Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:601
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 1° ottobre 2009 – Commissione / Malta
(causa C‑252/08)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Inquinamento ed emissioni moleste – Impianti di combustione – Limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti»
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 7)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 4, n. 1, in combinato disposto con gli allegati IV, parte A, VI, parte A
e VII, parte A, e dell’art. 12 in combinato disposto con l’allegato VIII, parte A, punto 2, della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/80/CE, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti
originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309, pag. 1) – Inosservanza dei valori limite di emissione fissati per
le emissioni di biossido di zolfo, ossido di azoto e polveri – Impianti di Delimara e Marsa.
Dispositivo
1)
La Repubblica di Malta, non avendo applicato correttamente la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre
2001, 2001/80/CE, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti
di combustione, nell’ambito del funzionamento dell’impianto per la produzione di vapore [OSCURATO:PERSONA] della centrale elettrica
di Delimara e della centrale elettrica di Marsa, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto
degli artt. 4, n. 1, e 12 di tale direttiva, nonché degli allegati IV, parte A, VI, parte A, VII, parte A, e VIII, parte A,
punto 2, della medesima.
2)
La Repubblica di Malta è condannata alle spese.