CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24048/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 72) [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità degli stessi in ordine al reato di furto loro ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. 'doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. In particolare, i giudici di merito hanno motivatamente ritenuto l'attendibilità del riconoscimento operato dalla persona offesa, mentre la censura sul punto da parte dei ricorrenti si limita a reiterare la medesima doglianza prospettata in sede di appello, senza addurre alcunché di specifico, in tal modo palesando anche la sua inammissibilità per intrinseca indeterminatezza. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p.,, la condanna dei ricorrenti al pagamento 'delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deci