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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 aprile 2021

Cassazione n. 27059/2021

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1070-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla egge; - ricorrente non costituito - contro COMUNE di RAVENNA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende uniCamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 649/2C19 del TRIBUNALE di RAVENNA, depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ha notificato, in data 10 luglio 2020, ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 649/2019 del Tribunale di Ravenna, pubblicata in data 18 giugno 2019; ha resistito con controricorso il Comune di Ravenna, concludendo per il rigetto de! ricorso «in quanto inammissibile e comunque infondato»; il controricorrente ha depositato pure memoria; rilevato che: il ricorso non risulta essere stato depositato nel termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ. (v. certificazione della Cancelleria di questa Corte, datata 14 gennaio 2021, attestante la mancata iscrizione a ruolo del ricorso in parola nel periodo compreso tra il 10 luglio 2020 e il 14 gennaio 2021); il predetto termine è perentorio e, in mancanza di rispetto dello stesso, è prevista dal codice di rito la specifica sanzione processuale dell'improcedibilità del ricorso; peraltro, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., ex plurimis, Cass. 24/05/2013, n. 12894; Cass., ord., 8/10/2013, n. 22914; Cass., ord. 17/09/2012, n. 15544; Cass. 26/01/2006, n. 1635; Cass. 4/06/2004, n. 10699; Cass.19/05/1997, n. 4452), l'improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., per l'ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso è stato proposto yi deve essere rilevata d'ufficio, stante il carattere perentorio cl• detto termine, e non potendo la suddetta violazione ritenersi Ric. 2021 n. 01070 sez.

M3 - ud. 27-04-2021 -2- sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso e si sia costituita (v. anche Cass., ord., 22/0172021, n. 1737; Cass., ord., 3/12/2020, n. 27679, Cass., ord., 22/09/2020, n. 19841); ritenuto che: nel caso in esame, sulla scorta dell'assorbente ragione sopra evidenziata (preclusiva dell'esame circa la fondatezza o meno dei motivi di ricorso), il ricorso deve essere dichiarato improcedibile; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidat in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrents!, dell'ulteriore importo a titolo di Ric. 2021 n. 01070 sez.

M3 - ud. 27-04-2021 -3- contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2021.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA].FOGITATO !N CANC7-1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1070-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla egge; - ricorrente non costituito - contro COMUNE di RAVENNA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende uniCamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 649/2C19 del TRIBUNALE di RAVENNA, depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ha notificato, in data 10 luglio 2020, ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 649/2019 del Tribunale di Ravenna, pubblicata in data 18 giugno 2019; ha resistito con controricorso il Comune di Ravenna, concludendo per il rigetto de! ricorso «in quanto inammissibile e comunque infondato»; il controricorrente ha depositato pure memoria; rilevato che: il ricorso non risulta essere stato depositato nel termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ. (v. certificazione della Cancelleria di questa Corte, datata 14 gennaio 2021, attestante la mancata iscrizione a ruolo del ricorso in parola nel periodo compreso tra il 10 luglio 2020 e il 14 gennaio 2021); il predetto termine è perentorio e, in mancanza di rispetto dello stesso, è prevista dal codice di rito la specifica sanzione processuale dell'improcedibilità del ricorso; peraltro, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., ex plurimis, Cass. 24/05/2013, n. 12894; Cass., ord., 8/10/2013, n. 22914; Cass., ord. 17/09/2012, n. 15544; Cass. 26/01/2006, n. 1635; Cass. 4/06/2004, n. 10699; Cass.19/05/1997, n. 4452), l'improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., per l'ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso è stato proposto yi deve essere rilevata d'ufficio, stante il carattere perentorio cl• detto termine, e non potendo la suddetta violazione ritenersi Ric. 2021 n. 01070 sez. M3 - ud. 27-04-2021 -2- sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso e si sia costituita (v. anche Cass., ord., 22/0172021, n. 1737; Cass., ord., 3/12/2020, n. 27679, Cass., ord., 22/09/2020, n. 19841); ritenuto che: nel caso in esame, sulla scorta dell'assorbente ragione sopra evidenziata (preclusiva dell'esame circa la fondatezza o meno dei motivi di ricorso), il ricorso deve essere dichiarato improcedibile; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidat in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrents!, dell'ulteriore importo a titolo di Ric. 2021 n. 01070 sez. M3 - ud. 27-04-2021 -3- contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2021. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA].FOGITATO !N CANC7-1