CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 luglio 2023
Cassazione n. 19028/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Numero registro generale 38418/2019 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’avviso di accertamento Numero sezionale 3598/2023Numero di raccolta generale 19028/2023 notificatole per infedele dichiarazione relativamente alla tassa sui Data pubblicazione 05/07/2023 tributi, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Il ricorso è stato accolto in primo grado, con compensazione delle spese di lite. 3. All’esito dell’appello della contribuente, la Commissione tributaria regionale, previa correzione di un errore materiale, ha condannato l’[OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese di lite a favore del procuratore antistatario, quantificate in euro 440,00 per il primo grado ed euro 440,00 per il secondo grado, tenuto conto della bassa complessità della controversia, che ha giustificato l’applicazione nella misura minima dei parametri, e del mancato espletamento della fase istruttoria. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente. 5. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. 6. Risulta depositata una memoria della contribuente, in cui vi è rinuncia al primo motivo di ricorso. 7. La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 20 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 1, 2 e 4, commi 1 e 5, d.m. n. 55 del 2014, nonché 13, comma 6, della l. n. 247 del 2012 e 15, d.lgs. n. 546 del 1992, essendo stata liquidata una somma unica, senza distinzione tra compenso e spese; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 13, comma 6, della l. n. 247 del 2012, 1 e 4 d.m. n. 55 del 2014 ed annessa tabella, nonché 15 d.lgs. n. 546 del 1992, essendo stato liquidato un compenso inferiore ai minimi legali per il procedimento di primo grado, tenuto conto del valore della controversia, pari ad euro 4.246,16; 3) la violazione, ai sensi F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 38418/2019 dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli Numero sezionale 3598/2023Numero di raccolta generale 19028/2023 artt. 13, comma 6, della l. n. 247 del 2012, 1 e 4 d.m. n. 55 del 2014, Data pubblicazione 05/07/2023 posto che le tabelle riferiscono una voce del compenso alla fase di trattazione ed istruttoria e che la fase di trattazione (comprensiva della formulazione di istanze, produzione di documenti, esame di provvedimenti, documenti e richieste istruttorie) non è affatto mancata (in particolare in primo grado è stato prodotto un ulteriore documento e, cioè, la relazione del 12 gennaio 2017, nel termine di cui all’art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992, di 20 giorni prima dell’udienza del 22 febbraio 2017), sicché la relativa voce risulta illegittimamente esclusa. 2. Il primo motivo è stato oggetto di rinuncia e non deve, quindi, essere esaminato. 3. Per quanto concerne gli altri due motivi possono essere esaminati congiuntamente. 3.1. In ordine al secondo motivo, il valore della controversia, in secondo grado ed in sede di legittimità, è stato correttamente indicato dalla stessa parte come inferiore ad euro 1.100,00, tenuto conto della riduzione del disputatum alle sole spese legali (all’an ed al quantum in sede di appello; al solo quantum in sede di legittimità). In proposito va pure ricordato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il disputatum della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (Cass., Sez. 6-1, 5/03/2020, n. 6345). In primo grado, invece, il valore della controversia è stato correttamente indicato dalla parte in una somma compresa tra euro 2.282,28 e euro 5.000, in base all’art. 5, comma 4, del d.m. F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 38418/2019 n. 55 del 2014, ai sensi del quale nelle cause davanti agli organi di Numero sezionale 3598/2023Numero di raccolta generale 19028/2023 giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in Data pubblicazione 05/07/2023 conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali. 3.2. Per quanto concerne il terzo motivo, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (Cass., Sez. 2, 27/03/2023, n. 8561; v. anche Cass., Sez. 6-2, 18/02/2019, n. 4698, secondo cui, in materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte). Occorre, però, sottolineare che la fase della trattazione deve essere distinta da quella introduttiva e/o decisionale, sicché deve consistere o in una specifica udienza oppure nella formulazione di istanze ulteriori da quelle già contenute negli atti introduttivi e/o nella produzione di documenti diversi. Pure va ribadito che, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 38418/2019 specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata Numero sezionale 3598/2023Numero di raccolta generale 19028/2023 un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre Data pubblicazione 05/07/2023 attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali (Cass., Sez. 3, 16/04/2021, n. 10206). Alla luce di tali principi, nel caso di specie, deve effettivamente riconoscersi un compenso per l’attività di trattazione/istruttoria in primo grado, in cui risulta appunto la produzione di un ulteriore documento, nel termine di cui all’art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992, prima dell’udienza del 22 febbraio 2017, mentre, al contrario, nel giudizio di appello, è mancata una fase di trattazione o istruttoria (diversa da quella introduttiva e decisionale), come confermato dalla mancata allegazione, da parte della ricorrente, di specifiche attività difensive relative al giudizio di appello. Del resto, questa Corte ha già affermato che, quando, il giudice è chiamato solo al ricomputo delle spese processuali, non è dovuto al difensore il compenso spettante per la fase istruttoria, non ricorrendo, in tal caso, la fattispecie legale di cui all'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, per assenza di una nuova trattazione (così Cass., Sez. 6-2, 16/11/2021, n. 34575, che, pur riferendosi al giudizio di rinvio, esprime un principio valido anche per quelli di impugnazione). 3.3.Le spese del giudizio di primo grado devono, dunque, essere liquidate, tenuto conto dello scaglione riferito al valore della controversia di primo grado e della sussistenza della fase di trattazione, pur sempre nei minimi, vista la scarsa complessità della causa, nella somma di euro 1.067,00 in luogo che in quella di euro 440,00 euro.F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b