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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17171/2026

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ex lege dall’Avvocatura generaledello Stato– ricorrente –[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Mautone del foro di Avellino, giusta procura speciale in atti-controricorrente –avverso la sentenza n. 6412/02/24 depositata il 12/11/2024,notificata in data 13/11/2024, resa dalla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Campania, sezione distaccata diSalerno;udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI;1. [OSCURATO:PERSONA], titolare di omonima ditta individuale con sedein Sant’Angelo a Scala (AV), esercente attività di lavori generalidi costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile (codiceNumero registro generale 26216/2024Numero sezionale 3884/2026Numero di raccolta generale 17171/2026Data pubblicazione 01/06/2026perduto:- istanza di contributo a fondo perduto di cui all’art. 25del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, recante “Misure urgentiin materia di salute, sostegno al lavoro e dell’economia, nonchédi politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica daCovid 19” (cd. decreto Rilancio), protocollo richiesta200710415504736700000001.

L’istanza veniva accolta ed ilcontributo di € 1.000,00 accreditato sul c/c indicato dallarichiedente in data 23.07.2020 (doc. 9-10-11); - istanza dicontributo ex art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 (cd.decreto Sostegni), protocollo richiesta210330364410796860000001.

Anche tale istanza veniva accoltaed il contributo di € 21.819,00 accreditato in data 09.04.2021(doc. 9-10-11); - istanza di contributo ex art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 (cd. decreto Sostegni bis),protocollo richiesta 210330364410796860000001.

Anche taleistanza era accolta ed il contributo di € 21.819,00 accreditato indata 24.06.2021 (doc. 9-10-11).2. [OSCURATO:PERSONA] di Avellino – Ufficio controlli, a seguitodi controlli effettuati a posteriori, notificava a [OSCURATO:PERSONA], indata [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’atto di recupero crediti TFKCR0200047/21,con il quale recuperava detti contributi a fondo perduto nonspettanti, in quanto l’impresa risultava destinataria di“informazione antimafia interdittiva” emessa dalla Prefettura diAvellino, prot. 12276/18/12 A.1/ area I del 12.04.2019,successivamente confermata (doc. 12).3.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino, consentenza n. 592/03/2023 depositata in data 15/06/2023,rigettava il ricorso, compensando le spese di lite, affermando:«Ritiene il Collegio che il proposto ricorso sia infondato e debbaessere respinto.

Premesso che la motivazione del provvedimentoNumero registro generale 26216/2024Numero sezionale 3884/2026Numero di raccolta generale 17171/2026Data pubblicazione 01/06/2026di recupero è chiara e sufficiente, tanto che il beneficiarioricorrente ha tempestivamente e compiutamente individuato ilcorretto thema decidendum, deve affermarsi l’inesistenzadell’obbligo di allegazione al provvedimento amministrativi dialtri atti presupposti già noti al destinatario.

Nel merito è pacificoche la normativa emergenziale non prevede contributi a favoredei destinatari di interdittive antimafia, a prescindere dalla lorodefinitività, atteso che l’art.67 D.lgs. 159/2011 si riferiscetestualmente alle misure di prevenzione antimafia personali ereali, quali la sorveglianza speciale e il sequestro, e non aiprovvedimenti cautelari rivolti ad evitare qualsiasi rapporto traimprese sospettate di collusione con le organizzazioni criminali etutti gli enti pubblici.

Essendo incontestata la mancata revocadella interdittiva notificata al [OSCURATO:PERSONA], era doveroso l’impugnato4.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, accoglieva invece l’appello del contribuente,affermando, per quel che qui ancora d’interesse, che “Nel merito,invece, l’appello risulta fondato alla luce della specifica normativadi settore.

La regolarità antimafia, infatti, non costituisce ilpresupposto imprescindibile per l’erogazione dei contributi ol’ammissione ai finanziamenti o il riconoscimento del creditod’imposta, previsti dalla legislazione emergenziale COVID

19. Lepreclusioni all’ammissione sono infatti sancite dall’articolo 67 delDLGS n. 159/2011, il quale presuppone però un provvedimentodefinitivo di applicazione di una misura di prevenzione. (c.f.r., frale altre, Cassazione penale n. 49124/2022).Nel provvedimentoimpugnato, d’altra parte, viene richiamato esclusivamente l’art.67, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 159/2011, il qualetestualmente prevede che “Le persone alle quali sia stataNumero registro generale 26216/2024Numero sezionale 3884/2026Numero di raccolta generale 17171/2026Data pubblicazione 01/06/2026applicata con provvedimento definitivo una delle misure diprevenzione previste dal Libro I, titolo I, capo II non possonoottenere: (…) g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati edaltre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici odelle Comunità europee, per lo svolgimento di attivitàimprenditoriali”.

Ha ragione, pertanto, l’appellante nel sostenereche non avendo la misura di prevenzione carattere definitivo,l’amministrazione non può dare luogo alla ripetizione.

Il giudicedi primo grado in proposito ha sostenuto che non è questa lanorma che nella fattispecie viene in considerazione, riguardandola stessa misure interdittive personali.

Occorre, tuttavia,evidenziare che, da un lato, questa è l’unica norma che vienerichiamata nel provvedimento e, dall’altro lato, la sentenzaimpugnata non indica quale sia la norma che precluderebbel’erogazione del contributo e/o ne legittimerebbe la ripetizione.In definitiva l’appello deve essere accolto; la particolarità dellaquestione di diritto affrontata giustifica la compensazione dellespese anche di questo grado.».5.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazioneaffidato ad un unico motivo.6. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.7.

E’ stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], inprossimità della quale il controricorrente ha depositato memoriaillustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo ed unico motivo, rubricato «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 25, commi 9 e 12, D.L. 34/2020, dell’art. 1,comma 9, DL 41/2021, dell’art. 1, comma 3, DL 73/2021 e degliartt. 67, 83, 84 e 92 D.lgs. 159/2011, in relazione all’art. 360,Numero registro generale 26216/2024Numero sezionale 3884/2026Numero di raccolta generale 17171/2026Data pubblicazione 01/06/2026comma 1, n. 3 c.p.c.», la ricorrente assume che il giudice disecondo grado ha invero completamente travisato il fondamentogiuridico dell’atto di recupero di credito, ritenendo di individuarlonella misura di prevenzione patrimoniale di cui all’art. 67 D.lgs.159/2011, laddove invece la motivazione del provvedimento faespresso riferimento alle verifiche antimafia di cui ai successiviartt. 83 e ss.

Come già esplicitato nei gradi di merito (v. pag. 6 ess. controdeduzioni di secondo grado), l’art. 25 del decreto-legge19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto un contributo a fondoperduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate edestinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica“Covid-19”.

I successivi decreti n. 41 e n. 73/2011 avevanoprorogato la misura con innalzamento dell’importo erogabilesenza tuttavia modificare i connotati della misura.

Con le circolaridella [OSCURATO:PERSONA] n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/Edel 21 luglio 2020 e n. 5/E del 14 maggio 2021, sono stati fornitichiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto.In particolare, la circolare n. 15/E del 2020, al paragrafo 6, hachiarito che “In considerazione dell’urgenza connessa allasituazione emergenziale, il contributo è concesso sottocondizione risolutiva” e alle pagg. 20-21 si è precisato che “Ai finidei controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazionicriminali, disciplinati da apposito protocollo d'intesa perl’attuazione di procedure semplificate sottoscritto tra il Ministerodell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenziadelle entrate, dovesse emergere l’esistenza di cause ostative,l’Agenzia delle entrate procede al recupero del contributo ai sensidel successivo comma 12 [dell’art. 25 DL 34/2020, ndr].Qualora, anche a seguito del mancato superamento della verificaNumero registro generale 26216/2024Numero sezionale 3884/2026Numero di raccolta generale 17171/2026Data pubblicazione 01/06/2026antimafia, il contributo sia, in tutto o in parte, non spettante,l’Agenzia delle entrate provvede al suo recupero sulla base delledisposizioni normative sopra descritte.”.

Pertanto, il buon esitodell’operazione di erogazione del contributo era condizionato nonsoltanto al controllo dei dati fiscali dichiarati dagli interessati,effettuato ai sensi degli artt. 31 e seguenti del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, ma anchealle verifiche antimafia, in coerenza con le previsioni di leggevigenti, che la sentenza di secondo grado aveva completamenteobliterato di considerare: gli artt. 67, 83 e 92 D.lgs. 159/2011, acui la circolare n. 15/E/2020 evidentemente allude nel rimandarealla necessità di compiere le verifiche antimafia.

Invero, per unverso, l’art. 67, rubricato “Effetti delle misure di prevenzione,prevede, al comma 1, che «Le persone alle quali sia stataapplicata con provvedimento definitivo una delle misure diprevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possonoottenere: […] g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati edaltre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici odelle Comunità europee, per lo svolgimento di attivitàimprenditoriali; […]» sembra effettivamente condizionare, al di làdella possibile deroga prevista al comma 2, l’efficacia ostativadella misura di prevenzione alla sua intervenuta definitività(intesa come consumazione degli ordinari mezzi di impugnazionee salva la possibilità di revoca in epoca successiva).

Tuttavia, peraltro verso, l’art. 83 del medesimo codice delle leggi antimafiaprevede espressamente che «1.

Le pubbliche amministrazioni egli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, glienti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e lesocietà o imprese comunque controllate dallo Stato o da altroNumero registro generale 26216/2024Numero sezionale 3884/2026Numero di raccolta generale 17171/2026Data pubblicazione 01/06/2026ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizipubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cuiall’articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare icontratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniturepubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimentiindicati nell’articolo 67.” Tra i controlli da effettuarsi a posterioriper poter confermare l’erogazione dei contributi a fondo perdutorichiesti è dunque previsto anche il superamento della verificaantimafia, per la prevenzione dei tentativi di infiltrazionicriminali, disciplinati da apposito protocollo d’intesa perl’attuazione di procedure semplificate sottoscritto tra il Ministerodell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenziadelle Entrate.

Del resto, la superiore conclusione apparirebbeconfermata anche dalla normativa di legge che disciplinal’erogazione del contributo a fondo perduto.2.

Sostiene il difensore del controricorrente che la misuradell’interdittiva antimafia non era ancora definitiva, in quantovero è che in data 11 agosto 2021 è stato reso provvedimento diconferma dell’informazione antimafia interdittiva prot. n.12281/18712.A.1/Area del 12.4.2019, reso dal Ministerodell’[OSCURATO:PERSONA] UTG Prefettura di Avellino, ma ilprovvedimento era stato oggetto di ricorso amministrativoinnanzi al [OSCURATO:PERSONA] per la Campania,fissato per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.1.

Tuttavia, nella successiva memoria illustrativa, ha inveceaffermato che il proprio assistito non ha mai presentato ricorso alT.A.R.

Campania, ma solo, in epoca imprecisata (“a distanza dianni”), un’istanza di riesame in autotutela al Prefetto, allo stato asuo dire ancora non esitata.3.

Tanto premesso, il ricorso è fondato per le ragioni cheNumero registro generale 26216/2024Numero sezionale 3884/2026Numero di raccolta generale 17171/2026Data pubblicazione 01/06/2026seguono.3.1.

L’art. 25 del D.L. 34/2020 (c.d.

“Decreto Rilancio”), prevede,al comma 8, che “Al fine di ottenere il contributo a fondoperduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in viatelematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazionedella sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi.L'istanza può essere presentata, per conto del soggettointeressato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3,comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenziadelle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica.

L'istanzadeve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avviodella procedura telematica per la presentazione della stessa,come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenziadelle entrate, di cui al comma 10.”3.2.

Il successivo comma 9 dispone che “L'istanza di cui alcomma 8 contiene anche l'autocertificazione che i soggettirichiedenti, nonchè i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2,del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovanonelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimodecreto legislativo n. 159 del 2011.

Per la prevenzione deitentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesasottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economiae delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono disciplinati icontrolli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del2011, anche attraverso procedure semplificate ferma restando, aifini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo,l'applicabilità' dell'art. 92, commi 3 e seguenti, del citato decretolegislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenzaconnessa alla situazione emergenziale.

Qualora dai riscontri diNumero registro generale 26216/2024Numero sezionale 3884/2026Numero di raccolta generale 17171/2026Data pubblicazione 01/06/2026cui al periodo precedente emerga la sussistenza di causeostative, l'Agenzia delle entrate procede alle attività' di recuperodel contributo ai sensi del successivo comma 12.

Colui che harilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è punito conla reclusione da due anni a sei anni.

In caso di avvenutaerogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codicepenale.

L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanzastipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione,con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cuial comma 8, nonché di quelli relativi ai contributi erogati, per leautonome attività' di polizia economico-finanziaria di cuial decreto legislativo n. 68 del 2001.”3.3.

Il successivo comma 12 statuisce poi che “Per le successiveseguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 600.

Qualora il contributo sia in tutto o inparte non spettante, anche a seguito del mancato superamentodella verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera ilcontributo non spettante, irrogando le sanzioni in misuracorrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicando gliinteressi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alledisposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge30 dicembre 2004, n. 311.

Si applicano le disposizioni di cuiall'articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008,n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio2009, n. 2, nonche', per quanto compatibili, anche quelle di cuiall'articolo 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.Numero registro generale 26216/2024Numero sezionale 3884/2026Numero di raccolta generale 17171/2026Data pubblicazione 01/06/2026Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano ledisposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546.”4.

Alla luce delle suesposte disposizioni di legge, non modificatedai successivi decreti legge ( c.d.

“decreto “Sostegni” e decreto“Sostegni bis”), appare evidente che la C.T.R. sia incorsa nell’error in iudicando denunciato dall’Agenzia delle Entrate, attesoche anche l’interdittiva antimafia, espressamente indicata nelprovvedimento impugnato, ove definitiva, è ostativa allapercezione del contributo a fondo perduto di cui si discute,concesso sotto condizione risolutiva per ragioni di urgenza, comesi ricava dai commi 9 e 12 dell’art. 25 cit., che fanno appuntoespresso riferimento al mancato superamento delle verificheantimafia quale ipotesi di recupero del contributo.4.1.

La disciplina speciale che regola le modalità di erogazione -ed i presupposti dell’eventuale recupero - del contributo a fondoperduto in questione, va letta, peraltro, in combinato dispostocon gli artt. 67, comma 1, lettera g), e 92, comma 2 e 3, deld.lgs. n. 159/2011 (come modificato dal D. Lgs. 153/2014, cd.“[OSCURATO:PERSONA]”), che presuppongono un’istruttoria il cuioggetto è la verifica dell’assenza di cause preclusive ex art. 67,del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e l’insussistenza dei tentatividi infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del medesimo Codiceantimafia.4.2.

Non vi è dubbio, infatti, che il beneficio economico di cuitrattasi rientri tra i «contributi, finanziamenti o mutui agevolatied altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate»indicati dall’art. 67, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 159/2011.(cfr. Cass. n. 15197/2026, in tema di credito di imposta).5.

Pertanto, la C.T.R. avrebbe dovuto verificare se l’interdittivaNumero registro generale 26216/2024Numero sezionale 3884/2026Numero di raccolta generale 17171/2026Data pubblicazione 01/06/2026antimafia, confermata dalla Prefettura, fosse divenuta definitivain quanto non impugnata davanti al giudice amministrativo, cuiappartiene la giurisdizione (cfr., ad esempio, Sezioni Unite n.30659/2025, in motivazione) ovvero impugnata con esitonegativo, traendone le dovute conseguenze in merito allalegittimità degli atti di recupero.

A tanto dovrà provvedere ilgiudice del rinvio.6.

Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: «In temadi contributi a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto-legge19 maggio 2020 n. 34, all’art. 1 del decreto-legge 22 marzo2021 n. 41 ed all’art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73,l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura, divenutadefinitiva per omessa impugnazione ovvero per esito negativodell’impugnazione medesima, legittima il recupero del contributoa fondo perduto».7.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata, con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania,in diversa composizione, che provvederà ad un nuovo esame,alla luce del principio di diritto enunciato, oltre che a liquidare lespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania,sez. distaccata di Salerno, in diversa composizione, per un nuovoesame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.5.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ex lege dall’Avvocatura generaledello Stato– ricorrente –[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Mautone del foro di Avellino, giusta procura speciale in atti-controricorrente –avverso la sentenza n. 6412/02/24 depositata il 12/11/2024,notificata in data 13/11/2024, resa dalla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Campania, sezione distaccata diSalerno;udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI;1. [OSCURATO:PERSONA], titolare di omonima ditta individuale con sedein Sant’Angelo a Scala (AV), esercente attività di lavori generalidi costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile (codiceNumero registro generale 26216/2024Numero sezionale 3884/2026Numero di raccolta generale 17171/2026Data pubblicazione 01/06/2026perduto:- istanza di contributo a fondo perduto di cui all’art. 25del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, recante “Misure urgentiin materia di salute, sostegno al lavoro e dell’economia, nonchédi politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica daCovid 19” (cd. decreto Rilancio), protocollo richiesta200710415504736700000001. L’istanza veniva accolta ed ilcontributo di € 1.000,00 accreditato sul c/c indicato dallarichiedente in data 23.07.2020 (doc. 9-10-11); - istanza dicontributo ex art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 (cd.decreto Sostegni), protocollo richiesta210330364410796860000001. Anche tale istanza veniva accoltaed il contributo di € 21.819,00 accreditato in data 09.04.2021(doc. 9-10-11); - istanza di contributo ex art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 (cd. decreto Sostegni bis),protocollo richiesta 210330364410796860000001. Anche taleistanza era accolta ed il contributo di € 21.819,00 accreditato indata 24.06.2021 (doc. 9-10-11).2. [OSCURATO:PERSONA] di Avellino – Ufficio controlli, a seguitodi controlli effettuati a posteriori, notificava a [OSCURATO:PERSONA], indata [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’atto di recupero crediti TFKCR0200047/21,con il quale recuperava detti contributi a fondo perduto nonspettanti, in quanto l’impresa risultava destinataria di“informazione antimafia interdittiva” emessa dalla Prefettura diAvellino, prot. 12276/18/12 A.1/ area I del 12.04.2019,successivamente confermata (doc. 12).3. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino, consentenza n. 592/03/2023 depositata in data 15/06/2023,rigettava il ricorso, compensando le spese di lite, affermando:«Ritiene il Collegio che il proposto ricorso sia infondato e debbaessere respinto. Premesso che la motivazione del provvedimentoNumero registro generale 26216/2024Numero sezionale 3884/2026Numero di raccolta generale 17171/2026Data pubblicazione 01/06/2026di recupero è chiara e sufficiente, tanto che il beneficiarioricorrente ha tempestivamente e compiutamente individuato ilcorretto thema decidendum, deve affermarsi l’inesistenzadell’obbligo di allegazione al provvedimento amministrativi dialtri atti presupposti già noti al destinatario. Nel merito è pacificoche la normativa emergenziale non prevede contributi a favoredei destinatari di interdittive antimafia, a prescindere dalla lorodefinitività, atteso che l’art.67 D.lgs. 159/2011 si riferiscetestualmente alle misure di prevenzione antimafia personali ereali, quali la sorveglianza speciale e il sequestro, e non aiprovvedimenti cautelari rivolti ad evitare qualsiasi rapporto traimprese sospettate di collusione con le organizzazioni criminali etutti gli enti pubblici. Essendo incontestata la mancata revocadella interdittiva notificata al [OSCURATO:PERSONA], era doveroso l’impugnato4. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, accoglieva invece l’appello del contribuente,affermando, per quel che qui ancora d’interesse, che “Nel merito,invece, l’appello risulta fondato alla luce della specifica normativadi settore. La regolarità antimafia, infatti, non costituisce ilpresupposto imprescindibile per l’erogazione dei contributi ol’ammissione ai finanziamenti o il riconoscimento del creditod’imposta, previsti dalla legislazione emergenziale COVID 19. Lepreclusioni all’ammissione sono infatti sancite dall’articolo 67 delDLGS n. 159/2011, il quale presuppone però un provvedimentodefinitivo di applicazione di una misura di prevenzione. (c.f.r., frale altre, Cassazione penale n. 49124/2022).Nel provvedimentoimpugnato, d’altra parte, viene richiamato esclusivamente l’art.67, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 159/2011, il qualetestualmente prevede che “Le persone alle quali sia stataNumero registro generale 26216/2024Numero sezionale 3884/2026Numero di raccolta generale 17171/2026Data pubblicazione 01/06/2026applicata con provvedimento definitivo una delle misure diprevenzione previste dal Libro I, titolo I, capo II non possonoottenere: (…) g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati edaltre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici odelle Comunità europee, per lo svolgimento di attivitàimprenditoriali”. Ha ragione, pertanto, l’appellante nel sostenereche non avendo la misura di prevenzione carattere definitivo,l’amministrazione non può dare luogo alla ripetizione. Il giudicedi primo grado in proposito ha sostenuto che non è questa lanorma che nella fattispecie viene in considerazione, riguardandola stessa misure interdittive personali. Occorre, tuttavia,evidenziare che, da un lato, questa è l’unica norma che vienerichiamata nel provvedimento e, dall’altro lato, la sentenzaimpugnata non indica quale sia la norma che precluderebbel’erogazione del contributo e/o ne legittimerebbe la ripetizione.In definitiva l’appello deve essere accolto; la particolarità dellaquestione di diritto affrontata giustifica la compensazione dellespese anche di questo grado.».5. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazioneaffidato ad un unico motivo.6. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.7. E’ stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], inprossimità della quale il controricorrente ha depositato memoriaillustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo ed unico motivo, rubricato «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 25, commi 9 e 12, D.L. 34/2020, dell’art. 1,comma 9, DL 41/2021, dell’art. 1, comma 3, DL 73/2021 e degliartt. 67, 83, 84 e 92 D.lgs. 159/2011, in relazione all’art. 360,Numero registro generale 26216/2024Numero sezionale 3884/2026Numero di raccolta generale 17171/2026Data pubblicazione 01/06/2026comma 1, n. 3 c.p.c.», la ricorrente assume che il giudice disecondo grado ha invero completamente travisato il fondamentogiuridico dell’atto di recupero di credito, ritenendo di individuarlonella misura di prevenzione patrimoniale di cui all’art. 67 D.lgs.159/2011, laddove invece la motivazione del provvedimento faespresso riferimento alle verifiche antimafia di cui ai successiviartt. 83 e ss. Come già esplicitato nei gradi di merito (v. pag. 6 ess. controdeduzioni di secondo grado), l’art. 25 del decreto-legge19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto un contributo a fondoperduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate edestinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica“Covid-19”. I successivi decreti n. 41 e n. 73/2011 avevanoprorogato la misura con innalzamento dell’importo erogabilesenza tuttavia modificare i connotati della misura. Con le circolaridella [OSCURATO:PERSONA] n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/Edel 21 luglio 2020 e n. 5/E del 14 maggio 2021, sono stati fornitichiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto.In particolare, la circolare n. 15/E del 2020, al paragrafo 6, hachiarito che “In considerazione dell’urgenza connessa allasituazione emergenziale, il contributo è concesso sottocondizione risolutiva” e alle pagg. 20-21 si è precisato che “Ai finidei controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazionicriminali, disciplinati da apposito protocollo d'intesa perl’attuazione di procedure semplificate sottoscritto tra il Ministerodell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenziadelle entrate, dovesse emergere l’esistenza di cause ostative,l’Agenzia delle entrate procede al recupero del contributo ai sensidel successivo comma 12 [dell’art. 25 DL 34/2020, ndr].Qualora, anche a seguito del mancato superamento della verificaNumero registro generale 26216/2024Numero sezionale 3884/2026Numero di raccolta generale 17171/2026Data pubblicazione 01/06/2026antimafia, il contributo sia, in tutto o in parte, non spettante,l’Agenzia delle entrate provvede al suo recupero sulla base delledisposizioni normative sopra descritte.”. Pertanto, il buon esitodell’operazione di erogazione del contributo era condizionato nonsoltanto al controllo dei dati fiscali dichiarati dagli interessati,effettuato ai sensi degli artt. 31 e seguenti del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, ma anchealle verifiche antimafia, in coerenza con le previsioni di leggevigenti, che la sentenza di secondo grado aveva completamenteobliterato di considerare: gli artt. 67, 83 e 92 D.lgs. 159/2011, acui la circolare n. 15/E/2020 evidentemente allude nel rimandarealla necessità di compiere le verifiche antimafia. Invero, per unverso, l’art. 67, rubricato “Effetti delle misure di prevenzione,prevede, al comma 1, che «Le persone alle quali sia stataapplicata con provvedimento definitivo una delle misure diprevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possonoottenere: […] g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati edaltre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici odelle Comunità europee, per lo svolgimento di attivitàimprenditoriali; […]» sembra effettivamente condizionare, al di làdella possibile deroga prevista al comma 2, l’efficacia ostativadella misura di prevenzione alla sua intervenuta definitività(intesa come consumazione degli ordinari mezzi di impugnazionee salva la possibilità di revoca in epoca successiva). Tuttavia, peraltro verso, l’art. 83 del medesimo codice delle leggi antimafiaprevede espressamente che «1. Le pubbliche amministrazioni egli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, glienti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e lesocietà o imprese comunque controllate dallo Stato o da altroNumero registro generale 26216/2024Numero sezionale 3884/2026Numero di raccolta generale 17171/2026Data pubblicazione 01/06/2026ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizipubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cuiall’articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare icontratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniturepubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimentiindicati nell’articolo 67.” Tra i controlli da effettuarsi a posterioriper poter confermare l’erogazione dei contributi a fondo perdutorichiesti è dunque previsto anche il superamento della verificaantimafia, per la prevenzione dei tentativi di infiltrazionicriminali, disciplinati da apposito protocollo d’intesa perl’attuazione di procedure semplificate sottoscritto tra il Ministerodell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenziadelle Entrate. Del resto, la superiore conclusione apparirebbeconfermata anche dalla normativa di legge che disciplinal’erogazione del contributo a fondo perduto.2. Sostiene il difensore del controricorrente che la misuradell’interdittiva antimafia non era ancora definitiva, in quantovero è che in data 11 agosto 2021 è stato reso provvedimento diconferma dell’informazione antimafia interdittiva prot. n.12281/18712.A.1/Area del 12.4.2019, reso dal Ministerodell’[OSCURATO:PERSONA] UTG Prefettura di Avellino, ma ilprovvedimento era stato oggetto di ricorso amministrativoinnanzi al [OSCURATO:PERSONA] per la Campania,fissato per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.1. Tuttavia, nella successiva memoria illustrativa, ha inveceaffermato che il proprio assistito non ha mai presentato ricorso alT.A.R. Campania, ma solo, in epoca imprecisata (“a distanza dianni”), un’istanza di riesame in autotutela al Prefetto, allo stato asuo dire ancora non esitata.3. Tanto premesso, il ricorso è fondato per le ragioni cheNumero registro generale 26216/2024Numero sezionale 3884/2026Numero di raccolta generale 17171/2026Data pubblicazione 01/06/2026seguono.3.1. L’art. 25 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), prevede,al comma 8, che “Al fine di ottenere il contributo a fondoperduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in viatelematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazionedella sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi.L'istanza può essere presentata, per conto del soggettointeressato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3,comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenziadelle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanzadeve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avviodella procedura telematica per la presentazione della stessa,come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenziadelle entrate, di cui al comma 10.”3.2. Il successivo comma 9 dispone che “L'istanza di cui alcomma 8 contiene anche l'autocertificazione che i soggettirichiedenti, nonchè i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2,del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovanonelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimodecreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione deitentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesasottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economiae delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono disciplinati icontrolli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del2011, anche attraverso procedure semplificate ferma restando, aifini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo,l'applicabilità' dell'art. 92, commi 3 e seguenti, del citato decretolegislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenzaconnessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri diNumero registro generale 26216/2024Numero sezionale 3884/2026Numero di raccolta generale 17171/2026Data pubblicazione 01/06/2026cui al periodo precedente emerga la sussistenza di causeostative, l'Agenzia delle entrate procede alle attività' di recuperodel contributo ai sensi del successivo comma 12. Colui che harilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è punito conla reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenutaerogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codicepenale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanzastipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione,con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cuial comma 8, nonché di quelli relativi ai contributi erogati, per leautonome attività' di polizia economico-finanziaria di cuial decreto legislativo n. 68 del 2001.”3.3. Il successivo comma 12 statuisce poi che “Per le successiveseguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o inparte non spettante, anche a seguito del mancato superamentodella verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera ilcontributo non spettante, irrogando le sanzioni in misuracorrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicando gliinteressi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alledisposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano le disposizioni di cuiall'articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008,n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio2009, n. 2, nonche', per quanto compatibili, anche quelle di cuiall'articolo 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.Numero registro generale 26216/2024Numero sezionale 3884/2026Numero di raccolta generale 17171/2026Data pubblicazione 01/06/2026Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano ledisposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546.”4. Alla luce delle suesposte disposizioni di legge, non modificatedai successivi decreti legge ( c.d. “decreto “Sostegni” e decreto“Sostegni bis”), appare evidente che la C.T.R. sia incorsa nell’error in iudicando denunciato dall’Agenzia delle Entrate, attesoche anche l’interdittiva antimafia, espressamente indicata nelprovvedimento impugnato, ove definitiva, è ostativa allapercezione del contributo a fondo perduto di cui si discute,concesso sotto condizione risolutiva per ragioni di urgenza, comesi ricava dai commi 9 e 12 dell’art. 25 cit., che fanno appuntoespresso riferimento al mancato superamento delle verificheantimafia quale ipotesi di recupero del contributo.4.1. La disciplina speciale che regola le modalità di erogazione -ed i presupposti dell’eventuale recupero - del contributo a fondoperduto in questione, va letta, peraltro, in combinato dispostocon gli artt. 67, comma 1, lettera g), e 92, comma 2 e 3, deld.lgs. n. 159/2011 (come modificato dal D. Lgs. 153/2014, cd.“[OSCURATO:PERSONA]”), che presuppongono un’istruttoria il cuioggetto è la verifica dell’assenza di cause preclusive ex art. 67,del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e l’insussistenza dei tentatividi infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del medesimo Codiceantimafia.4.2. Non vi è dubbio, infatti, che il beneficio economico di cuitrattasi rientri tra i «contributi, finanziamenti o mutui agevolatied altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate»indicati dall’art. 67, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 159/2011.(cfr. Cass. n. 15197/2026, in tema di credito di imposta).5. Pertanto, la C.T.R. avrebbe dovuto verificare se l’interdittivaNumero registro generale 26216/2024Numero sezionale 3884/2026Numero di raccolta generale 17171/2026Data pubblicazione 01/06/2026antimafia, confermata dalla Prefettura, fosse divenuta definitivain quanto non impugnata davanti al giudice amministrativo, cuiappartiene la giurisdizione (cfr., ad esempio, Sezioni Unite n.30659/2025, in motivazione) ovvero impugnata con esitonegativo, traendone le dovute conseguenze in merito allalegittimità degli atti di recupero. A tanto dovrà provvedere ilgiudice del rinvio.6. Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: «In temadi contributi a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto-legge19 maggio 2020 n. 34, all’art. 1 del decreto-legge 22 marzo2021 n. 41 ed all’art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73,l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura, divenutadefinitiva per omessa impugnazione ovvero per esito negativodell’impugnazione medesima, legittima il recupero del contributoa fondo perduto».7. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata, con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania,in diversa composizione, che provvederà ad un nuovo esame,alla luce del principio di diritto enunciato, oltre che a liquidare lespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania,sez. distaccata di Salerno, in diversa composizione, per un nuovoesame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.5.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Decreto Cassazione n. 17171/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris