CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 ottobre 2023
Cassazione n. 30337/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9546/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , difeso in proprio, con domicilio digitale all ’ indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro E-[OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO ROMA n. 6715/2023 depositata il 19/10/2023; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 30/09/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,i