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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20486/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/DAP avverso la ordinanza del 27/10/2020 del [OSCURATO:PERSONA] TORINOnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero, sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 27 ottobre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Torino respingeva il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia contro l'ordinanza del 26 marzo 2020 del magistrato di sorveglianza di Novara che aveva accolto il reclamo proposto ex art. 35-bis e 69 ordinamento penitenziario dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l'acquisto di un lettore di cd e dvd musicali.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'Avvocatura dello Stato, per il Ministero della Giustizia, lamentando con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la violazione degli artt. 35-bis, 41-bis, 69 ord. pen., degli artt. 14 e 40 del relativo regolamento, ed ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen., l'esercizio da parte del giudice di una potestà riservata ad organo amministrativo dello Stato.

In particolare, nel ricorso si deduce che il condannato è soggetto al regime detentivo speciale dell'art. 41-bis ord. pen., che lo stesso ha chiesto l'uso del lettore cd per motivi ricreativi, che l'uso di lettori di cd portatili è ammesso nel regime detentivo ordinario soltanto per motivi di studio e lavoro mentre è del tutto vietato per motivi di sicurezza nel regime detentivo speciale dell'art. 41-bis.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Considerato in diritto

1. La questione della possibilità per i detenuti ristretti nel regime detentivo speciale dell'art. 41-bis ord. pen. di ottenere, pur in mancanza di una norma esplicita che lo permetta, l'acquisto di lettori di cd e dvd musicali ad uso ricreativo è stata già portata diverse volte all'attenzione della corte di legittimità, che ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, secondo cui "ai detenuti e agli internati è consentito usare un apparecchio radio personale.

Il direttore, inoltre, può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili, per motivi di lavoro o di studio", non ponga una preclusione assoluta all'autorizzabilità dell'istanza.

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, infatti, che la disposizione dell'art. 40 "non si esprime nei termini di un esplicito e tassativo divieto, anche considerato che la possibilità di ascoltare la musica per mezzo dei cd rientra, a pieno titolo, nel contesto di quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che la Corte costituzionale individua come gli ultimi residui in cui può espandersi la libertà del detenuto" (Sez. 1, 25/06/2021, n. 29815, Giorgi, non massimata).

Le pronunce che hanno già affrontato l'argomento hanno specificato, peraltro, che ciò non significa che la relativa richiesta debba essere necessariamente accolta, perché il tema che viene in questione non è quello dell'accesso, in termini generali, ai contenuti musicali - che sarebbe comunque garantito al detenuto dalla possibilità di fruire dei brani e dei programmi musicali accessibili attraverso i media ordinari, come la televisione e la radio - ma quello, molto più limitato, della possibilità per il detenuto di compiere una scelta personalizzata, ovvero di accedere agli specifici contenuti musicali che il soggetto intenda coltivare secondo i propri interessi, non necessariamente collimanti con la contingente programmazione dei palinsesti televisivi o radiofonici dei principali canali nazionali (sempre Sez. 1, n. 29815 del 2021 cit.).

Tale interesse del detenuto a compiere una scelta musicale personalizzata è stato ritenuto non avere i caratteri del diritto soggettivo, dovendo essere bilanciato con le esigenze di controllo dell'amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertite proprio nei casi in cui il soggetto sia sottoposto al regime differenziato, e dovendo essere comparato con l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, della necessità di assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (Sez. 1, Sentenza n. 43484 del 30/09/2021, Viscido, Rv. 282213 - 01, secondo cui "in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti").

Ne consegue che, secondo questa sistematica, il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare dei lettori di compact disc per uso ricreativo, dovrebbe verificare se tale utilizzo possa comportare degli inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi sui dispositivi e alle verifiche sui supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l'utilizzo, scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari.

Ciò posto, nel caso in esame, va rilevato che all'interno della ordinanza impugnata il diritto del detenuto di scegliere la tipologia di musica da ascoltare e l'ordine in cui ascoltarla viene costruito in termini di diritto assoluto mediante un aggancio diretto all'art. 33 della Costituzione, in particolare nella parte in cui dispone che "l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento", e le esigenze di controllo dell'amministrazione penitenziaria della vita d'istituto non sono valutate in concreto alla luce delle risorse disponibili per l'amministrazione penitenziaria nella casa circondariale in cui è ristretto il detenuto, ma sono ritenute soddisfatte dalla necessità che il diritto del detenuto di ottenere cd e dvd musicali sia assolto soltanto mediante l'acquisto di prodotti con marchio SIAE sigillati che non comporterebbero un obbligo di ascolto preventivo del relativo contenuto.

Non vi è, quindi, nell'ordinanza impugnata alcun apprezzamento dell'incidenza dell'acquisto dei supporti musicali sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali che dovrebbero essere successivamente destinate al controllo su tali supporti e sui relativi dispositivi.

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/DAP avverso la ordinanza del 27/10/2020 del [OSCURATO:PERSONA] TORINOnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero, sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 27 ottobre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Torino respingeva il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia contro l'ordinanza del 26 marzo 2020 del magistrato di sorveglianza di Novara che aveva accolto il reclamo proposto ex art. 35-bis e 69 ordinamento penitenziario dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l'acquisto di un lettore di cd e dvd musicali. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'Avvocatura dello Stato, per il Ministero della Giustizia, lamentando con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la violazione degli artt. 35-bis, 41-bis, 69 ord. pen., degli artt. 14 e 40 del relativo regolamento, ed ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen., l'esercizio da parte del giudice di una potestà riservata ad organo amministrativo dello Stato. In particolare, nel ricorso si deduce che il condannato è soggetto al regime detentivo speciale dell'art. 41-bis ord. pen., che lo stesso ha chiesto l'uso del lettore cd per motivi ricreativi, che l'uso di lettori di cd portatili è ammesso nel regime detentivo ordinario soltanto per motivi di studio e lavoro mentre è del tutto vietato per motivi di sicurezza nel regime detentivo speciale dell'art. 41-bis. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. La questione della possibilità per i detenuti ristretti nel regime detentivo speciale dell'art. 41-bis ord. pen. di ottenere, pur in mancanza di una norma esplicita che lo permetta, l'acquisto di lettori di cd e dvd musicali ad uso ricreativo è stata già portata diverse volte all'attenzione della corte di legittimità, che ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, secondo cui "ai detenuti e agli internati è consentito usare un apparecchio radio personale. Il direttore, inoltre, può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili, per motivi di lavoro o di studio", non ponga una preclusione assoluta all'autorizzabilità dell'istanza. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, infatti, che la disposizione dell'art. 40 "non si esprime nei termini di un esplicito e tassativo divieto, anche considerato che la possibilità di ascoltare la musica per mezzo dei cd rientra, a pieno titolo, nel contesto di quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che la Corte costituzionale individua come gli ultimi residui in cui può espandersi la libertà del detenuto" (Sez. 1, 25/06/2021, n. 29815, Giorgi, non massimata). Le pronunce che hanno già affrontato l'argomento hanno specificato, peraltro, che ciò non significa che la relativa richiesta debba essere necessariamente accolta, perché il tema che viene in questione non è quello dell'accesso, in termini generali, ai contenuti musicali - che sarebbe comunque garantito al detenuto dalla possibilità di fruire dei brani e dei programmi musicali accessibili attraverso i media ordinari, come la televisione e la radio - ma quello, molto più limitato, della possibilità per il detenuto di compiere una scelta personalizzata, ovvero di accedere agli specifici contenuti musicali che il soggetto intenda coltivare secondo i propri interessi, non necessariamente collimanti con la contingente programmazione dei palinsesti televisivi o radiofonici dei principali canali nazionali (sempre Sez. 1, n. 29815 del 2021 cit.). Tale interesse del detenuto a compiere una scelta musicale personalizzata è stato ritenuto non avere i caratteri del diritto soggettivo, dovendo essere bilanciato con le esigenze di controllo dell'amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertite proprio nei casi in cui il soggetto sia sottoposto al regime differenziato, e dovendo essere comparato con l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, della necessità di assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (Sez. 1, Sentenza n. 43484 del 30/09/2021, Viscido, Rv. 282213 - 01, secondo cui "in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti"). Ne consegue che, secondo questa sistematica, il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare dei lettori di compact disc per uso ricreativo, dovrebbe verificare se tale utilizzo possa comportare degli inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi sui dispositivi e alle verifiche sui supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l'utilizzo, scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari. Ciò posto, nel caso in esame, va rilevato che all'interno della ordinanza impugnata il diritto del detenuto di scegliere la tipologia di musica da ascoltare e l'ordine in cui ascoltarla viene costruito in termini di diritto assoluto mediante un aggancio diretto all'art. 33 della Costituzione, in particolare nella parte in cui dispone che "l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento", e le esigenze di controllo dell'amministrazione penitenziaria della vita d'istituto non sono valutate in concreto alla luce delle risorse disponibili per l'amministrazione penitenziaria nella casa circondariale in cui è ristretto il detenuto, ma sono ritenute soddisfatte dalla necessità che il diritto del detenuto di ottenere cd e dvd musicali sia assolto soltanto mediante l'acquisto di prodotti con marchio SIAE sigillati che non comporterebbero un obbligo di ascolto preventivo del relativo contenuto. Non vi è, quindi, nell'ordinanza impugnata alcun apprezzamento dell'incidenza dell'acquisto dei supporti musicali sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali che dovrebbero essere successivamente destinate al controllo su tali supporti e sui relativi dispositivi. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale
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