Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 32374/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] e ribadito con la memoria trasmessa il 22 aprile 2022, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione, sub specie di travisamento dei fatti e delle prove, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie: in particolare, le conformi sentenze di merito valorizzano la serialità della condotta ed il ruolo comprimario svolto dall'imputato, come ricostruito dagli esiti delle intercettazioni, reputando recessive le deduzioni difensive relativamente al risarcimento dei danni, alla costituzione in carcere ed all'avvio di una società commerciale, in tal modo enucleando gli indicatori reputati decisivi ed assorbenti (ex multis Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549): invero, il travisamento prospettato dalla difesa in ordine agli elementi dimostrativi deill'effettività del ristoro delle vittime non è circostanza idonea a disarticolare il discorso giustificativo reso sul punto (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), avendo la Corte territoriale comunque ritenuto prevalenti ed assorbenti gli indicatori di gravità dei fatti, in considerazione della reiterazione delle condotte, del ruolo svolto dall'imputato e delle modalità di neutralizzazione dei controlli delle forze dell'ordine, in tal modo privilegiando - con motivazione non irragionevole - le circostanze ritenute ostative, rispetto alle quali anche la contestazione relativa ai documenti prodotti, in originale, non introduce una decisiva frattura della motivazione.

Allo stesso modo, il ricorrente insiste nel ribadire la volontaria costituzione in carcere dell'imputato, così come la asserita sottovalutazione dell'esercizio di attività lavorativa lecita, anche in tal modo rappresentando circostanze che non evidenziano vizi deducibili in questa sede, in quanto esaminate e reputate, comunque, soccombenti rispetto alla gravità dei fatti per cui si procede: la Corte di merito ha, difatti, depotenziato le predette circostanze richiamando gli elementi individualizzanti a carico del ricorrente, la mera ammissione degli addebiti in sede di interrogatorio e la sostanziale neutralità della recente attività economica lecita documentata dalla visura camerale prodotta, svolgendo una valutazione discrezionale che, in quanto non illogica ed arbitraria, si sottrae a censure nella presente sede di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] e ribadito con la memoria trasmessa il 22 aprile 2022, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione, sub specie di travisamento dei fatti e delle prove, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie: in particolare, le conformi sentenze di merito valorizzano la serialità della condotta ed il ruolo comprimario svolto dall'imputato, come ricostruito dagli esiti delle intercettazioni, reputando recessive le deduzioni difensive relativamente al risarcimento dei danni, alla costituzione in carcere ed all'avvio di una società commerciale, in tal modo enucleando gli indicatori reputati decisivi ed assorbenti (ex multis Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549): invero, il travisamento prospettato dalla difesa in ordine agli elementi dimostrativi deill'effettività del ristoro delle vittime non è circostanza idonea a disarticolare il discorso giustificativo reso sul punto (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), avendo la Corte territoriale comunque ritenuto prevalenti ed assorbenti gli indicatori di gravità dei fatti, in considerazione della reiterazione delle condotte, del ruolo svolto dall'imputato e delle modalità di neutralizzazione dei controlli delle forze dell'ordine, in tal modo privilegiando - con motivazione non irragionevole - le circostanze ritenute ostative, rispetto alle quali anche la contestazione relativa ai documenti prodotti, in originale, non introduce una decisiva frattura della motivazione. Allo stesso modo, il ricorrente insiste nel ribadire la volontaria costituzione in carcere dell'imputato, così come la asserita sottovalutazione dell'esercizio di attività lavorativa lecita, anche in tal modo rappresentando circostanze che non evidenziano vizi deducibili in questa sede, in quanto esaminate e reputate, comunque, soccombenti rispetto alla gravità dei fatti per cui si procede: la Corte di merito ha, difatti, depotenziato le predette circostanze richiamando gli elementi individualizzanti a carico del ricorrente, la mera ammissione degli addebiti in sede di interrogatorio e la sostanziale neutralità della recente attività economica lecita documentata dalla visura camerale prodotta, svolgendo una valutazione discrezionale che, in quanto non illogica ed arbitraria, si sottrae a censure nella presente sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
Sentenza Cassazione n. 32374/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris