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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27155/2026

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el Magistrato di sorveglianza di Leccevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. P. Viola, che ha chiestol’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Lecce harigettato la richiesta, avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], di essereautorizzato a lasciare il domicilio, luogo di detenzione domiciliare sostitutiva exart. 20-bis cod. pen., per esigenze lavorative, come da contratto a tempoindeterminato da stipulare con la Ditta indicata nell’istanza, secondo i giorni enegli orari ivi indicati.Il diniego fonda sulla riscontrata pericolosità sociale del condannato il quale,secondo l’indicazione del Magistrato di sorveglianza, ha commesso un delitto diestorsione in tempi “molto recenti”.2.

Avverso il provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazioneper il tramite del difensore, [OSCURATO:PERSONA] denunciando violazione degli artt.20-bis cod. pen., 47 Ord. pen. e 284, comma 3, cod. proc. pen.Il ricorrente, dopo aver affermato la ricorribilità per cassazione avverso ilprovvedimento del Magistrato di sorveglianza adottato nell'ambito dellecompetenze inerenti alla detenzione domiciliare sostitutiva, in caso di modificheche incidono sulla libertà personale, in maniera non occasionale e contingente,evidenzia l'elemento nuovo della disponibilità a concludere un contratto di lavoroa tempo indeterminato, quale base per la richiesta formulata di autorizzazione adallontanarsi dal domicilio per le proprie indispensabili ragioni di vita.L’istanza è stata rigettata facendo riferimento allo stato di pericolosità delcondannato, motivazione apparente in quanto il Magistrato non ha indicato glielementi di fatto dai quali desumere, all'attualità, l'inaffidabilità del condannato,peraltro, già ammesso a precedente esperienza lavorativa conclusapositivamente.Si tratta dunque di motivazione, a parere del ricorrente, priva di ognisupporto logico e che non soddisfa gli standard richiesti dalla giurisprudenza dilegittimità (si richiama Sez. 1, Rv. 238920).3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, A. P. Viola, ha fattorequisitoria con la quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Va anzitutto rilevato che il provvedimento assunto è immediatamentericorribile per cassazione perché non è soggetto ad altra impugnazione o rimedioe incide su diritti soggettivi.

Ciò, del resto, è conforme a quanto accade nel casodei provvedimenti, di analogo contenuto, assunti con riguardo alle personesottoposte alla misura degli arresti domiciliari.La giurisprudenza di legittimità ha, in tale contesto, chiarito da tempo che «iprovvedimenti emessi ai sensi dell'art. 284, terzo comma, cod. proc. pen., cheregolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari relativamente allafacoltà dell'indagato di allontanarsi dal luogo di custodia, contribuiscono adinasprire o ad attenuare il grado di afflittività della misura cautelare e devonopertanto essere ricompresi nella categoria dei provvedimenti sulla libertàpersonale; ne consegue che ad essi si applicano le regole sull'impugnazionedettate dall'art. 310 cod. proc. pen., che prevede, in proposito, un sindacato disecondo grado esteso anche nel merito» (Sez.

U, n. 24 del 03/12/1996, dep.1997, Lombardi, Rv. 206465).Nell'affermare il principio la Corte di legittimità ha, altresì, precisato che lapredetta disciplina non trova tuttavia applicazione con riferimento a queiprovvedimenti i quali, per il loro carattere temporaneo e meramentecontingente, non sono idonei a determinare apprezzabili e durature modificazionidello status libertatis.2.

In ordine ai provvedimenti assunti dal Magistrato di sorveglianza ex art.47-ter, comma 4, Ord. pen. è stato poi affermato il condivisibile principio didiritto secondo il quale «avverso i provvedimenti adottati dal magistrato disorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione delladetenzione domiciliare ex art. 47-ter, ord. pen., è esperibile il ricorso incassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidonosulla libertà personale» (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884).L'orientamento giurisprudenziale trova riscontro nella consolidataproduzione nomofilattica.Invero, Sez. 1, n. 15683 del 13/12/2002, dep. 2003, Scarlata, Rv. 224015,aveva già precisato che «è ricorribile per cassazione per violazione di legge, aisensi dell'art. 111 Cost., in quanto suscettibile di incidere sul contenuto effettivodella misura, il decreto con cui il magistrato di sorveglianza, nell'ambito dellecompetenze assegnategli dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd.ordinamento penitenziario), provvede sulle modifiche, ove non occasionali econtingenti, relative alla detenzione domiciliare» (la Corte ha dichiaratoinammissibile, perché fondato su esclusivi motivi di merito, il ricorso percassazione dell'interessato inteso ad ottenere un riesame del provvedimento conil quale il magistrato di sorveglianza aveva rigettato una sua richiesta diautorizzazione a frequentare un corso di studio, in costanza di detenzionedomiciliare).In generale, si era già ribadito che «è ricorribile per cassazione, ai sensidell'art. 111 Cost., il decreto con cui il magistrato di sorveglianza provvede sullemodifiche, non occasionali e contingenti, relative alla detenzione domiciliare»(Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013, Fazzari, Rv. 254166).2.1 Il chiaro riferimento, operato da tutta la giurisprudenza di legittimitàrichiamata, al ricorso ex art. 111 Cost., determina che l'unica censura consentitaè quella della violazione di legge.2.2.

La materia è disciplinata dall'art. 47-ter, comma 4, Ord. pen., a tenoredel quale le prescrizioni impartite dal Tribunale di sorveglianza che ha concessola misura «possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competenteper il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare».Per l'impugnazione dei provvedimenti che riguardano le prescrizioni —come, appunto, quello che rigetta la richiesta di modifica delle modalitàesecutive della detenzione domiciliare, con autorizzazione al lavoro esterno —non è però previsto lo strumento del reclamo, sicché, trattandosi di unprovvedimento che incide sulla libertà personale — quale quello di spostamentoanche in luoghi diversi da quello indicato nel provvedimento autorizzativo allavoro esterno e senza il rientro in abitazione per la pausa pranzo — deve essereassicurata la tutela giurisdizionale prevista dall'art. 111, settimo comma, Cost.3.

Ad analoghe conclusioni, per quanto sin qui esposto, deve pervenirsi inrelazione alla detenzione domiciliare sostitutiva, applicata ex art. 20-bis cod.pen. vista la dedotta presenza di fatti nuovi (necessità di svolgere attivitàlavorativa per provvedere ad indispensabili esigenze di vita).Invero, in materia di sorveglianza i provvedimenti, nei cui confronti si siaesaurito l'iter processuale relativo ad eventuali impugnazioni, acquistano lacaratteristica dell’irrevocabilità e tale caratteristica comporta la preclusione diqualsiasi modifica a meno che non intervengano fatti nuovi, che possanomodificare in modo apprezzabile i presupposti di fatto già precedentementevalutati sulla base dei quali è stata concessa la misura alternativa con le relativeprescrizioni (Sez. 1, n. 37345 del 28/09/2005, Meluzio, Rv. 232510 – 01 e, intema di pene sostitutive, Sez. 1, n. 36883 del 15/10/2025, Pugliese, Rv. 288848- 01).4.

Ciò posto, si rileva che questa Corte è chiamata a scrutinare ilprovvedimento impugnato nei limiti del sindacato previsto dall'art. 111, sesto esettimo comma, Cost.

La disposizione costituzionale sull'obbligo di motivazionedei provvedimenti giurisdizionali, cui fa da pendant l'art. 125, comma 3, cod.proc. pen., consente, però, unicamente la verifica della violazione di legge,anche processuale e, nel caso in esame, come correttamente denuncia ilricorrente, il provvedimento è dotato di una motivazione del tutto apparente e,dunque, mancante perché fa riferimento all’esistenza di una pericolosità socialeresidua determinata da condotte di estorsione.

Tanto, senza alcuna specificaillustrazione delle ragioni di tale ritenuta incompatibilità visto che si tratta,comunque, di soggetto già sottoposto a detenzione domiciliare.Né viene affrontata, specificamente, nel provvedimento censurato, laquestione relativa alla compatibilità dell’attività lavorativa proposta rispetto adesigenze di prevenzione del pericolo di commissione di altri reati, limitandosi ilMagistrato di sorveglianza a negare detta autorizzazione senza potercomprendere il percorso seguito per addivenire al rigetto dell'istanza.

Peraltro,non si ravvisa la ragione per la quale, diversamente, il medesimo giudice disorveglianza, in data 12 giugno 2025, ha autorizzato il ricorrente ad allontanarsidal domicilio per svolgere attività lavorativa, con contratto a tempo determinato,presso un hotel del Salento.5.

Segue, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato perché ilMagistrato di sorveglianza, libero ed autonomo nell’esito, rimedi alla rilevatamancanza assoluta di motivazione.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato disorveglianza di Lecce.Così deciso, il 16 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el Magistrato di sorveglianza di Leccevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. P. Viola, che ha chiestol’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Lecce harigettato la richiesta, avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], di essereautorizzato a lasciare il domicilio, luogo di detenzione domiciliare sostitutiva exart. 20-bis cod. pen., per esigenze lavorative, come da contratto a tempoindeterminato da stipulare con la Ditta indicata nell’istanza, secondo i giorni enegli orari ivi indicati.Il diniego fonda sulla riscontrata pericolosità sociale del condannato il quale,secondo l’indicazione del Magistrato di sorveglianza, ha commesso un delitto diestorsione in tempi “molto recenti”.2. Avverso il provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazioneper il tramite del difensore, [OSCURATO:PERSONA] denunciando violazione degli artt.20-bis cod. pen., 47 Ord. pen. e 284, comma 3, cod. proc. pen.Il ricorrente, dopo aver affermato la ricorribilità per cassazione avverso ilprovvedimento del Magistrato di sorveglianza adottato nell'ambito dellecompetenze inerenti alla detenzione domiciliare sostitutiva, in caso di modificheche incidono sulla libertà personale, in maniera non occasionale e contingente,evidenzia l'elemento nuovo della disponibilità a concludere un contratto di lavoroa tempo indeterminato, quale base per la richiesta formulata di autorizzazione adallontanarsi dal domicilio per le proprie indispensabili ragioni di vita.L’istanza è stata rigettata facendo riferimento allo stato di pericolosità delcondannato, motivazione apparente in quanto il Magistrato non ha indicato glielementi di fatto dai quali desumere, all'attualità, l'inaffidabilità del condannato,peraltro, già ammesso a precedente esperienza lavorativa conclusapositivamente.Si tratta dunque di motivazione, a parere del ricorrente, priva di ognisupporto logico e che non soddisfa gli standard richiesti dalla giurisprudenza dilegittimità (si richiama Sez. 1, Rv. 238920).3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, A. P. Viola, ha fattorequisitoria con la quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Va anzitutto rilevato che il provvedimento assunto è immediatamentericorribile per cassazione perché non è soggetto ad altra impugnazione o rimedioe incide su diritti soggettivi. Ciò, del resto, è conforme a quanto accade nel casodei provvedimenti, di analogo contenuto, assunti con riguardo alle personesottoposte alla misura degli arresti domiciliari.La giurisprudenza di legittimità ha, in tale contesto, chiarito da tempo che «iprovvedimenti emessi ai sensi dell'art. 284, terzo comma, cod. proc. pen., cheregolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari relativamente allafacoltà dell'indagato di allontanarsi dal luogo di custodia, contribuiscono adinasprire o ad attenuare il grado di afflittività della misura cautelare e devonopertanto essere ricompresi nella categoria dei provvedimenti sulla libertàpersonale; ne consegue che ad essi si applicano le regole sull'impugnazionedettate dall'art. 310 cod. proc. pen., che prevede, in proposito, un sindacato disecondo grado esteso anche nel merito» (Sez. U, n. 24 del 03/12/1996, dep.1997, Lombardi, Rv. 206465).Nell'affermare il principio la Corte di legittimità ha, altresì, precisato che lapredetta disciplina non trova tuttavia applicazione con riferimento a queiprovvedimenti i quali, per il loro carattere temporaneo e meramentecontingente, non sono idonei a determinare apprezzabili e durature modificazionidello status libertatis.2. In ordine ai provvedimenti assunti dal Magistrato di sorveglianza ex art.47-ter, comma 4, Ord. pen. è stato poi affermato il condivisibile principio didiritto secondo il quale «avverso i provvedimenti adottati dal magistrato disorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione delladetenzione domiciliare ex art. 47-ter, ord. pen., è esperibile il ricorso incassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidonosulla libertà personale» (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884).L'orientamento giurisprudenziale trova riscontro nella consolidataproduzione nomofilattica.Invero, Sez. 1, n. 15683 del 13/12/2002, dep. 2003, Scarlata, Rv. 224015,aveva già precisato che «è ricorribile per cassazione per violazione di legge, aisensi dell'art. 111 Cost., in quanto suscettibile di incidere sul contenuto effettivodella misura, il decreto con cui il magistrato di sorveglianza, nell'ambito dellecompetenze assegnategli dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd.ordinamento penitenziario), provvede sulle modifiche, ove non occasionali econtingenti, relative alla detenzione domiciliare» (la Corte ha dichiaratoinammissibile, perché fondato su esclusivi motivi di merito, il ricorso percassazione dell'interessato inteso ad ottenere un riesame del provvedimento conil quale il magistrato di sorveglianza aveva rigettato una sua richiesta diautorizzazione a frequentare un corso di studio, in costanza di detenzionedomiciliare).In generale, si era già ribadito che «è ricorribile per cassazione, ai sensidell'art. 111 Cost., il decreto con cui il magistrato di sorveglianza provvede sullemodifiche, non occasionali e contingenti, relative alla detenzione domiciliare»(Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013, Fazzari, Rv. 254166).2.1 Il chiaro riferimento, operato da tutta la giurisprudenza di legittimitàrichiamata, al ricorso ex art. 111 Cost., determina che l'unica censura consentitaè quella della violazione di legge.2.2. La materia è disciplinata dall'art. 47-ter, comma 4, Ord. pen., a tenoredel quale le prescrizioni impartite dal Tribunale di sorveglianza che ha concessola misura «possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competenteper il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare».Per l'impugnazione dei provvedimenti che riguardano le prescrizioni —come, appunto, quello che rigetta la richiesta di modifica delle modalitàesecutive della detenzione domiciliare, con autorizzazione al lavoro esterno —non è però previsto lo strumento del reclamo, sicché, trattandosi di unprovvedimento che incide sulla libertà personale — quale quello di spostamentoanche in luoghi diversi da quello indicato nel provvedimento autorizzativo allavoro esterno e senza il rientro in abitazione per la pausa pranzo — deve essereassicurata la tutela giurisdizionale prevista dall'art. 111, settimo comma, Cost.3. Ad analoghe conclusioni, per quanto sin qui esposto, deve pervenirsi inrelazione alla detenzione domiciliare sostitutiva, applicata ex art. 20-bis cod.pen. vista la dedotta presenza di fatti nuovi (necessità di svolgere attivitàlavorativa per provvedere ad indispensabili esigenze di vita).Invero, in materia di sorveglianza i provvedimenti, nei cui confronti si siaesaurito l'iter processuale relativo ad eventuali impugnazioni, acquistano lacaratteristica dell’irrevocabilità e tale caratteristica comporta la preclusione diqualsiasi modifica a meno che non intervengano fatti nuovi, che possanomodificare in modo apprezzabile i presupposti di fatto già precedentementevalutati sulla base dei quali è stata concessa la misura alternativa con le relativeprescrizioni (Sez. 1, n. 37345 del 28/09/2005, Meluzio, Rv. 232510 – 01 e, intema di pene sostitutive, Sez. 1, n. 36883 del 15/10/2025, Pugliese, Rv. 288848- 01).4. Ciò posto, si rileva che questa Corte è chiamata a scrutinare ilprovvedimento impugnato nei limiti del sindacato previsto dall'art. 111, sesto esettimo comma, Cost. La disposizione costituzionale sull'obbligo di motivazionedei provvedimenti giurisdizionali, cui fa da pendant l'art. 125, comma 3, cod.proc. pen., consente, però, unicamente la verifica della violazione di legge,anche processuale e, nel caso in esame, come correttamente denuncia ilricorrente, il provvedimento è dotato di una motivazione del tutto apparente e,dunque, mancante perché fa riferimento all’esistenza di una pericolosità socialeresidua determinata da condotte di estorsione. Tanto, senza alcuna specificaillustrazione delle ragioni di tale ritenuta incompatibilità visto che si tratta,comunque, di soggetto già sottoposto a detenzione domiciliare.Né viene affrontata, specificamente, nel provvedimento censurato, laquestione relativa alla compatibilità dell’attività lavorativa proposta rispetto adesigenze di prevenzione del pericolo di commissione di altri reati, limitandosi ilMagistrato di sorveglianza a negare detta autorizzazione senza potercomprendere il percorso seguito per addivenire al rigetto dell'istanza. Peraltro,non si ravvisa la ragione per la quale, diversamente, il medesimo giudice disorveglianza, in data 12 giugno 2025, ha autorizzato il ricorrente ad allontanarsidal domicilio per svolgere attività lavorativa, con contratto a tempo determinato,presso un hotel del Salento.5. Segue, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato perché ilMagistrato di sorveglianza, libero ed autonomo nell’esito, rimedi alla rilevatamancanza assoluta di motivazione. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato disorveglianza di Lecce.Così deciso, il 16 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
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