CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17090/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte di appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] FabrizioVANORIO, che ha depositato requisitoria scritta chiedendo l’annullamentoparziale senza rinvio dell’ordinanza impugnata, rideterminando l’indennità peringiusta detenzione nell’importo di 4.952,22 euro.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Napoli, con l’ordinanza dell’ 8 maggio 2025 inepigrafe, accoglieva la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] diriparazione per l’ingiusta detenzione sofferta in custodia cautelare in carcere dal13 settembre 2016 al 3 ottobre 2016, per complessivi ventuno giorni, nell’ambitodel procedimento penale n. 7351/2016 R.G.N.R., e liquidava in favore dellostesso la complessiva somma di 3.500,00 euro a titolo di riparazione perl’ingiusta detenzione.2. [OSCURATO:PERSONA] era tratto in arresto in data 13 settembre 2016 inesecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuto gravemente indiziatodei delitti di cui agli artt. 110 e 353 cod. pen. (capo P) e 319, 319 bis e 321 cod.pen. (capo Q).In data 3 ottobre 2016 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice delriesame, annullava il titolo cautelare per carenza di gravità indiziaria.In data 18 gennaio 2021 il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],su conforme richiesta del Procuratore della Repubblica, archiviava la posizione diPietro [OSCURATO:PERSONA].3. La Corte di appello di Napoli, con l’ordinanza impugnata, ha ravvisato lasussistenza dei presupposti del diritto dell’istante alla riparazione per l’ingiustadetenzione di cui all’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. (c.d. ingiustizia formale),osservando che il Tribunale del riesame aveva ritenuto che la misura cautelareera stata adottata in assenza della gravità indiziaria; di talché non poteva venirein rilievo alcun profilo di colpa ostativo all’insorgenza del diritto, atteso chel’annullamento del titolo cautelare si era basato sulla valutazione della medesimapiattaforma investigativa. Richiamava, a tal fine, il principio di diritto stabilitodalle Sezioni Unite D’Ambrosio, secondo cui la circostanza di avere dato oconcorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, qualecondizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiustadetenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni diapplicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.; tale operatività nonpuò, peraltro, concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale chegoverna l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamentodell'insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità della misura inoggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che hareso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversavalutazione (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'ambrosio, Rv. 247663-01).La Corte territoriale ha quindi richiamato le Sezioni Unite di questa Corte(Sez. U. n. 1 del 13/01/1995, Castellani, Rv. 201035 e Sez. U. n. 24287 del09/05/2001, Caridi, Rv. 218975), secondo cui, nella determinazionedell'indennizzo dovuto a colui che abbia subito una detenzione ingiusta, laliquidazione deve essere effettuata con criteri equitativi, tenendo conto delparametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzofissato dall'art. 315, comma 2, cod. proc. pen. (euro 516.456,90) e il terminemassimo della custodia cautelare pari a sei anni espresso in giorni (ovvero 2190giorni) ex art. 303, comma 4, lett. c) cod. proc. pen., moltiplicato per il periodo,anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita che deve essereopportunamente integrato dal giudice, innalzando o riducendo il risultato di talecalcolo numerico nei limiti dell'importo massimo indennizzabile, per rendere ladecisione più equa possibile e rispondente alla specificità, positiva o negativa,della situazione concreta. Ne consegue che, ferma restando la cifra massimastabilita dalla legge in euro 516.456,90, il giudice della riparazione puòdiscostarsi dall'ammontare giornaliero di euro 235,82 (euro 117,91 per gli arrestidomiciliari), valorizzando lo specifico pregiudizio, di natura patrimoniale e nonpatrimoniale derivante dalla restrizione della libertà dimostratasi ingiusta (Sez.4, n. 32891 del 10/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280072 – 01; Sez. 4, n. 5812 del13/1/2021, Mercuri, non mass.; Sez. 4, n. 19809 del 19/04/2019, Candiano, Rv.276334-01; Sez. 4, n. 10123 del 17/11/2011 Rv. 252026. Cfr. Sez. 4, n. 27474del 02/07/2021, Spedo, Rv. 281513-01).Pertanto la Corte di appello ha liquidato, a titolo di riparazione per l’ingiustadetenzione, la somma di 3.500,00 euro, alla quale è pervenuta applicando ilcriterio aritmetico dell’indennizzo pari ad euro 4.952,22 (euro 235,82 x 21 giornidi detenzione in carcere) e operando una riduzione equitativa in ragione delcomportamento di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto connotato quantomeno dacolpa lieve, per aver creato momenti di ambigua commistione tra amministratoripubblici e imprenditori privati, che era stata idonea a contribuire nell’errore delgiudice della cautela.4. Avverso l’ordinanza della Corte di appello ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia,articolando un unico motivo con il quale lamenta manifesta illogicità dellamotivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ex art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 314 e 315 cod. proc.pen.Il ricorrente ricorda che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hannochiarito che nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ab origine" dellecondizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga sulla base degli stessiprecisi elementi che aveva a disposizione il giudice della cautela, in ragioneunicamente di una loro diversa valutazione, è preclusa la possibilità di valutarel’incidenza della condotta dolosa o colposa dell’imputato perché in tali casi ilgiudice era oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misuracautelare e pertanto nessuna efficienza causale nella sua determinazione puòHa, poi, ricordato giurisprudenza di legittimità secondo cui nell’ipotesi in cuil'accertamento dell'insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità dellamisura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che haemesso il provvedimento cautelare, il giudice della riparazione non può valutarela condotta colposa neppure al diverso fine della eventuale riduzione dell’entitàdell’indennizzo, trattandosi di condotta priva di efficienza causale circal’intervento dell’autorità.5. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l’annullamento parzialesenza rinvio dell’ordinanza impugnata, rideterminando l’indennità per ingiustadetenzione nell’importo di 4.952,22 euro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Va premesso che, secondo giurisprudenza di legittimità consolidata apartire dalle Sezioni Unite D’Ambrosio, la circostanza di avere dato o concorso adare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizioneostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione,anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilitàpreviste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.; ma tale operatività non puòconcretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicatacondizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza “ab origine”delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimielementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, inragione unicamente di una loro diversa valutazione. Siffatto limite trovaspiegazione nel fatto che il sindacato sul comportamento (doloso o colposo) delsoggetto attinto da misura cautelare è logicamente incompatibile con unavalutazione cautelare successiva, avente esiti diversi rispetto a quella originariama basata sugli stessi elementi, nella quale sia stata esclusa la sussistenza dellecondizioni di applicabilità della misura ex artt. 273 e 280; con il corollario chenon vi può essere spazio per alcun giudizio relativo al comportamentodell'istante, ancorché lievemente colposo, in quanto viene negata in radicel'efficienza causale della condotta dell'indagato sull'adozione della misuracautelare (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'ambrosio, Rv. 247663-01; Sez.4, n. 5452 del 11/01/2019, Raso, Rv. 275021-01; Sez. 4, n. 22806 del06/02/2018, Morante, Rv. 272993-01).3. Ciò premesso, va ribadito il principio più volte affermato da questaSezione a partire da Sez. 4, n. 22806 del 06/02/2018, Morante, Rv. 272993-01,secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'aver dato oconcorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera,quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualora l'accertamentodella insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità della misuraavvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessial giudice che ha emesso il provvedimento cautelare; in tale ipotesi, il giudicedella riparazione non può valutare - neppure al diverso fine della eventualeriduzione dell'entità dell'indennizzo - la condotta colposa lieve (conformi Sez. 4,n. 22103 del 21/03/2019, Longo, Rv. 276091-01; Sez. 4, n. 5452 del11/01/2019, Raso, Rv. 275021-01; Sez. 4, n. 54042 del 09/11/2018, Longordo,Rv. 274765-01).4. Orbene, il caso in esame è analogo a quelli già decisi da questa Sezione,avendo anche qui la Corte di appello espressamente affermato che la revocadella misura custodiale per mancanza di gravità indiziaria è avvenuta sulla basedei medesimi elementi sottoposti al giudice della cautela.4.1 In simili ipotesi, non vi può essere spazio per alcun giudizio relativo alcomportamento dell'istante, ancorché lievemente colposo, in quanto vienenegata in radice l'efficienza causale della condotta dell'indagato sull'adozionedella misura cautelare, da ritenere incompatibile con la riconosciutaautoreferenzialità dell'errore dell'Autorità giudiziaria.5. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e l’ordinanza impugnata va,pertanto, annullata senza rinvio limitatamente al punto in cui l'indennizzo dovutoè stato ridotto a cagione della ritenuta colpa lieve dell'istante e quindilimitatamente alla entità della somma liquidata a titolo di indennizzo. Si puòprovvedere in questa sede alla quantificazione dell'ammontare dell'indennizzodovuto, che va rideterminato in 4.952,22 euro, in linea con il giudiziodiscrezionale già espresso dal giudice di merito. P.Q.MAnnulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla entità della sommaliquidata a titolo di indennizzo, che ridetermina in euro 4.952,22.Così deciso il 10/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]