CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39532/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che, richiamandosi alla requisitoria scritta depositata, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in epigrafe indicata, che ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia in ordine al reato di usura aggravata dallo stato di bisogno, contestatogli come commesso ai danni di suo fratello [OSCURATO:PERSONA] e di sua cognata [OSCURATO:PERSONA], Il ricorso si fonda su tre motivi di impugnazione: 1.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge della sentenza impugnata per non essere stata riconosciuta l'estinzione del reato per prescrizione, in quanto consumato sino al novembre del 2008, trattandosi di reato istantaneo che, ad avviso del ricorrente, si consuma con l'accordo che prevede gli interessi usurari. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso si duole della mancata assunzione di prova decisiva, per non essere stata accolta la richiesta di rinnovazione del dibattimento con nuovo esame della teste persona offesa [OSCURATO:PERSONA], così come dell'altra persona offesa [OSCURATO:PERSONA], così da verificare le diverse discrasie in cui si assume sarebbero incorsi nelle loro deposizioni testimoniali. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso il Bocola si duole, infine, della violazione di legge, in particolare dell'art. 192 cod. proc. pen., e del vizio di motivazione per essersi riconosciuta l'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese nonostante le discrasie in cui sono incorsi e la mancanza di qualsiasi documentazione a sostegno del loro assunto. 2. Con requisitoria scritta il P.G., nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata o difettano di specificità. 2.1 Il primo motivo di ricorso, volto a far decorrere la prescrizione del reato dall'accordo usurario, in particolare, è manifestamente infondato, in quanto l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione ha ripetutamente evidenziato che il delitto di usura si atteggia a reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa in esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di cui segnano il momento consumativo sostanziale, e non sono qualificabili come "post factum" non punibile dell'illecita pattuizione (Sez. 2, n. 37693 del 04/06/2014, Rv. 260782; Sez. 2, n. 35878 del 23/09/2020, Rv. 280313). Ciò in quanto il delitto in parola si configura come reato a schema duplice e, quindi, si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove alla promessa non sia seguita effettiva dazione degli stessi, ovvero, nella diversa ipotesi in cui la dazione sia stata effettuata, con l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria (Sez. 2, n. 23919 del 15/07/2020, Rv. 279487). 2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché, non indicando le discrasie in cui sarebbero incorse le testimonianze delle persone offese, è privo dei requisiti di specificità prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Peraltro, giova ricordare che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266820), ipotesi che non può certo ravvisarsi nel percorso argomentativo della sentenza impugnata. 2.3. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso. Va premesso, infatti, che la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020 Rv. 279070; cfr. anche Sez. 1, n. 7898 del 12/12/2019, Rv. 278499). Nel caso di specie, le sentenze di primo e secondo grado, le cui motivazioni si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Rv. 266617), hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno portato a ritenere attendibili le dichiarazioni delle persone offese in ordine ai pagamenti effettuati in favore del ricorrente, ed al loro stato di bisogno, reso evidente non solo dai tassi elevatissimi loro praticati da quest'ultimo (fino al 900%: cfr.. pag. 3 della sentenza di primo grado), ma anche dalla necessità di vendere la casa al fratello. Anche a voler prescindere dal difetto di specificità del ricorso in ordine alle asserite discrasie nelle testimonianze delle persone offese, la coerenza logica a queste riconosciute dai giudici di merito e financo i riscontri documentali dell'operazione rendono inammissibile anche l'ultimo motivo di ricorso. In tema di valutazione della prova testimoniale, infatti, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609), ipotesi che certo non ricorre in alcun modo nella fattispecie in esame. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de