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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 33096/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 04325/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del direttore generale, quale Commissario liquidatore legalmente rap- presentante pro tempore dell a gestione liquidatoria della soppressa azienda USSL n. 10 di Albino, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale del Rappresentante Generale per l’Italia, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Salvini; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1361/2021 del la C orte d’appello di Brescia , pubblicata il 02/11/2021; Assicurazione danni - estensione della polizza ad ente dante causa ex lege dell’assicurato - esclusione Ric. n. 04325/2022r.g. -camerale del 05/10/2023 -2- Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 13/09/2023 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: la Gestione liquidatoria della soppressa USSL n. 10 di Albino con- venne, dinanzi al Tribunale di Bergamo, gli Assicuratori dei Lloyd’s che avevano assunto il rischio del certificato n. 1245270, per sentirli condannare a tenerla indenne da quanto avrebbe dovuto pagare ai genitori di una minore a seguito dell’accoglimento di una domanda risarcitoria per ingente somma per colpa dei sanitari dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Clusone, “afferente all’epoca dei fatti - novembre/dicembre 1996 alla USSL n. 10 diAlbino”; il Tribunale, peraltro, escluse che la polizza invocata, stipulata con l’[OSCURATO:PERSONA] “Bolognini” di Seriate, succeduta alla sop- pressa USSL, si riferisse anche ai sinistri antecedenti l’istituzione di questa: e, precisato che la clausola claims made riguardava l’oggetto e non i soggetti del contratto di assicurazione, accolse l’eccezione di difetto di legittimazione attiva e rigettò la domanda; l’appello della [OSCURATO:PERSONA] (che avev a invocato pure l’estensione della copertura assicurativa a tempo anteriore alla co- stituzione dell’ASL quanto a personale in servizio presso gli enti cui questa è succeduta) furespinto dalla Corte d’appello di Brescia, tra l’altro, perché: il Direttore generale dell’ASL non avev a mai dichia- rato di agire anche quale [OSCURATO:PERSONA] dell’USSL; la clau- sola claims made o la retroattività polizza era riferita al periodo tra l’istituzione dell’ASL e la decorrenza polizza; andava esclusa la re- sponsabilità del datore di lavoro subentrante ai fatti commessi dai lavoratori quando questi erano ancora alle dipendenze del prece- dente; erano irrilevanti precedenti condotte dell’assicuratrice; per la cassazione di tale sentenza di appello ricorre, affidandosi a quattro motivi, il direttore generale della Azienda socio-sanitaria territoriale (A.S.S.T.) di [OSCURATO:PERSONA], “nella conseguente qualità di Ric. n. 04325/2022r.g. -camerale del 05/10/2023 -3- commissario liquidatore legalmente rappresentante pro tempore la gestione liquidatoria della soppressa azienda USSL n. 10 di Albino”; resiste con controricorso, deducendo la successione nel contratto per cui è causa, la [OSCURATO:PERSONA]; parte ricorrente ha depositato memoriaper l’adunanza camerale del 5 ottobre 2023, al cui esito il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; considerato che: va, preliminarmente, puntualizzato che parte legittimamente in causa è esclusivamente la [OSCURATO:PERSONA] della soppressa USSL n. 10 di Albino, non rilevando che, a quanto consta per la prima volta o comunque non certo al momento dell’instaurazione della lite, il suo legale rappresentante abbia in ricorso indicato altresì la coes- senziale qualità di legale rappresentante dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di [OSCURATO:PERSONA]; tanto precisato e dato altresì atto della ricostruzione delle ragioni della successione della controricorrente nel contratto per cui è causa, parte ricorrente articola quattro motivi: -col primo, lamenta violazione degli artt. 1362 e 1370 cod. civ., in relazione all'art. 6, comma 1, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 724 e all'art. 2, comma 14, della l. 28.12.1995, n. 549, nella parte in cui, avuto ri- guardo al contratto d’assicurazione integrato dalla successiva appen- dice di polizza, la corte d’appello ha negato la legittimazione attiva del direttore generale, agente nella qualità ex lege riservatagli di commissario liquidatore per la gestione liquidatoria; - col secondo, deduce violazione degli artt. 1362 , 1367 e 1370 cod. civ., nonché degli artt. 1917 , 1932 , 1322 cpv c od. c iv. , 11 l. 24/17, poiché l’interpretazione contrattuale offerta dalla corte d’ap- pello esprime una lettura da cui, importando una retroattività limi- tata e sinallagmaticamente squilibrata, deriva l’invalidità della clau- sola per immeritevolezza; Ric. n. 04325/2022r.g. -camerale del 05/10/2023 -4- - col terzo, denuncia violazione degli artt. 4 cpv . l. 412/92 e 8 co. 8 d.lgs. 502/92 (e 9 d.lgs. 517/93) per omessa considerazione che la successione della azienda ospedaliera nel rapporto di lavoro abbraccial’intera attività dal dirigente medico prestata per l’innanzi a favore della USSL,con pari estensione della copertura assicurativa; -col quarto, allega la violazione dell’art. 1362 cpv. cod. civ. , per omessa considerazione delle condotte successive; ciò posto, in via preliminare si osserva che la deduzione di un preteso giudicato esterno non è sorretta da un valido supporto pro- batorio, poiché di esso nessuno dei documenti rinvenuti nel fascicolo telematico dà conto, nelle forme di legge (e, segnatamente, con la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ.); tanto premesso, il primo motivo è, poi, infondato: è corretta o non adeguatamente attinta da censura l’esclusione che fosse mai stata spesa la qualità di rappresentante dell’uno e dell’altro ente, sebbene questa spettasse ex lege; sicché non deriva certo dalla ti- tolarità di plurime qualità che, dedotta una di queste, sia azionata automaticamente ognuna o anche solo una delle altre; il secondo motivo è infondato: se non perché in materia di erme- neutica contrattuale è di norma insindacabile il risultato della relativa attività del giudice del merito (per tutte: Cass. 28625/19), comun- que perché l ’ indiscutibile alterità tra gli enti succedutisi rende evi- dente la correttezza della conclusione che quanto stipulato dall’ente successore senza alcuna specifica menzione dell’estensione anche all’attività dell’ente precedente si riferisca appunto esclusivamente al primo e non pure al secondo: del resto non investendo affatto la meritevolezza del tipo contrattuale (solo a quello e non alla singola clausola potendo la relativa valutazione riferirsi: Cass. Sez.

U.22437/18) la delimitazione dell’oggetto della garanzia o del rischio assicurato, la consapevolezza in ordine alla quale derivava dalla mancata contemplazione dei fatti ascrivibili all’ente dante causa, per quanto la successione avesse avuto luogo ex lege; Ric. n. 04325/2022r.g. -camerale del 05/10/2023 -5- il terzo motivo è del pari infondato, per la correttezza della con- clusione di non assimilabilità alla successione nel rapporto di lavoro dell’estensione della copertura assicurativa per fatti precedenti, in- vece liberamente stipulata dal successore senza spendita della rela- tiva qualità, ad un periodo anteriore alla successione stessa; infine, pure il quarto motivo è infondato, per essere corretto il rilievo, nella gravata sentenza, dell’irrilevanza, ai fini della identifi- cazione della controparte o dell’estensione della copertura assicura- tiva, di una condotta successiva neppure uniforme, quando non an- che riferita a fattispecie non assimilabili a quella per cui è causa; il ricorso va, pertanto, rigettato e parte ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità; e deve darsi atto della sussi- stenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115; per questi motivi la Corte: rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di parte controricorrente, liquidate in € 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie in misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se e nei l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 04325/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del direttore generale, quale Commissario liquidatore legalmente rap- presentante pro tempore dell a gestione liquidatoria della soppressa azienda USSL n. 10 di Albino, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale del Rappresentante Generale per l’Italia, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Salvini; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1361/2021 del la C orte d’appello di Brescia , pubblicata il 02/11/2021; Assicurazione danni - estensione della polizza ad ente dante causa ex lege dell’assicurato - esclusione Ric. n. 04325/2022r.g. -camerale del 05/10/2023 -2- Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 13/09/2023 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: la Gestione liquidatoria della soppressa USSL n. 10 di Albino con- venne, dinanzi al Tribunale di Bergamo, gli Assicuratori dei Lloyd’s che avevano assunto il rischio del certificato n. 1245270, per sentirli condannare a tenerla indenne da quanto avrebbe dovuto pagare ai genitori di una minore a seguito dell’accoglimento di una domanda risarcitoria per ingente somma per colpa dei sanitari dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Clusone, “afferente all’epoca dei fatti - novembre/dicembre 1996 alla USSL n. 10 diAlbino”; il Tribunale, peraltro, escluse che la polizza invocata, stipulata con l’[OSCURATO:PERSONA] “Bolognini” di Seriate, succeduta alla sop- pressa USSL, si riferisse anche ai sinistri antecedenti l’istituzione di questa: e, precisato che la clausola claims made riguardava l’oggetto e non i soggetti del contratto di assicurazione, accolse l’eccezione di difetto di legittimazione attiva e rigettò la domanda; l’appello della [OSCURATO:PERSONA] (che avev a invocato pure l’estensione della copertura assicurativa a tempo anteriore alla co- stituzione dell’ASL quanto a personale in servizio presso gli enti cui questa è succeduta) furespinto dalla Corte d’appello di Brescia, tra l’altro, perché: il Direttore generale dell’ASL non avev a mai dichia- rato di agire anche quale [OSCURATO:PERSONA] dell’USSL; la clau- sola claims made o la retroattività polizza era riferita al periodo tra l’istituzione dell’ASL e la decorrenza polizza; andava esclusa la re- sponsabilità del datore di lavoro subentrante ai fatti commessi dai lavoratori quando questi erano ancora alle dipendenze del prece- dente; erano irrilevanti precedenti condotte dell’assicuratrice; per la cassazione di tale sentenza di appello ricorre, affidandosi a quattro motivi, il direttore generale della Azienda socio-sanitaria territoriale (A.S.S.T.) di [OSCURATO:PERSONA], “nella conseguente qualità di Ric. n. 04325/2022r.g. -camerale del 05/10/2023 -3- commissario liquidatore legalmente rappresentante pro tempore la gestione liquidatoria della soppressa azienda USSL n. 10 di Albino”; resiste con controricorso, deducendo la successione nel contratto per cui è causa, la [OSCURATO:PERSONA]; parte ricorrente ha depositato memoriaper l’adunanza camerale del 5 ottobre 2023, al cui esito il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; considerato che: va, preliminarmente, puntualizzato che parte legittimamente in causa è esclusivamente la [OSCURATO:PERSONA] della soppressa USSL n. 10 di Albino, non rilevando che, a quanto consta per la prima volta o comunque non certo al momento dell’instaurazione della lite, il suo legale rappresentante abbia in ricorso indicato altresì la coes- senziale qualità di legale rappresentante dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di [OSCURATO:PERSONA]; tanto precisato e dato altresì atto della ricostruzione delle ragioni della successione della controricorrente nel contratto per cui è causa, parte ricorrente articola quattro motivi: -col primo, lamenta violazione degli artt. 1362 e 1370 cod. civ., in relazione all'art. 6, comma 1, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 724 e all'art. 2, comma 14, della l. 28.12.1995, n. 549, nella parte in cui, avuto ri- guardo al contratto d’assicurazione integrato dalla successiva appen- dice di polizza, la corte d’appello ha negato la legittimazione attiva del direttore generale, agente nella qualità ex lege riservatagli di commissario liquidatore per la gestione liquidatoria; - col secondo, deduce violazione degli artt. 1362 , 1367 e 1370 cod. civ., nonché degli artt. 1917 , 1932 , 1322 cpv c od. c iv. , 11 l. 24/17, poiché l’interpretazione contrattuale offerta dalla corte d’ap- pello esprime una lettura da cui, importando una retroattività limi- tata e sinallagmaticamente squilibrata, deriva l’invalidità della clau- sola per immeritevolezza; Ric. n. 04325/2022r.g. -camerale del 05/10/2023 -4- - col terzo, denuncia violazione degli artt. 4 cpv . l. 412/92 e 8 co. 8 d.lgs. 502/92 (e 9 d.lgs. 517/93) per omessa considerazione che la successione della azienda ospedaliera nel rapporto di lavoro abbraccial’intera attività dal dirigente medico prestata per l’innanzi a favore della USSL,con pari estensione della copertura assicurativa; -col quarto, allega la violazione dell’art. 1362 cpv. cod. civ. , per omessa considerazione delle condotte successive; ciò posto, in via preliminare si osserva che la deduzione di un preteso giudicato esterno non è sorretta da un valido supporto pro- batorio, poiché di esso nessuno dei documenti rinvenuti nel fascicolo telematico dà conto, nelle forme di legge (e, segnatamente, con la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ.); tanto premesso, il primo motivo è, poi, infondato: è corretta o non adeguatamente attinta da censura l’esclusione che fosse mai stata spesa la qualità di rappresentante dell’uno e dell’altro ente, sebbene questa spettasse ex lege; sicché non deriva certo dalla ti- tolarità di plurime qualità che, dedotta una di queste, sia azionata automaticamente ognuna o anche solo una delle altre; il secondo motivo è infondato: se non perché in materia di erme- neutica contrattuale è di norma insindacabile il risultato della relativa attività del giudice del merito (per tutte: Cass. 28625/19), comun- que perché l ’ indiscutibile alterità tra gli enti succedutisi rende evi- dente la correttezza della conclusione che quanto stipulato dall’ente successore senza alcuna specifica menzione dell’estensione anche all’attività dell’ente precedente si riferisca appunto esclusivamente al primo e non pure al secondo: del resto non investendo affatto la meritevolezza del tipo contrattuale (solo a quello e non alla singola clausola potendo la relativa valutazione riferirsi: Cass. Sez. U.22437/18) la delimitazione dell’oggetto della garanzia o del rischio assicurato, la consapevolezza in ordine alla quale derivava dalla mancata contemplazione dei fatti ascrivibili all’ente dante causa, per quanto la successione avesse avuto luogo ex lege; Ric. n. 04325/2022r.g. -camerale del 05/10/2023 -5- il terzo motivo è del pari infondato, per la correttezza della con- clusione di non assimilabilità alla successione nel rapporto di lavoro dell’estensione della copertura assicurativa per fatti precedenti, in- vece liberamente stipulata dal successore senza spendita della rela- tiva qualità, ad un periodo anteriore alla successione stessa; infine, pure il quarto motivo è infondato, per essere corretto il rilievo, nella gravata sentenza, dell’irrilevanza, ai fini della identifi- cazione della controparte o dell’estensione della copertura assicura- tiva, di una condotta successiva neppure uniforme, quando non an- che riferita a fattispecie non assimilabili a quella per cui è causa; il ricorso va, pertanto, rigettato e parte ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità; e deve darsi atto della sussi- stenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115; per questi motivi la Corte: rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di parte controricorrente, liquidate in € 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie in misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se e nei l
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