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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 41825/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE di APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa in data 21 febbraio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, per quel che qui interessa, dichiarava: [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui ai capi A) (artt. 81, 629 comma 2, 416-bis,1 cod. pen.), B) (artt. 81, 629 1comma 2, 416--bis,1 cod. pen.), C) (artt. 110, 61 n. 2), 624, 625, comma 1nn. 2) e 5) e comma 2 cod. pen.), D) (artt. 56, 61 n. 2), 110, 624, 625, comma 1 ,nn. 2) e 5) e 1 comma 2 cod. pen.), E) (artt. 56, 61 n. 2), 110, 624, 625 3comma 1) nn. 2) e 5) e comma 2 cod. pen.), F) (artt. 81, 56, 629 comma 2, 416-bis,1 cod. pen.), G) (artt. 56, 61 n. 2), 110, 624-bis comma 1 e comma 3, 625 comma 1 n. 5) cod. pen.), H) (artt. 110, 624, 625 comma 1 e comma 2 nn. 2), 5) e 7) cod. pen.), I) (artt. 56, 81 comma 2, 110, 629 comma 1 e comma 2 cod. pen.) ed L) (artt. 110, 81 comma 2, 629 comma 1 e comma 2 in relazione all'art. 628 comma 3 n. 3), 416-bis,1 cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui ai capi G) (artt. 56, 61 n. 2), 110, 624 bis comma 1 e comma 3, 625 comma 1 n. 5) cod. pen.), H) (artt. 110, 624, 625 comma 1 e comma 2 nn. 2), 5) e 7) cod. pen.) e I) (artt. 56, 81 comma 2, 110, 629 comma 1 e comma 2 cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui al capo L) (artt. 110, 81 comma 2, 629 comma 1 e comma 2 in relazione all'art. 628 comma 3 n. 3), 416 bisl cod. pen.).

2. Con sentenza del 17 ottobre 2023 la Corte d'Appello di Catanzaro, in parziale riforma della suddetta sentenza: assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli al capo L) per non aver commesso il fatto; dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo Passalacqua in ordine al reato ascrittogli al capo H) perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità e per l'effetto rideterminava la pena; dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascrittogli al capo H) perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità e per l'effetto rideterminava la pena; confermava le statuizioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso detta ultima sentenza proponevano ricorso per cassazione, con distinti atti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei rispettivi difensori, chiedendone l'annullamento.

4. [OSCURATO:PERSONA] articolava quattro motivi di doglianza.

5. Con il primo motivo deduceva violazione di legge penale e processuale, in relazione agli artt. 56, 629, 416-bis comma 1 cod. pen., 192, 546, 603 cod. proc pen., 111 Cost. con riferimento ai reati di estorsione pluriaggravata di cui ai capi A) e B), e ancora violazione del principio del ne bis in idem sostanziale nonché vizio di motivazione.

6. Assumeva, in particolare, che il giudice aveva fatto un cattivo governo dei canoni di valutazione della prova e che la motivazione della sentenza presentava evidenti illogicità, considerato che le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], già datore di lavoro del Passalacqua e dei di lui figli, che aveva riferito delle estorsioni di cui ai capi A) e B) su uno sfondo di criminalità organizzata, erano state smentite da quelle rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], oltre che dal fatto che né il Passalacqua né i suoi parenti avevano mai gravitato nell'ambito della `ndrangheta.

7. Osservava, inoltre, che il Guzzo aveva affermato di non aver mai versato somme di denaro a titolo di estorsione a soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, laddove il collaboratore Mirarchi aveva dichiarato che l'impresa del Guzzo era una fra le tante che pagavano regolarmente il "pizzo" alla `ndrangheta, e in particolare agli esponenti della famiglia di [OSCURATO:PERSONA].

8. Deduceva, ancora, che il Guzzo aveva subito gravi atti intimidatori e furti anche nel periodo in cui, secondo la propria versione, era sottoposto alla "protezione" del Passalacqua, ciò che rendeva inattendibili le sue dichiarazioni accusatorie nei confronti del ricorrente.

9. Richiamava, di poi le dichiarazioni del Guzzo nella parte in cui aveva affermato che il Passalacqua, al fine di intimidirlo, aveva evocato la figura di un parente di notevole spessore criminale, tale [OSCURATO:PERSONA]; assumeva al riguardo che l'Abruzzese non era parente del Passalacqua e che, a tenore delle dichiarazioni del collaboratore Mirarchí, l'Abruzzese era in realtà un soggetto di scarsa caratura criminale.

10. Concludeva sul punto affermando che la motivazione della sentenza impugnata non aveva superato tali evidenti discrasie.

11. Deduceva, inoltre, violazione di legge in ragione della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'esame della persona offesa Guzzo e con l'acquisizione di certificazione concernente l'esistenza o meno di una parentela fra il Passalacqua e [OSCURATO:PERSONA].

12. Con il secondo motivo di doglianza deduceva violazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 56, 624, 624-bis, 625, 629, 416- bis, comma 1, cod. pen., 192 e 546 cod. proc. pen., 111 Cost., con riferimento ai reati di furto pluriaggravato, consumati e tentati, e tentata estorsione di cui ai capi C), D), E) ed F), nonché vizio di motivazione.

13. Richiamava in proposito il contenuto della conversazione intercorsa in data 23 settembre 2020 fra il Passalacqua e tale [OSCURATO:PERSONA] per sostenere che il detto contenuto era inidoneo a costituire prova di reità a carico del ricorrente, e inoltre stigmatizzava il carattere goffo e maldestro che aveva caratterizzato le condotte di furto aventi ad oggetto alcuni automezzi in uso all'impresa dell'Urso, a fronte del fatto che il Passalacqua, in ragione del proprio lavoro, conosceva i sistemi di allarme ed era in possesso di chiavi e telecomandi delle vetture dell'azienda.

14. Quanto al tentato furto di cui al capo G) 21a difesa assumeva che gli atti posti in essere dal Passalacqua dovevano essere qualificati come meramente preparatori e pertanto non punibili, evidenziando che nel momento in cui i due pretesi correi erano stati sorpresi dagli agenti operanti nei pressi dell'abitazione della vittimafil Passalacqua si trovava lontano da essi.

15. Con il terzo motivo deduceva violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 629 cod. pen., 192 comma 2 e 546 cod. proc. pen., 111 Cost., nonché vizio di motivazione con riferimento al reato di estorsione continuata aggravata di cui al capo I), osservando che, in relazione al detto reato,non era neppure stata individuata la persona offesa, e inoltre che le conversazioni intercettate utilizzate dal giudice a fondamento della propria statuizione di condanna avevano in realtà una valenza meramente indiziaria, stante il loro contenuto generico. 16.

Con il quarto e ultimo motivo la difesa deduceva violazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 99, 61, 133 cod. pen., 546 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione con riferimento alle circostanze dei reati, alla recidiva e al trattamento sanzionatorio, assumendo, in punto di recidiva, che la Corte territoriale aveva omesso di effettuare un giudizio prognostico in merito alla futura condotta del ricorrente, essendosi limitata a fare menzione dei precedenti penali gravanti sul medesimo, e che, in punto di circostanze attenuanti generiche e dosimetria della pena, la Corte d'Appello aveva motivato in maniera insufficiente in ordine al detto beneficio e al discostamento dal minimo edittale della pena base, essendosi limitata a richiamare il disvalore penale delle condotte illecite.

17. [OSCURATO:PERSONA] articolava due motivi di doglianza.

18. Con il primo motivo deduceva violazione di legge in relazione al delitto di furto tentato di cui al capo G), assumendo che la condotta del ricorrente, meramente passiva, poteva essere qualificata al più come connivenza non punibile. .//

19. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al delitto di tentata estorsione in concorso di cui al capo I), osservando che,nel caso di specie,i1 reato era stato desunto esclusivamente da alcune conversazioni intercettate, che vedevano coinvolto anche il Veneziano, ma che non era mai stata identificata la persona offesa, così che non era stata raggiunta la piena prova della condotta ascritta all'imputato.

20. [OSCURATO:PERSONA] articolava un unico motivo con il quale deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per mancanza e illogicità, con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, assumendo al riguardo che il ricorrente aveva collaborato con la giustizia e che la motivazione della Corte territoriale, che aveva fatto esclusivo riferimento alla gravità del fatto per rigettare il richiesto beneficio, doveva essere ritenuta insufficiente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo dedotto dal Passalacqua è inammissibile. rerne›sa Va evidenziatoycome le doglianze oggetto del detto motivo di ricorso reiterino, più o meno pedissequamente, le censure già dedotte in appello; le stesse, inoltre, palesano elementi di genericità rivelando la loro manifesta infondatezza, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte territoriale - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato le contestate statuizioni.

La giurisprudenza di legittimità considera inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (v., tra le tante, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Sez. 5, n. 25559 del 15/06/2012, Pierantoni; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, p.m. in proc.

Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).

Sulla base di questi principi va esaminato l'odierno ricorso che, quanto al primo motivo dedotto dal Passalacqua, messo a confronto con l'atto di appello, rende evidente la mera reiterazione delle censure già sottoposte all'attenzione della Corte territoriale.

Quest'ultima, in particolare, con riferimento alla dedotta inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla parte offesa [OSCURATO:PERSONA] e alla assunta discrasia fra le dichiarazioni rese da quest'ultimo e quelle del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], ha osservato che "La credibilità del Guzzo non è peraltro scalfita dai furti e dal grave atto intimidatorio subiti nel periodo in cui era sottoposto alla protezione del Passa/acqua in quantb tali episodi, per come precisato dalla persona offesa, erano riconducibili a soggetti estranei al territorio catanzarese, tanto che i veicoli rubati erano stati poi rinvenuti in provincia di [OSCURATO:PERSONA] e per la bomba carta collocata nell'azienda era stato celebrato un processo a carico di tale Comito ed altri soggetti.

Per quanto concerne invece la discrasia tra il narrato del collaboratore Mira rchi [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che il Guzzo era sottoposto ad estorsione dalla criminalità organizzata di [OSCURATO:PERSONA], ed il narrato del Guzzo, che invece ha negato tale circostanza, si deve rilevare che tale effettiva divergenza tra le rispettive dichiarazioni non è idonea ad incidere sulla credibilità della persona offesa con riferimento a Passa/acqua Cosimo, sia perché attiene ad altra vicenda, sia in quanto le specifiche circostanze riferite dal Guzzo sul Passa/acqua hanno trovato piena conferma nel contenuto della conversazione intercettata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]" (v. pag. 21 della ckc sentenza impugnata); la Corte d'Appello ha anche precisatoínél corso di tale conversazione, intercorsa fra il ricorrente e la persona offesa, il primo aveva prospettato alla seconda che nel caso in cui non fossero stati riassunti nell'azienda del Guzzo i propri figli e il genero, "l'imprenditore sarebbe andato incontro a conseguenze pregiudizievoli in quanto i componenti della comunità Rom del quartiere Pistoia, di cui il Passa/acqua faceva parte, erano numerosi, mentre qualora il Guzzo avesse acconsentito ad effettuare nuovamente le assunzioni non si sarebbe verificato alcun furto nella sua azienda.

L'interlocuzione dell'8 giugno tra Guzzo e il Passa/acqua fornisce quindi piena conferma circa le modalità con cui l'imputato prospettava quella che non può considerarsi come una semplice richiesta ma una vera e propria imposizione, in maniera non dissimile dal metodo già adoperato in precedenza e descritto in ermini puntuali dalla persona offesa, il cui narrato deve pertanto ritenersi pienamente credibile" (v. pag. 20 della sentenza impugnata).

2. A fronte di tale motivazione, che, come detto, appare immune da vizi in mezu quanto ha fornito una risposta fai motivi di appello dedotti, il ricorrente non si è confrontato, riproponendo pedissequamente le doglianze già dedotta con l'atto di appello e affermando che le dichiarazioni della parte offesa non erano credibili.

3. La Corte d'Appello ha anche reso una motivazione immune da vizi in relazione alla doglianza concernente la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avente ad oggetto l'esame della parte offesa Guzzo e l'acquisizione di certificazione relativa all'eventuale rapporto di parentela intercorrente fra il Passalacqua e [OSCURATO:PERSONA], persona che la parte offesa aveva indicato come evocato dal Passalacqua quale suo parente e soggetto di notevole caratura criminale, al fine di intimidirlo.

4. In proposito la Corte territoriale, nel rigettare la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ha argomentato ritenendo la irrilevanza la circostanza oggetto della prova documentale, "ai fini della configurabilità dell'aggravante in esame, essendo sufficiente la menzione di un rapporto, anche se in ipotesi millantato, per esercitare sulla vittima una coartazione maggiormente incisiva" (v. pag. 21 della sentenza impugnata.

5. Quanto alla richiesta di assunzione della testimonianza della parte offesa, deve osservarsi che la stessa appare del tutto generica in quanto motivata esclusivamente con la assunta inattendibilità del Guzzo, argomento riguardo al quale, come detto, la Corte territoriale ha reso motivazione ampia e immune da vizi.6.

Parimenti inammissibile è il secondo motivo, concernente i reati di cui ai capo C), D), E) e G).

7. Anche tale motivo deve ritenersi meramente reiterativo delle doglianze rassegnate con l'atto di appello, rispetto alle quali, ancora una volta, la Corte territoriale ha reso adeguata risposta con motivazione immune da vizi, in particolare: - richiamando, in relazione ai furti consumati e tentati di cui ai capi C), D) ed E), le molteplici denunce della parte offesa effettuate nell'immediatezza dei fatti, la concomitanza temporale dei detti furti con il rifiuto della parte offesa di concedere al Passalacqua un ulteriore prestito in denaro e con il licenziamento dei figli e del genero dell'imputato, la già citata conversazione intercorsa in data 8 giugno 2020 tra il ricorrente e la persona offesa nel corso della quale il primo aveva rappresentato alla seconda che se avesse provveduto a riassumere i propri figli e il genero non si sarebbero più verificati furti nell'azienda, e ancora la ulteriore conversazione, intercorsa in data 23 novembre 2020 fra l'imputato e tale [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il primo aveva esplicitamente confessato di aver preso parte ai detti furti consumati e tentati (lo stralcio di interesse della conversazione intercettata è riportato a pag. 22 della sentenza impugnata); - osservando, in relazione al tentato furto in abitazione di cui al capo G), che le conversazioni intercettate avevano dato conto in maniera del tutto chiara che il ricorrente, insieme ai correi, si era recato sotto la casa del Guzzo constatando che la stessa era ancora abitata (essendo la famiglia del Guzzo in procinto di trasferirsi al mare), e inoltre nei successivi sopralluoghi aveva raccomandato ai complici di fare attenzione alle finestre, al sistema di allarme e al modo in cui sarebbe dovuto essere disattivato, e ancora aveva pianificato l'ingresso nell'abitazione ("andiamo due persone prima di lui, per suonare il campanello! Se suona il campanello e non c'è nessuno apposto!"; si tratta dello stralcio di una conversazione intercettata contenuto a pag. 24 della sentenza appellata).

8. A fronte di tale motivazione, che risulta immune da vizi, il ricorrente non si è confrontato con le argomentazioni spese dal giudice, assumendo solo genericamente e in maniera assertiva la carenza di prova dei reati contestati nonché, ancora una volta in maniera apodittica, che la condotta posta in essere dal Passalacqua in relazione al capo G) non aveva superato la soglia degli atti preparatori.

9. È inammissibile, in quanto meramente reiterativo della doglianza dedotta con l'atto di appello, anche il terzo motivo, con il quale si assume la carenza di prova della partecipazione del Passalacqua al reato di tentata estorsione di cui al capo I), riguardo al quale la Corte territoriale ha reso una motivazione immune da vizi, richiamando in particolare la conversazione intercorsa la sera del 9 luglio 2020 tra il ricorrente e i correi, che si trovavano a bordo della vettura del primo, nel corso della quale gli interlocutori avevano discusso del comune proposito di sottrarre un trattore, e richiamando altresì ulteriori successive conversazioni che davano conto del fatto che il trattore era stato effettivamente sottratto e nascosto all'interno di un capannone, e che, infine, il proprietario del trattore aveva versato la somma di euro 1.150,00 per ottenere la restituzione del mezzo. 10.A fronte di tali elementi, rassegnati in maniera puntuale dalla Corte territoriale e valutati con argomenti sufficienti, non contraddittori e non manifestamente illogici ai fini dell'affermazione della responsabilità del Passalacqua, il ricorrente non si è affatto confrontato, essendosi limitato a reiterare la doglianza contenuta nell'atto di appello con la quale aveva affermata, in maniera apodittica, che il Passalacqua era stato coinvolto solo alla fase preparatoria ma non a quella esecutiva della contestata estorsione.

11. È infine inammissibile anche il quarto e ultimo motivo dedotto dalla difesa del Passalacqua, avente ad oggetto le circostanze dei reati, la recidiva e il trattamento sanzionatorio.

12. Deve al riguardo, osservarsi che con riferimento alla recidiva vi è carenza di interesse ad impugnare, considerato che il giudice del merito, in relazione a tale circostanza, non ha applicato alcun aumento di pena, e che la motivazione resa in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche nonché alla dosimetria della pena appare immune da vizi, avendo il primo giudice, quanto al primo aspetto, richiamato la reiterazione delle condotte criminose poste in essere per un lungo arco di tempo dal ricorrente, nonché la particolare abilità e organizzazione dimostrate, e, quanto al secondo, considerato la personalità dell'imputato e la sua caratura criminale, avuto riguardo alle risultanze del certificato del casellario giudiziale, nonché la pervicacia mostrata nella realizzazione delle condotte criminose. 13.Si viene, a questo punto, a trattare dei motivi dedotti dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]. 14.11 primo motivo dedotto nell'interesse del Veneziano è inammissibile.

15. Va evidenziatWcome la doglianza reiteri, più o meno pedissequamente, la censura già dedotta in appello; la stessa, inoltre, palesa elementi di genericità rivelando la sua manifesta infondatezza, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte territoriale - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato la contestata statuizione. 16.Trovano, pertanto, applicazione nel caso di specie i principi già rassegnati in sede di trattazione del primo motivo di ricorso dedotto dalla difesa del Passalacqua.

17. Sulla base dei detti principi va esaminato l'odierno ricorso che, quanto al primo motivo dedotto dal Veneziano, messo a confronto con l'atto di appello, rende evidente la mera reiterazione della censura già sottoposta all'attenzione della Corte territoriale.

18. Quest'ultima, in particolare, ha evidenziato, con riferimento al delitto di furto tentato di cui al capo G) dell'imputazione, che il Veneziano "ha mostrato di condividere in pieno il proposito criminoso, partecipando alla condotta illecita ...", e ciò sulla scorta delle conversazioni intercettate, riportate testualmente, per stralci, a pag. 24 della sentenza impugnata, nel corso delle quali il ricorrente aveva discusso con i correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in merito modalità operative messe in atto ai fini dell'esecuzione del programmato delitto. 19.A fronte di tale motivazione, che, come detto, appare immune da vizi, il ricorrente ha riproposto pedissequamente la doglianza già dedotta con l'atto di appello, affermando apoditticamente che nella specie non sarebbe stata superata la soglia del tentativo non punibile, e rispetto alla quale la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, completa e non contraddittoria (cfr., al riguardo, Sez. 6, n. 46796 del 18/10/2023, Marzano, Rv. 285566 - 01, secondo cui, in tema di delitto tentato, anche gli atti preparatori possono - come 2,1«,,,,1. nelia - integrare gli estremi del tentativo punibile, purchélelinivoci, ossia rivelatori, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro natura ed essenza, secondo le norme di esperienza e rid quod plerumque accidit", del fine perseguito dall'agente).

20. Anche il secondo motivo dedotto dal Veneziano è inammissibile poiché, ancora una volta, meramente reiterativo della relativa doglianza dedotta con l'atto di appello, con il quale è stata dedotta la carenza di prova della partecipazione del ricorrente alla tentata estorsione di cui al capo I).

21. Rispetto a tale doglianza la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato evidenziando (pagg. 25 e 26 della sentenza appellata) che il Veneziano aveva partecipato a una discussione, intercorsa nella tarda serata del 9 luglio 2020, insieme a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - tutti soggetti che si trovavano a bordo dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA]— avente ad oggetto il furto di un trattore, e che la mattina successiva il Veneziano aveva nuovamente discusso con i correi dell'avvenuto furto del trattore: ciò che era reso evidente dal fatto che nel corso della discussione [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che quando, dopo circa due ore, il proprietario del trattore si sarebbe accorto del furto del mezzo li avrebbe contattati, nonché dal fatto che sia il Veneziano che il Berlingeri avevano anche affermato di aver dovuto faticare per spingere il trattore lungo una discesa; il Berlingeri aveva, quindi, rappresentato ai propri interlocutori che [OSCURATO:PERSONA] aveva nascosto il trattore all'interno di un capannone.

22. La Corte territoriale, ai fini della prova dell'avvenuta estorsione, aveva menzionato anche una ulteriore conversazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva informato [OSCURATO:PERSONA] del fatto che il proprietario del trattore aveva già ottenuto la restituzione del mezzo versando la somma di euro 1,150,00. 23.11 ricorrente non si è affatto confrontato con elementi, puntualmente rassegnati e valutati con argomenti che appaiono immuni da vizi, essendosi limitato a reiterare la doglianza contenuta nell'atto di appello con la quale aveva affermato, in maniera assertiva, che il Veneziano era stato coinvolto solo nella fase preparatoria ma non in quella esecutiva della contestata estorsione. 24.Si viene, infine, a trattare del ricorso del Mirarchi che deve essere ritenuto inammissibile.ea,tck Va evidenziato, al riguardo, come 'ria doglianza dedotta reiteri pedissequamente, la censura già dedotta in appello; la stessa, inoltre, palesa elementi di genericità rivelando la sua manifesta infondatezza, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte territoriale - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato la contestata statuizione.

Valgono, pertanto, in questa sede i rilievi già svolti in sede di trattazione del primo motivo dedotto dalla difesa del Passalacqua.

Sulla base dei principi già sopra rassegnati in materia va, dunque, esaminato l'odierno ricorso che, messo a confronto con l'atto di appello, rende evidente la mera reiterazione della censura già sottoposta all'attenzione della Corte territoriale.

Quest'ultima, in particolare, ha evidenziato che "nell'atto di gravame non sono stati evidenziati elementi diversi ed ulteriori rispetto al mero dato della collaborazione, in ordine al quale è già stata riconosciuta l'attenuante prevista dall'art. 416- bisl, comma 3, cod. pen., per giustificare la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego si giustifica peraltro in ragione della gravità della condotta ...".

A fronte di tale motivazione, che, come detto, appare immune da vizi, il ricorrente ha riproposto la doglianza già dedotta con l'atto di appello e rispetto alla quale la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, completa e non contraddittoria (cfr. 1 2-x Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01, secondo cui, in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato).

25. In conclusione, alla stregua dei rilievi fin qui rassegnati tutti i ricorsi devono, dunque, essere dichiarati inammissibili.

I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE di APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 21 febbraio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, per quel che qui interessa, dichiarava: [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui ai capi A) (artt. 81, 629 comma 2, 416-bis,1 cod. pen.), B) (artt. 81, 629 1comma 2, 416--bis,1 cod. pen.), C) (artt. 110, 61 n. 2), 624, 625, comma 1nn. 2) e 5) e comma 2 cod. pen.), D) (artt. 56, 61 n. 2), 110, 624, 625, comma 1 ,nn. 2) e 5) e 1 comma 2 cod. pen.), E) (artt. 56, 61 n. 2), 110, 624, 625 3comma 1) nn. 2) e 5) e comma 2 cod. pen.), F) (artt. 81, 56, 629 comma 2, 416-bis,1 cod. pen.), G) (artt. 56, 61 n. 2), 110, 624-bis comma 1 e comma 3, 625 comma 1 n. 5) cod. pen.), H) (artt. 110, 624, 625 comma 1 e comma 2 nn. 2), 5) e 7) cod. pen.), I) (artt. 56, 81 comma 2, 110, 629 comma 1 e comma 2 cod. pen.) ed L) (artt. 110, 81 comma 2, 629 comma 1 e comma 2 in relazione all'art. 628 comma 3 n. 3), 416-bis,1 cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui ai capi G) (artt. 56, 61 n. 2), 110, 624 bis comma 1 e comma 3, 625 comma 1 n. 5) cod. pen.), H) (artt. 110, 624, 625 comma 1 e comma 2 nn. 2), 5) e 7) cod. pen.) e I) (artt. 56, 81 comma 2, 110, 629 comma 1 e comma 2 cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui al capo L) (artt. 110, 81 comma 2, 629 comma 1 e comma 2 in relazione all'art. 628 comma 3 n. 3), 416 bisl cod. pen.). 2. Con sentenza del 17 ottobre 2023 la Corte d'Appello di Catanzaro, in parziale riforma della suddetta sentenza: assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli al capo L) per non aver commesso il fatto; dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo Passalacqua in ordine al reato ascrittogli al capo H) perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità e per l'effetto rideterminava la pena; dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascrittogli al capo H) perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità e per l'effetto rideterminava la pena; confermava le statuizioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso detta ultima sentenza proponevano ricorso per cassazione, con distinti atti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei rispettivi difensori, chiedendone l'annullamento. 4. [OSCURATO:PERSONA] articolava quattro motivi di doglianza. 5. Con il primo motivo deduceva violazione di legge penale e processuale, in relazione agli artt. 56, 629, 416-bis comma 1 cod. pen., 192, 546, 603 cod. proc pen., 111 Cost. con riferimento ai reati di estorsione pluriaggravata di cui ai capi A) e B), e ancora violazione del principio del ne bis in idem sostanziale nonché vizio di motivazione. 6. Assumeva, in particolare, che il giudice aveva fatto un cattivo governo dei canoni di valutazione della prova e che la motivazione della sentenza presentava evidenti illogicità, considerato che le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], già datore di lavoro del Passalacqua e dei di lui figli, che aveva riferito delle estorsioni di cui ai capi A) e B) su uno sfondo di criminalità organizzata, erano state smentite da quelle rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], oltre che dal fatto che né il Passalacqua né i suoi parenti avevano mai gravitato nell'ambito della `ndrangheta. 7. Osservava, inoltre, che il Guzzo aveva affermato di non aver mai versato somme di denaro a titolo di estorsione a soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, laddove il collaboratore Mirarchi aveva dichiarato che l'impresa del Guzzo era una fra le tante che pagavano regolarmente il "pizzo" alla `ndrangheta, e in particolare agli esponenti della famiglia di [OSCURATO:PERSONA]. 8. Deduceva, ancora, che il Guzzo aveva subito gravi atti intimidatori e furti anche nel periodo in cui, secondo la propria versione, era sottoposto alla "protezione" del Passalacqua, ciò che rendeva inattendibili le sue dichiarazioni accusatorie nei confronti del ricorrente. 9. Richiamava, di poi le dichiarazioni del Guzzo nella parte in cui aveva affermato che il Passalacqua, al fine di intimidirlo, aveva evocato la figura di un parente di notevole spessore criminale, tale [OSCURATO:PERSONA]; assumeva al riguardo che l'Abruzzese non era parente del Passalacqua e che, a tenore delle dichiarazioni del collaboratore Mirarchí, l'Abruzzese era in realtà un soggetto di scarsa caratura criminale. 10. Concludeva sul punto affermando che la motivazione della sentenza impugnata non aveva superato tali evidenti discrasie. 11. Deduceva, inoltre, violazione di legge in ragione della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'esame della persona offesa Guzzo e con l'acquisizione di certificazione concernente l'esistenza o meno di una parentela fra il Passalacqua e [OSCURATO:PERSONA]. 12. Con il secondo motivo di doglianza deduceva violazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 56, 624, 624-bis, 625, 629, 416- bis, comma 1, cod. pen., 192 e 546 cod. proc. pen., 111 Cost., con riferimento ai reati di furto pluriaggravato, consumati e tentati, e tentata estorsione di cui ai capi C), D), E) ed F), nonché vizio di motivazione. 13. Richiamava in proposito il contenuto della conversazione intercorsa in data 23 settembre 2020 fra il Passalacqua e tale [OSCURATO:PERSONA] per sostenere che il detto contenuto era inidoneo a costituire prova di reità a carico del ricorrente, e inoltre stigmatizzava il carattere goffo e maldestro che aveva caratterizzato le condotte di furto aventi ad oggetto alcuni automezzi in uso all'impresa dell'Urso, a fronte del fatto che il Passalacqua, in ragione del proprio lavoro, conosceva i sistemi di allarme ed era in possesso di chiavi e telecomandi delle vetture dell'azienda. 14. Quanto al tentato furto di cui al capo G) 21a difesa assumeva che gli atti posti in essere dal Passalacqua dovevano essere qualificati come meramente preparatori e pertanto non punibili, evidenziando che nel momento in cui i due pretesi correi erano stati sorpresi dagli agenti operanti nei pressi dell'abitazione della vittimafil Passalacqua si trovava lontano da essi. 15. Con il terzo motivo deduceva violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 629 cod. pen., 192 comma 2 e 546 cod. proc. pen., 111 Cost., nonché vizio di motivazione con riferimento al reato di estorsione continuata aggravata di cui al capo I), osservando che, in relazione al detto reato,non era neppure stata individuata la persona offesa, e inoltre che le conversazioni intercettate utilizzate dal giudice a fondamento della propria statuizione di condanna avevano in realtà una valenza meramente indiziaria, stante il loro contenuto generico. 16. Con il quarto e ultimo motivo la difesa deduceva violazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 99, 61, 133 cod. pen., 546 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione con riferimento alle circostanze dei reati, alla recidiva e al trattamento sanzionatorio, assumendo, in punto di recidiva, che la Corte territoriale aveva omesso di effettuare un giudizio prognostico in merito alla futura condotta del ricorrente, essendosi limitata a fare menzione dei precedenti penali gravanti sul medesimo, e che, in punto di circostanze attenuanti generiche e dosimetria della pena, la Corte d'Appello aveva motivato in maniera insufficiente in ordine al detto beneficio e al discostamento dal minimo edittale della pena base, essendosi limitata a richiamare il disvalore penale delle condotte illecite. 17. [OSCURATO:PERSONA] articolava due motivi di doglianza. 18. Con il primo motivo deduceva violazione di legge in relazione al delitto di furto tentato di cui al capo G), assumendo che la condotta del ricorrente, meramente passiva, poteva essere qualificata al più come connivenza non punibile. .// 19. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al delitto di tentata estorsione in concorso di cui al capo I), osservando che,nel caso di specie,i1 reato era stato desunto esclusivamente da alcune conversazioni intercettate, che vedevano coinvolto anche il Veneziano, ma che non era mai stata identificata la persona offesa, così che non era stata raggiunta la piena prova della condotta ascritta all'imputato. 20. [OSCURATO:PERSONA] articolava un unico motivo con il quale deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per mancanza e illogicità, con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, assumendo al riguardo che il ricorrente aveva collaborato con la giustizia e che la motivazione della Corte territoriale, che aveva fatto esclusivo riferimento alla gravità del fatto per rigettare il richiesto beneficio, doveva essere ritenuta insufficiente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo dedotto dal Passalacqua è inammissibile. rerne›sa Va evidenziatoycome le doglianze oggetto del detto motivo di ricorso reiterino, più o meno pedissequamente, le censure già dedotte in appello; le stesse, inoltre, palesano elementi di genericità rivelando la loro manifesta infondatezza, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte territoriale - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato le contestate statuizioni. La giurisprudenza di legittimità considera inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (v., tra le tante, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Sez. 5, n. 25559 del 15/06/2012, Pierantoni; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, p.m. in proc. Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). Sulla base di questi principi va esaminato l'odierno ricorso che, quanto al primo motivo dedotto dal Passalacqua, messo a confronto con l'atto di appello, rende evidente la mera reiterazione delle censure già sottoposte all'attenzione della Corte territoriale. Quest'ultima, in particolare, con riferimento alla dedotta inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla parte offesa [OSCURATO:PERSONA] e alla assunta discrasia fra le dichiarazioni rese da quest'ultimo e quelle del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], ha osservato che "La credibilità del Guzzo non è peraltro scalfita dai furti e dal grave atto intimidatorio subiti nel periodo in cui era sottoposto alla protezione del Passa/acqua in quantb tali episodi, per come precisato dalla persona offesa, erano riconducibili a soggetti estranei al territorio catanzarese, tanto che i veicoli rubati erano stati poi rinvenuti in provincia di [OSCURATO:PERSONA] e per la bomba carta collocata nell'azienda era stato celebrato un processo a carico di tale Comito ed altri soggetti. Per quanto concerne invece la discrasia tra il narrato del collaboratore Mira rchi [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che il Guzzo era sottoposto ad estorsione dalla criminalità organizzata di [OSCURATO:PERSONA], ed il narrato del Guzzo, che invece ha negato tale circostanza, si deve rilevare che tale effettiva divergenza tra le rispettive dichiarazioni non è idonea ad incidere sulla credibilità della persona offesa con riferimento a Passa/acqua Cosimo, sia perché attiene ad altra vicenda, sia in quanto le specifiche circostanze riferite dal Guzzo sul Passa/acqua hanno trovato piena conferma nel contenuto della conversazione intercettata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]" (v. pag. 21 della ckc sentenza impugnata); la Corte d'Appello ha anche precisatoínél corso di tale conversazione, intercorsa fra il ricorrente e la persona offesa, il primo aveva prospettato alla seconda che nel caso in cui non fossero stati riassunti nell'azienda del Guzzo i propri figli e il genero, "l'imprenditore sarebbe andato incontro a conseguenze pregiudizievoli in quanto i componenti della comunità Rom del quartiere Pistoia, di cui il Passa/acqua faceva parte, erano numerosi, mentre qualora il Guzzo avesse acconsentito ad effettuare nuovamente le assunzioni non si sarebbe verificato alcun furto nella sua azienda. L'interlocuzione dell'8 giugno tra Guzzo e il Passa/acqua fornisce quindi piena conferma circa le modalità con cui l'imputato prospettava quella che non può considerarsi come una semplice richiesta ma una vera e propria imposizione, in maniera non dissimile dal metodo già adoperato in precedenza e descritto in ermini puntuali dalla persona offesa, il cui narrato deve pertanto ritenersi pienamente credibile" (v. pag. 20 della sentenza impugnata). 2. A fronte di tale motivazione, che, come detto, appare immune da vizi in mezu quanto ha fornito una risposta fai motivi di appello dedotti, il ricorrente non si è confrontato, riproponendo pedissequamente le doglianze già dedotta con l'atto di appello e affermando che le dichiarazioni della parte offesa non erano credibili. 3. La Corte d'Appello ha anche reso una motivazione immune da vizi in relazione alla doglianza concernente la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avente ad oggetto l'esame della parte offesa Guzzo e l'acquisizione di certificazione relativa all'eventuale rapporto di parentela intercorrente fra il Passalacqua e [OSCURATO:PERSONA], persona che la parte offesa aveva indicato come evocato dal Passalacqua quale suo parente e soggetto di notevole caratura criminale, al fine di intimidirlo. 4. In proposito la Corte territoriale, nel rigettare la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ha argomentato ritenendo la irrilevanza la circostanza oggetto della prova documentale, "ai fini della configurabilità dell'aggravante in esame, essendo sufficiente la menzione di un rapporto, anche se in ipotesi millantato, per esercitare sulla vittima una coartazione maggiormente incisiva" (v. pag. 21 della sentenza impugnata. 5. Quanto alla richiesta di assunzione della testimonianza della parte offesa, deve osservarsi che la stessa appare del tutto generica in quanto motivata esclusivamente con la assunta inattendibilità del Guzzo, argomento riguardo al quale, come detto, la Corte territoriale ha reso motivazione ampia e immune da vizi.6. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, concernente i reati di cui ai capo C), D), E) e G). 7. Anche tale motivo deve ritenersi meramente reiterativo delle doglianze rassegnate con l'atto di appello, rispetto alle quali, ancora una volta, la Corte territoriale ha reso adeguata risposta con motivazione immune da vizi, in particolare: - richiamando, in relazione ai furti consumati e tentati di cui ai capi C), D) ed E), le molteplici denunce della parte offesa effettuate nell'immediatezza dei fatti, la concomitanza temporale dei detti furti con il rifiuto della parte offesa di concedere al Passalacqua un ulteriore prestito in denaro e con il licenziamento dei figli e del genero dell'imputato, la già citata conversazione intercorsa in data 8 giugno 2020 tra il ricorrente e la persona offesa nel corso della quale il primo aveva rappresentato alla seconda che se avesse provveduto a riassumere i propri figli e il genero non si sarebbero più verificati furti nell'azienda, e ancora la ulteriore conversazione, intercorsa in data 23 novembre 2020 fra l'imputato e tale [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il primo aveva esplicitamente confessato di aver preso parte ai detti furti consumati e tentati (lo stralcio di interesse della conversazione intercettata è riportato a pag. 22 della sentenza impugnata); - osservando, in relazione al tentato furto in abitazione di cui al capo G), che le conversazioni intercettate avevano dato conto in maniera del tutto chiara che il ricorrente, insieme ai correi, si era recato sotto la casa del Guzzo constatando che la stessa era ancora abitata (essendo la famiglia del Guzzo in procinto di trasferirsi al mare), e inoltre nei successivi sopralluoghi aveva raccomandato ai complici di fare attenzione alle finestre, al sistema di allarme e al modo in cui sarebbe dovuto essere disattivato, e ancora aveva pianificato l'ingresso nell'abitazione ("andiamo due persone prima di lui, per suonare il campanello! Se suona il campanello e non c'è nessuno apposto!"; si tratta dello stralcio di una conversazione intercettata contenuto a pag. 24 della sentenza appellata). 8. A fronte di tale motivazione, che risulta immune da vizi, il ricorrente non si è confrontato con le argomentazioni spese dal giudice, assumendo solo genericamente e in maniera assertiva la carenza di prova dei reati contestati nonché, ancora una volta in maniera apodittica, che la condotta posta in essere dal Passalacqua in relazione al capo G) non aveva superato la soglia degli atti preparatori. 9. È inammissibile, in quanto meramente reiterativo della doglianza dedotta con l'atto di appello, anche il terzo motivo, con il quale si assume la carenza di prova della partecipazione del Passalacqua al reato di tentata estorsione di cui al capo I), riguardo al quale la Corte territoriale ha reso una motivazione immune da vizi, richiamando in particolare la conversazione intercorsa la sera del 9 luglio 2020 tra il ricorrente e i correi, che si trovavano a bordo della vettura del primo, nel corso della quale gli interlocutori avevano discusso del comune proposito di sottrarre un trattore, e richiamando altresì ulteriori successive conversazioni che davano conto del fatto che il trattore era stato effettivamente sottratto e nascosto all'interno di un capannone, e che, infine, il proprietario del trattore aveva versato la somma di euro 1.150,00 per ottenere la restituzione del mezzo. 10.A fronte di tali elementi, rassegnati in maniera puntuale dalla Corte territoriale e valutati con argomenti sufficienti, non contraddittori e non manifestamente illogici ai fini dell'affermazione della responsabilità del Passalacqua, il ricorrente non si è affatto confrontato, essendosi limitato a reiterare la doglianza contenuta nell'atto di appello con la quale aveva affermata, in maniera apodittica, che il Passalacqua era stato coinvolto solo alla fase preparatoria ma non a quella esecutiva della contestata estorsione. 11. È infine inammissibile anche il quarto e ultimo motivo dedotto dalla difesa del Passalacqua, avente ad oggetto le circostanze dei reati, la recidiva e il trattamento sanzionatorio. 12. Deve al riguardo, osservarsi che con riferimento alla recidiva vi è carenza di interesse ad impugnare, considerato che il giudice del merito, in relazione a tale circostanza, non ha applicato alcun aumento di pena, e che la motivazione resa in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche nonché alla dosimetria della pena appare immune da vizi, avendo il primo giudice, quanto al primo aspetto, richiamato la reiterazione delle condotte criminose poste in essere per un lungo arco di tempo dal ricorrente, nonché la particolare abilità e organizzazione dimostrate, e, quanto al secondo, considerato la personalità dell'imputato e la sua caratura criminale, avuto riguardo alle risultanze del certificato del casellario giudiziale, nonché la pervicacia mostrata nella realizzazione delle condotte criminose. 13.Si viene, a questo punto, a trattare dei motivi dedotti dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]. 14.11 primo motivo dedotto nell'interesse del Veneziano è inammissibile. 15. Va evidenziatWcome la doglianza reiteri, più o meno pedissequamente, la censura già dedotta in appello; la stessa, inoltre, palesa elementi di genericità rivelando la sua manifesta infondatezza, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte territoriale - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato la contestata statuizione. 16.Trovano, pertanto, applicazione nel caso di specie i principi già rassegnati in sede di trattazione del primo motivo di ricorso dedotto dalla difesa del Passalacqua. 17. Sulla base dei detti principi va esaminato l'odierno ricorso che, quanto al primo motivo dedotto dal Veneziano, messo a confronto con l'atto di appello, rende evidente la mera reiterazione della censura già sottoposta all'attenzione della Corte territoriale. 18. Quest'ultima, in particolare, ha evidenziato, con riferimento al delitto di furto tentato di cui al capo G) dell'imputazione, che il Veneziano "ha mostrato di condividere in pieno il proposito criminoso, partecipando alla condotta illecita ...", e ciò sulla scorta delle conversazioni intercettate, riportate testualmente, per stralci, a pag. 24 della sentenza impugnata, nel corso delle quali il ricorrente aveva discusso con i correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in merito modalità operative messe in atto ai fini dell'esecuzione del programmato delitto. 19.A fronte di tale motivazione, che, come detto, appare immune da vizi, il ricorrente ha riproposto pedissequamente la doglianza già dedotta con l'atto di appello, affermando apoditticamente che nella specie non sarebbe stata superata la soglia del tentativo non punibile, e rispetto alla quale la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, completa e non contraddittoria (cfr., al riguardo, Sez. 6, n. 46796 del 18/10/2023, Marzano, Rv. 285566 - 01, secondo cui, in tema di delitto tentato, anche gli atti preparatori possono - come 2,1«,,,,1. nelia - integrare gli estremi del tentativo punibile, purchélelinivoci, ossia rivelatori, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro natura ed essenza, secondo le norme di esperienza e rid quod plerumque accidit", del fine perseguito dall'agente). 20. Anche il secondo motivo dedotto dal Veneziano è inammissibile poiché, ancora una volta, meramente reiterativo della relativa doglianza dedotta con l'atto di appello, con il quale è stata dedotta la carenza di prova della partecipazione del ricorrente alla tentata estorsione di cui al capo I). 21. Rispetto a tale doglianza la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato evidenziando (pagg. 25 e 26 della sentenza appellata) che il Veneziano aveva partecipato a una discussione, intercorsa nella tarda serata del 9 luglio 2020, insieme a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - tutti soggetti che si trovavano a bordo dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA]— avente ad oggetto il furto di un trattore, e che la mattina successiva il Veneziano aveva nuovamente discusso con i correi dell'avvenuto furto del trattore: ciò che era reso evidente dal fatto che nel corso della discussione [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che quando, dopo circa due ore, il proprietario del trattore si sarebbe accorto del furto del mezzo li avrebbe contattati, nonché dal fatto che sia il Veneziano che il Berlingeri avevano anche affermato di aver dovuto faticare per spingere il trattore lungo una discesa; il Berlingeri aveva, quindi, rappresentato ai propri interlocutori che [OSCURATO:PERSONA] aveva nascosto il trattore all'interno di un capannone. 22. La Corte territoriale, ai fini della prova dell'avvenuta estorsione, aveva menzionato anche una ulteriore conversazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva informato [OSCURATO:PERSONA] del fatto che il proprietario del trattore aveva già ottenuto la restituzione del mezzo versando la somma di euro 1,150,00. 23.11 ricorrente non si è affatto confrontato con elementi, puntualmente rassegnati e valutati con argomenti che appaiono immuni da vizi, essendosi limitato a reiterare la doglianza contenuta nell'atto di appello con la quale aveva affermato, in maniera assertiva, che il Veneziano era stato coinvolto solo nella fase preparatoria ma non in quella esecutiva della contestata estorsione. 24.Si viene, infine, a trattare del ricorso del Mirarchi che deve essere ritenuto inammissibile.ea,tck Va evidenziato, al riguardo, come 'ria doglianza dedotta reiteri pedissequamente, la censura già dedotta in appello; la stessa, inoltre, palesa elementi di genericità rivelando la sua manifesta infondatezza, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte territoriale - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato la contestata statuizione. Valgono, pertanto, in questa sede i rilievi già svolti in sede di trattazione del primo motivo dedotto dalla difesa del Passalacqua. Sulla base dei principi già sopra rassegnati in materia va, dunque, esaminato l'odierno ricorso che, messo a confronto con l'atto di appello, rende evidente la mera reiterazione della censura già sottoposta all'attenzione della Corte territoriale. Quest'ultima, in particolare, ha evidenziato che "nell'atto di gravame non sono stati evidenziati elementi diversi ed ulteriori rispetto al mero dato della collaborazione, in ordine al quale è già stata riconosciuta l'attenuante prevista dall'art. 416- bisl, comma 3, cod. pen., per giustificare la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego si giustifica peraltro in ragione della gravità della condotta ...". A fronte di tale motivazione, che, come detto, appare immune da vizi, il ricorrente ha riproposto la doglianza già dedotta con l'atto di appello e rispetto alla quale la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, completa e non contraddittoria (cfr. 1 2-x Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01, secondo cui, in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato). 25. In conclusione, alla stregua dei rilievi fin qui rassegnati tutti i ricorsi devono, dunque, essere dichiarati inammissibili. I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di in
Sentenza Cassazione n. 41825/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris