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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 febbraio 2021

Cassazione n. 37539/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, con cui era stata confermata la pronuncia di condanna a suo carico per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada.

La difesa si duole del mancato accoglimento della richiesta di messa alla prova, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 168-bis e 464 quater cod. proc. pen.

La Corte d'appello, si legge nel ricorso, nelle poche righe dedicate all'argomento, non avrebbe preso in esame i motivi di gravame, limitandosi a dichiarare infondato l'appello e adeguatamente argomentata la valutazione di non meritevolezza del primo Giudice, incentrata sui precedenti penali annoverati dal ricorrente.

In tal modo sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, sindacabile ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., totalmente omettendo di dare conto dei motivi di appello e sottraendosi al dovere di argomentare sulla infondatezza o inadeguatezza degli stessi, in violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

La Corte territoriale avrebbe dovuto considerare, quanto a precedenti ostativi alla concessione della messa alla prova, la situazione esistente al momento della richiesta, intervenuta nella fase preliminare al dibattimento di primo grado.

Come già dedotto nell'atto d'appello non poteva essere tenuta in considerazione una prima condanna per guida in stato di ebbrezza in violazione dell'art. 186, comma 2, lett. a) cod. strada, in quanto fatto integrante non un illecito penale ma una violazione amministrativa.

Al momento della richiesta l'imputato era gravato da un precedente per violazione in materia d'immigrazione e da altro precedente per guida in stato di ebbrezza, per il quale era stato condannato alla pena di mesi 8 di arresto, pena che, in quel periodo, stava scontando in regime di detenzione domiciliare.

Nell'atto di appello la difesa poneva in evidenza che il fatto che la condanna ad 8 mesi di reclusione fosse in esecuzione non legittimava il Giudice a ritenere non concedibile il beneficio.

Inoltre eccepiva che il diniego del Giudice era fondato esclusivamente sull'esistenza dei precedenti penali annoverati dall'imputato, quindi il convincimento si era formato sulla considerazione di un solo parametro di riferimento dettato dall'art. 133 cod.pen.

La Corte d'appello, nel limitarsi a dichiarare l'infondatezza dell'appello dell'imputato, avrebbe completamente trascurato ogni questione posta, omettendo totalmente la disamina dei motivi d'appello e pronunciando una sentenza carente in punto di motivazione.

Nell'escludere il beneficio della messa alla prova il Giudice non può prendere in considerazione solo i precedenti penali dell'imputato, ma deve valutare gli altri parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e deve in ogni caso prendere in considerazione e valutare il programma di trattamento.

2. Nei termini di legge le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020).

Il P.G. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

La difesa dell'imputato ricorrente insta affinchè sia dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione alla luce dei i principi stabiliti nella recente pronuncia a Sezioni Unite, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in materia di sospensione della prescrizione come disciplinata dall'art. 83, comma 4, d.l. n.18 del 2020 (Sez.

U n. 5292 del 26/11/2020, dep. 10/02/2021, Rv. 280432-02); in via subordinata insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

I Giudici di appello hanno fornito stringata ma puntuale risposta alle doglianze difensive, così argomentando il diniego della concessione della messa alla prova: "la valutazione di non meritevolezza formulata dal giudice di primo grado è senz'altro corretta e adeguatamente argomentata, risultando indicativi della non affidabilità dell'imputato i precedenti penali a suo carico, due dei quali inerenti a violazioni del Codice della Strada e il terzo, definitivo 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], relativo a delitto in materia di immigrazione e stranieri.

Assume, nello specifico, peculiare rilievo la circostanza che il Velkov abbia, dopo una prima violazione oggi depenalizzata ma comunque valutabile quale condotta riprovevole, commesso il reato ex art. 187 CdS nel 2014, riportando una condanna a 8 mesi di reclusione oltre ammenda, definitiva il 14.1.2016, incorrendo in una ulteriore violazione del Codice della Strada a distanza di soli cinque mesi dalla definitività della condanna precedente".

La doglianza riguardante la carenza assoluta di motivazione non trova quindi riscontro in atti.

Nel caso in esame si è fatto buon governo dei principi stabiliti in materia da questa Corte, avendo i giudici di merito messo in rilievo che il ricorrente annovera plurimi precedenti penali, due dei quali di natura specifica per violazioni al Codice della Strada.

Il fatto che uno di essi abbia riguardato un illecito amministrativo non esclude la utilizzabilità del dato ai fini della :3 valutazione da compiersi in materia, contribuendo alla formazione del convincimento del giudice sulla efficacia riabilitativa dell'ammissione al beneficio.

Occorre in proposito rammentare come la concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-bis cod. pen, sia rimessa al potere discrezionale del giudice, postulando un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo (così Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015, dep. 08/03/2016, Rv. 266299 - 01 che ha precisato, in motivazione, come anche la presenza di un solo precedente penale specifico possa essere discrezionalmente considerata dal giudice circostanza valorizzabile in senso negativo nella stima della prognosi).

L'orientamento è stato ribadito in altre successive pronunce in cui si è precisato che il giudice, ai fini della valutazione da compiersi, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo valutare solo quelli ritenuti prevalenti [Sez. 2, Sentenza n. 37670 del 18/06/2015, Rv. 264802 - 01: "In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha disatteso le censure difensive in ordine all'eccessivo rilievo conferito, dalla sentenza impugnata, al rinvio a giudizio per fatti analoghi, data l'incensuratezza dell'imputato)"].

Si è infine osservato che il giudice non è tenuto a valutare il programma di trattamento proposto ove ritenga l'imputato non meritevole del beneficio in ragione della impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dalla commissione di futuri reati (Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020 Rv. 278602 - 01: "In tema di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato, il giudice che rigetti l'istanza di sospensione sul presupposto dell'impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati non è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato").

4. L'inammissibilità dei motivi proposti dalla difesa riverbera i suoi effetti anche riguardo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione [così Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266: "L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)].

Pertanto, non spiega alcuna efficacia nel caso in esame il rilievo difensivo riguardante la sospensione dei termini di prescrizione ex art. 83, comma 4, d.l. n.18 del 2020.

Anche volendo ritenere 11,914 ReD, operante la sospensione di giorni sessantaquattro, la declaratoria di inammissibilità del ricorso esclude ogni possibilità di valutazione del decorso del termine di prescrizione in epoca successiva alla sentenza impugnata: nel caso in esame, all'atto della pronuncia di appello, emessa il 6/11/2019, la contravvenzione contestata, commessa il 31/5/2016, il cui termine massimo di prescrizione è pari ad anni cinque, non era estinta per prescrizione.

5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, con cui era stata confermata la pronuncia di condanna a suo carico per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada. La difesa si duole del mancato accoglimento della richiesta di messa alla prova, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 168-bis e 464 quater cod. proc. pen. La Corte d'appello, si legge nel ricorso, nelle poche righe dedicate all'argomento, non avrebbe preso in esame i motivi di gravame, limitandosi a dichiarare infondato l'appello e adeguatamente argomentata la valutazione di non meritevolezza del primo Giudice, incentrata sui precedenti penali annoverati dal ricorrente. In tal modo sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, sindacabile ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., totalmente omettendo di dare conto dei motivi di appello e sottraendosi al dovere di argomentare sulla infondatezza o inadeguatezza degli stessi, in violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. La Corte territoriale avrebbe dovuto considerare, quanto a precedenti ostativi alla concessione della messa alla prova, la situazione esistente al momento della richiesta, intervenuta nella fase preliminare al dibattimento di primo grado. Come già dedotto nell'atto d'appello non poteva essere tenuta in considerazione una prima condanna per guida in stato di ebbrezza in violazione dell'art. 186, comma 2, lett. a) cod. strada, in quanto fatto integrante non un illecito penale ma una violazione amministrativa. Al momento della richiesta l'imputato era gravato da un precedente per violazione in materia d'immigrazione e da altro precedente per guida in stato di ebbrezza, per il quale era stato condannato alla pena di mesi 8 di arresto, pena che, in quel periodo, stava scontando in regime di detenzione domiciliare. Nell'atto di appello la difesa poneva in evidenza che il fatto che la condanna ad 8 mesi di reclusione fosse in esecuzione non legittimava il Giudice a ritenere non concedibile il beneficio. Inoltre eccepiva che il diniego del Giudice era fondato esclusivamente sull'esistenza dei precedenti penali annoverati dall'imputato, quindi il convincimento si era formato sulla considerazione di un solo parametro di riferimento dettato dall'art. 133 cod.pen. La Corte d'appello, nel limitarsi a dichiarare l'infondatezza dell'appello dell'imputato, avrebbe completamente trascurato ogni questione posta, omettendo totalmente la disamina dei motivi d'appello e pronunciando una sentenza carente in punto di motivazione. Nell'escludere il beneficio della messa alla prova il Giudice non può prendere in considerazione solo i precedenti penali dell'imputato, ma deve valutare gli altri parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e deve in ogni caso prendere in considerazione e valutare il programma di trattamento. 2. Nei termini di legge le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020). Il P.G. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. La difesa dell'imputato ricorrente insta affinchè sia dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione alla luce dei i principi stabiliti nella recente pronuncia a Sezioni Unite, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in materia di sospensione della prescrizione come disciplinata dall'art. 83, comma 4, d.l. n.18 del 2020 (Sez. U n. 5292 del 26/11/2020, dep. 10/02/2021, Rv. 280432-02); in via subordinata insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. I Giudici di appello hanno fornito stringata ma puntuale risposta alle doglianze difensive, così argomentando il diniego della concessione della messa alla prova: "la valutazione di non meritevolezza formulata dal giudice di primo grado è senz'altro corretta e adeguatamente argomentata, risultando indicativi della non affidabilità dell'imputato i precedenti penali a suo carico, due dei quali inerenti a violazioni del Codice della Strada e il terzo, definitivo 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], relativo a delitto in materia di immigrazione e stranieri. Assume, nello specifico, peculiare rilievo la circostanza che il Velkov abbia, dopo una prima violazione oggi depenalizzata ma comunque valutabile quale condotta riprovevole, commesso il reato ex art. 187 CdS nel 2014, riportando una condanna a 8 mesi di reclusione oltre ammenda, definitiva il 14.1.2016, incorrendo in una ulteriore violazione del Codice della Strada a distanza di soli cinque mesi dalla definitività della condanna precedente". La doglianza riguardante la carenza assoluta di motivazione non trova quindi riscontro in atti. Nel caso in esame si è fatto buon governo dei principi stabiliti in materia da questa Corte, avendo i giudici di merito messo in rilievo che il ricorrente annovera plurimi precedenti penali, due dei quali di natura specifica per violazioni al Codice della Strada. Il fatto che uno di essi abbia riguardato un illecito amministrativo non esclude la utilizzabilità del dato ai fini della :3 valutazione da compiersi in materia, contribuendo alla formazione del convincimento del giudice sulla efficacia riabilitativa dell'ammissione al beneficio. Occorre in proposito rammentare come la concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-bis cod. pen, sia rimessa al potere discrezionale del giudice, postulando un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo (così Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015, dep. 08/03/2016, Rv. 266299 - 01 che ha precisato, in motivazione, come anche la presenza di un solo precedente penale specifico possa essere discrezionalmente considerata dal giudice circostanza valorizzabile in senso negativo nella stima della prognosi). L'orientamento è stato ribadito in altre successive pronunce in cui si è precisato che il giudice, ai fini della valutazione da compiersi, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo valutare solo quelli ritenuti prevalenti [Sez. 2, Sentenza n. 37670 del 18/06/2015, Rv. 264802 - 01: "In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha disatteso le censure difensive in ordine all'eccessivo rilievo conferito, dalla sentenza impugnata, al rinvio a giudizio per fatti analoghi, data l'incensuratezza dell'imputato)"]. Si è infine osservato che il giudice non è tenuto a valutare il programma di trattamento proposto ove ritenga l'imputato non meritevole del beneficio in ragione della impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dalla commissione di futuri reati (Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020 Rv. 278602 - 01: "In tema di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato, il giudice che rigetti l'istanza di sospensione sul presupposto dell'impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati non è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato"). 4. L'inammissibilità dei motivi proposti dalla difesa riverbera i suoi effetti anche riguardo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione [così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266: "L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)]. Pertanto, non spiega alcuna efficacia nel caso in esame il rilievo difensivo riguardante la sospensione dei termini di prescrizione ex art. 83, comma 4, d.l. n.18 del 2020. Anche volendo ritenere 11,914 ReD, operante la sospensione di giorni sessantaquattro, la declaratoria di inammissibilità del ricorso esclude ogni possibilità di valutazione del decorso del termine di prescrizione in epoca successiva alla sentenza impugnata: nel caso in esame, all'atto della pronuncia di appello, emessa il 6/11/2019, la contravvenzione contestata, commessa il 31/5/2016, il cui termine massimo di prescrizione è pari ad anni cinque, non era estinta per prescrizione. 5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della