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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 42064/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che concludeva per l'inammissibilità del ricorso; 'avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Catanzaro confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di tentata usura, aggravato dal ricorso all'uso del metodo mafioso e dalla finalità di agevolare la cosca facente capo ai [OSCURATO:PERSONA]. r)

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di usura tentata: si deduceva che il quadro indiziario sarebbe stato ritenuto grave valorizzando in modo pressoché esclusivo le dichiarazioni della persona offesa, deceduta, senza confutare la validità della rappresentazione alternativa offerta dalla difesa circa la natura dei rapporti tra la persona offesa ed il ricorrente.

2.2. Vizio di motivazione (art. 416-bis.1. cod. pen.) in ordine al riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso: questa sarebbe stata ritenuta solo per il fatto che il ricorrente era stato condannato per associazione di stampo mafioso nel periodo che va dal 2008 al 2013; si tratta di una circostanza che può, al più, integrare l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, cod. pen., ma che non può essere ritenuta sufficiente per identificare né il ricorso all'uso del metodo mafioso, né la finalità agevolativa;

2.3. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle esigenze cautelari e alla proporzionalità della misura: la massima cautela era stata applicata senza valutare il significativo lasso temporale esistente tra il momento di adozione del provvedimento genetico e l'epoca di commissione dei reati e senza prendere in considerazione gli elementi rappresentati dalla difesa, indicativi del distacco dell'indagato dalla criminalità organizzata locale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato.

1.1. In materia di valutazione delle dichiarazioni delle persone offese, il collegio ribadisce che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della vittima del reato, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; tuttavia, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Dell'Arte, Rv. 253214).

Pertantoi il fatto che l'offeso non sia un dichiarante neutro, ma sia invece portatore di un interesse processuale alla condanna (anche patrimoniale, nel caso in cui si sia costituito), non attenua il valore probatorio delle sue dichiarazioni, che restano autosufficienti, sebbene richiedano un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi in funzione dell'interesse vantato.

La Cassazione, infatti anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso, attraverso la individuazione di precisi "riscontri", si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755).

A ciò si aggiunge che costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis: Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 8382 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232).

In aderenza alle linee interpretative tracciate dalla Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione, si ribadisce che le dichiarazioni della persona offesa non devono necessariamente essere corroborate da elementi esterni di conferma, essendo il ricorso a tale controllo dell'attendibilità lasciato alla discrezionalità del giudice, che vi farà ricorso solo quando in relazione al caso concreto si ritenga opportuno un controllo particolarmente accurato della credibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo dalla vittima del reato.

Nel caso in esame, il Tribunale effettuava il controllo della attendibilità in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, rilevando come le dichiarazioni poste alla base dell'accertamento della gravità indiziaria fossero molto analitiche e circostanziate; peraltro, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato di avere ragioni di credito nei confronti della persona offesa, sia pure a titolo diverso e senza pretese usuraie; secondo il Tribunale, che il Montella fosse un imprenditore in difficoltà, costretto a ricorrere a privati per ottenere le somme necessarie per tamponare la sua carenza di liquidità, risultava confermato anche dalla omologa vicenda che vedeva coinvolto il Fraone e che aveva determinato lo stesso a presentare le denunce che avevano consentito l'avvio del presente procedimento (pag. 3 dell'ordinanza impugnata).

La motivazione sul punto non si presta ad alcuna censura.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato ed assorbe il terzo, relativo alle esigenze cautelari.

Il collegio riafferma che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, dep.2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01).

Tale approdo delle Sezioni unite, che chiarisce la natura dell'aggravante ) implica che per il suo riconoscimento debbano essere dimostrate (a) una condotta oggettivamente funzionale alla agevolazione della associazione mafiosa, (b) la copertura soggettiva di tale condotta, ovvero la consapevolezza in capo all'agente che l'azione alla base della contestazione dell'aggravante sia diretta all'agevolazione dell'associazione mafiosa.

Si è / infatti I già affermato, con giurisprudenza che si condivide, che ai fini della configurabilità dell'aggravante, occorre valutare l'oggettiva idoneità del delitto ad agevolare, non necessariamente il consolidamento o il rafforzamento del sodalizio, ma l'attività dell'associazione stessa, ovvero una delle manifestazioni esterne della vita della medesima (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538).

Nel caso in esame, il Tribunale si limitava a rilevare che il [OSCURATO:PERSONA], nel periodo dal 2008 al 2013, era stato condannato per il reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen. (pag. 3 dell'ordinanza impugnata): si tratta di una motivazione insufficiente a dimostrare la sussistenza dei gravi indizi in ordine all'aggravante contestata, seppure con gli standard probatori tipici del giudizio cautelare.

Sul punto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame delle misure cautelari personali.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7 cod. proc. pen.

Rigetta nel resto il ricorso.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che concludeva per l'inammissibilità del ricorso; 'avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Catanzaro confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di tentata usura, aggravato dal ricorso all'uso del metodo mafioso e dalla finalità di agevolare la cosca facente capo ai [OSCURATO:PERSONA]. r) 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di usura tentata: si deduceva che il quadro indiziario sarebbe stato ritenuto grave valorizzando in modo pressoché esclusivo le dichiarazioni della persona offesa, deceduta, senza confutare la validità della rappresentazione alternativa offerta dalla difesa circa la natura dei rapporti tra la persona offesa ed il ricorrente. 2.2. Vizio di motivazione (art. 416-bis.1. cod. pen.) in ordine al riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso: questa sarebbe stata ritenuta solo per il fatto che il ricorrente era stato condannato per associazione di stampo mafioso nel periodo che va dal 2008 al 2013; si tratta di una circostanza che può, al più, integrare l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, cod. pen., ma che non può essere ritenuta sufficiente per identificare né il ricorso all'uso del metodo mafioso, né la finalità agevolativa; 2.3. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle esigenze cautelari e alla proporzionalità della misura: la massima cautela era stata applicata senza valutare il significativo lasso temporale esistente tra il momento di adozione del provvedimento genetico e l'epoca di commissione dei reati e senza prendere in considerazione gli elementi rappresentati dalla difesa, indicativi del distacco dell'indagato dalla criminalità organizzata locale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. In materia di valutazione delle dichiarazioni delle persone offese, il collegio ribadisce che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della vittima del reato, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; tuttavia, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Dell'Arte, Rv. 253214). Pertantoi il fatto che l'offeso non sia un dichiarante neutro, ma sia invece portatore di un interesse processuale alla condanna (anche patrimoniale, nel caso in cui si sia costituito), non attenua il valore probatorio delle sue dichiarazioni, che restano autosufficienti, sebbene richiedano un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi in funzione dell'interesse vantato. La Cassazione, infatti anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso, attraverso la individuazione di precisi "riscontri", si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). A ciò si aggiunge che costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis: Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 8382 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232). In aderenza alle linee interpretative tracciate dalla Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione, si ribadisce che le dichiarazioni della persona offesa non devono necessariamente essere corroborate da elementi esterni di conferma, essendo il ricorso a tale controllo dell'attendibilità lasciato alla discrezionalità del giudice, che vi farà ricorso solo quando in relazione al caso concreto si ritenga opportuno un controllo particolarmente accurato della credibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo dalla vittima del reato. Nel caso in esame, il Tribunale effettuava il controllo della attendibilità in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, rilevando come le dichiarazioni poste alla base dell'accertamento della gravità indiziaria fossero molto analitiche e circostanziate; peraltro, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato di avere ragioni di credito nei confronti della persona offesa, sia pure a titolo diverso e senza pretese usuraie; secondo il Tribunale, che il Montella fosse un imprenditore in difficoltà, costretto a ricorrere a privati per ottenere le somme necessarie per tamponare la sua carenza di liquidità, risultava confermato anche dalla omologa vicenda che vedeva coinvolto il Fraone e che aveva determinato lo stesso a presentare le denunce che avevano consentito l'avvio del presente procedimento (pag. 3 dell'ordinanza impugnata). La motivazione sul punto non si presta ad alcuna censura. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato ed assorbe il terzo, relativo alle esigenze cautelari. Il collegio riafferma che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep.2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01). Tale approdo delle Sezioni unite, che chiarisce la natura dell'aggravante ) implica che per il suo riconoscimento debbano essere dimostrate (a) una condotta oggettivamente funzionale alla agevolazione della associazione mafiosa, (b) la copertura soggettiva di tale condotta, ovvero la consapevolezza in capo all'agente che l'azione alla base della contestazione dell'aggravante sia diretta all'agevolazione dell'associazione mafiosa. Si è / infatti I già affermato, con giurisprudenza che si condivide, che ai fini della configurabilità dell'aggravante, occorre valutare l'oggettiva idoneità del delitto ad agevolare, non necessariamente il consolidamento o il rafforzamento del sodalizio, ma l'attività dell'associazione stessa, ovvero una delle manifestazioni esterne della vita della medesima (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538). Nel caso in esame, il Tribunale si limitava a rilevare che il [OSCURATO:PERSONA], nel periodo dal 2008 al 2013, era stato condannato per il reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen. (pag. 3 dell'ordinanza impugnata): si tratta di una motivazione insufficiente a dimostrare la sussistenza dei gravi indizi in ordine all'aggravante contestata, seppure con gli standard probatori tipici del giudizio cautelare. Sul punto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame delle misure cautelari personali. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7 cod. proc. pen. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, d
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