Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03093/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] reitera questioni in fatto e diritto già adeguatamente trattate nella sentenza impugnata con motivazione esente da manifeste illogicità e con corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione: valutato, in particolare, che il ricorso non si confronta compiutamente con la argomentazione adottata nella sentenza impugnata dove, in relazione al disconoscimento dell'attenuante ex art. 61, primo comma, n. 6, cod. pen. (oggetto del primo dei motivi di ricorso)1si evidenzia che l'imputato ha restituito all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli quanto dovuto ma senza integrare la somma con gli interessi nel frattempo maturati; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] reitera questioni in fatto e diritto già adeguatamente trattate nella sentenza impugnata con motivazione esente da manifeste illogicità e con corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione: valutato, in particolare, che il ricorso non si confronta compiutamente con la argomentazione adottata nella sentenza impugnata dove, in relazione al disconoscimento dell'attenuante ex art. 61, primo comma, n. 6, cod. pen. (oggetto del primo dei motivi di ricorso)1si evidenzia che l'imputato ha restituito all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli quanto dovuto ma senza integrare la somma con gli interessi nel frattempo maturati; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 03093/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris