697 c.c. e 115, co. 1, e 116, co. 1, c.p.c.”. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionedell’art. 1460 c.c., sul rilievo che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto inammissibili le eccezioni di inadempimento per il rilevato giudicato endofallimentare allorquando, invece, tale eccezione riguardava anche l’ulteriore profilo della contestata prededuzione. 3.1Il primo motivo è fondatoed il suo accoglimento determina l ’assorbimento del secondomotivo. Invero, il decreto impugnato, pur richiamando nell’incipit della motivazione, la necessità, per il riconoscimento della richiesta prededuzione del credito del professionista, di una valutazione sul profilo della “funzionalizzazione” della prestazione professionale da apprezzarsi ex ante , poi, nel corso della motivazione, non ha svol to alcun accertamento in tal senso, cadendo, peraltro, in una irrimediabile contraddizione argomentativa in iure tra la predetta affermazione e quella successiva circa l’ammissibilitàde plano della reclamata prededuzione al predetto credito;affermazione quest’ultima che è invece frontalmente in contraddizione con i principi fissati nella materia in esame dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Sul punto, giova infatti ricordare il principio reso dalle Sezioni Unite (Sez. U., Sentenza n. 42093 del 31/12/2021), secondo cui “In tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art.161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio "ex ante" rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall.” (v. anche Cass. n 639/2021; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17962 del 01/07/2024). 3.2 Il terzomotivo è invece inammissibile in ragione del fatto che le relative doglianze non censurano adeguatamente la ratio decidendi del provvedimento impugnato che, sul punto qui da ultimo in discussione, aveva affermato che l’eccezione di inadempimento rimaneva preclusa dal giudicato internoformatosi sull’ammissione del credito. Si impone pertanto la cassazione del decreto impugnato in relazione al primo motivo, con rinvio al Tribunale per un nuovo esame alla luce dei principi sopra ricordati e qui di nuovo affermati. Il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso ; dichiara assorbito il secondo motivo e inammissibile il terzo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivoaccolto e rinvi a al