CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2025
Cassazione n. 28739/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4 • Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000, articolando tre motivi di ricorso, deduce: a) con il primo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del fatto; b) con il secondo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; c) con il terzo, violazione di legge con riguardo alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione in caso di accoglimento del ricorso; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha spiegato correttamente perché deve ritenersi superata (e di molto) la soglia di punibilità, evidenziando come: (a) la ricostruzione dei ricavi e dei costi di esercizio, del complessivo volume di affari della società cui era legale rappresentante l'imputato, nonché dell'entità delle imposte evase, per l'anno 2014, ossia per l'anno ai cui redditi ed ai cui affari si riferisce l'omessa presentazione della dichiarazione, sia stata effettuata sulla base delle risultanze del bilancio della medesima società redatto specificamente dall'imputato aggiungendo inoltre ai costi indicati anche costi stimati applicando l'indice di redditività per attività similari; (b) l'imputato non abbia compiuto alcuna specifica allegazione in ordine a maggiori costi o a minori ricavi; Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, oltre che manifestamente infondate, poiché la Corte d'appello, per escludere l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha rimarcato come gli importi delle imposte evase in conseguenza dell'omessa presentazione della dichiarazione nell'anno 2015 siano di molto superiori alle soglie di punibilità (l'IRES evasa è stata pari a 242.985,00 euro; VIVA evasa è stata pari a 1.295.921,00 euro); Reputato che il terzo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, in quanto manifestamente infondate, poiché la prescrizione era ancora lontana sia alla data della sentenza di appello, sia a tutt'oggi, siccome il reato si è consumato il 31 dicembre 2015, la sentenza di appello è stata pronunciata il 10 luglio 2025, quindi prima del decorso dell'ordinario termine decennale considerando il solo periodo ordinario e quello di interruzione, e deve inoltre tenersi conto di ulteriori 376 giorni di sospensione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle 4mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichi P.Q.M