CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 gennaio 2023
Cassazione n. 26240/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01N9OWD) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ette/5e~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'accoglimento del ricorso limitatamente alla prescrizione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01N9OWD) fficorre contro l'ordinanza emessa in data 14.12.23 dalla Corte di Appello di Milano che, provvedendo sulla richiesta presentata dal Procuratore generale, ha revocato l'indulto concesso con ordinanza del 23.3.2023 della Corte di appello di Milano sulla pena di anni 2 e giorni 26 di reclusione, inflitta con sentenza della Corte di appello di Milano del 6.12.2001 (irrevocabile il 17.1.2022), per aver riportato condanna a pena superiore a due anni pronunciata dalla Corte di appello di Milano in data 8.11.2012 (irrevocabile il 13.11.2013) per un reato commesso il 6.8.2006, entro 5 anni quindi dall'entrata in vigore ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) della legge 31 luglio 2006 n. 241. 1.1. Il ricorrente, col primo motivo, deduce nullità del decreto di irreperibilità pronunciato dalla Procura di Milano il 28.1.2023, per mancanza di effettività delle ricerche di Nikolli e nullità della notifica effettuata al difensore di fiducia ex art.159 cod. proc. pen., perché lo stesso Avvocato era stato nominato difensore di fiducia solo dopo tale notifica; con lo stesso motivo, denuncia l'invalidità della elezione di domicilio, perché effettuata al difensore di fiducia dell'imputato in un altro procedimento penale. 1.2. Col secondo motivo, deduce la nullità del provvedimento ex art. 178 lett. e) cod. proc pen., per violazione delle norme riguardanti l'intervento e la rappresentanza del difensore per i motivi suesposti; a questo proposito, il ricorrente eccepisce la nullità della notifica al difensore ex art. 159 cod. proc. pen. 1.3. Col terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 172 c.p., perché la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione della pena per il decorso decennale (in data 13.11.2023) del termine decorrente dalla irrevocabilità della citata sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Milano il 13.11.2013. Secondo il ricorrente, il dies a quo per l'estinzione della pena decorre dall'irrevocabilità della sentenza o dall'avverarsi della condizione risolutiva del beneficio dell'indulto, che costituisce il presupposto della revoca (elemento sostanziale) e non dall'attività processuale, peraltro di conclamata natura formale e ricognitiva, nonché variabile nel tempo, che prenda atto del realizzarsi di tale condizione risolutiva, infatti le Sezioni Unite penali della Cassazione n. 2 del 2 gennaio 2015 hanno enunciato il principio per il quale "nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio".[OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che il primo motivo sia manifestamente inammissibile, il secondo motivo di ricorso sia fondato e conseguentemente non essendosi svolto con un valido contraddittorio il procedimento dinanzi al giudice dell'esecuzione, deve ritenersi assorbito il terzo motivo, dovendo essere svolta dal giudice di rinvio la valutazione sulla dedotta prescrizione della pena. 1.1. Non sussiste infatti una carenza di ricerche effettive, prodromiche alla emissione del decreto di irreperibilità. A questo effetto, occorre considerare che la Suprema Corte ha stabilito che l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma 1, cod. proc. pen. al fine di emettere il decreto di irreperibilità, è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti, che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale (Sez. 2, 31 maggio 2016, n. 39329). Risulta dagli atti che la Corte territoriale ha dato atto dell'effettuazione delle ricerche "non solo nei luoghi previsti dalla legge, ma, altresì, tramite il numero telefonico dell'imputato, risultante in atti". 1.2. E' fondato, invece, il motivo di ricorso relativo all'asserita invalidità della notifica al difensore di fiducia o di ufficio, in assenza di dichiarazione di domicilio, perché la notifica era stata effettuata all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che era stato nominato in altri procedimenti, ma non aveva ricevuto ancora la nomina nel presente procedimentor nè aveva difeso Nikolli durante il procedimento di cognizione. La nomina successivamente intervenuta non può assumere valore sanante della precedente notifica che di conseguenza va dichiarata invalida ai sensi degli artt. 96 e 178 lett. c) cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 8824 del 19/01/2017, Rv. 269366). Ne deriva un difetto del contraddittorio che ha viziato il procedimento di esecuzione avente per oggetto la richiesta di revoca dell'indulto, con la conseguenza che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo giudizio. 1.3. Rimane assorbita la questione della eccepita prescrizione della pena oggetto del terzo motivo, che sarà oggetto di valutazione da parte del giudice dell'esecuzione nel giudizio di rinvio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Cor