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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27698/2021

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7679-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4563/1/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di SIRACUSA, depositata il 06/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] C APOZZI.

Ric. 2019 n. 07679 sez.

MT - ud. 22-06-2021 -2- n.7679/2019 (12161 RILEVATO che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTP Siracusa, di accoglimento della richiesta di ottemperanza fatta dalla contribuente COTTONE [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di una sentenza emessa da quella CTP il 20-27 giugno 2017, di condanna dell'Agenzia delle entrate di Siracusa a restituirle C 6.951,39, pari al 90% dell'IRPEF versata negli anni 1990, 1991 e 1992, risiedendo la contribuente in uno dei Comuni colpiti dal sisma in Sicilia del 1990, con nomina di un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari per il pagamento della somma anzidetta; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione art. 1 comma 665 legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito nella legge n. 123 del 2017, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata aveva disposto l'integrale esecuzione del rimborso chiesto dalla contribuente, disattendendo le eccezioni con cui era stata evidenziata l'applicabilità del limite del rimborso al 50%, stabilito dallo ius superveniens, di cui al citato art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito nella legge n. 123 del 2017, entrato in vigore dal 13 agosto 2017 e quindi in epoca anteriore al 27 gennaio 2018, data in cui era passata in giudicato la sentenza di cui era stata chiesta l'ottemperanza; ed anche il direttore dell'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 195405 del 26 settembre 207, aveva indicato le modalità intese ad assicurare il rispetto i dei limiti di spesa stabiliti dalla norma sopra descritta; al contrario la sentenza impugnata, disponendo il rimborso alla contribuente dell'intera somma chiesta (€ 7.782,35), aveva violato le disposizioni di legge sopra indicate, che prevedevano la temporanea riduzione del 50% degli importi risultanti dovuti, in attesa del completamento dell'esame delle istanze di rimborso da parte dell'Agenzia delle entrate; la giurisprudenza di legittimità era peraltro concorde nel ritenere che il citato ius superveniens operasse solo nella fase esecutiva o di ottemperanza; che la contribuente non si è costituita; che il ricorso è stato discusso una prima volta all'udienza camerale del 24 novembre 2020, in esito alla quale è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo, onde acquisire il fascicolo di merito ed accertare se l'Agenzia delle entrate avesse partecipato al giudizio svoltosi innanzi alla CTP Siracusa; che, una volta esperito l'incombente ed aver accertato che l'Agenzia delle entrate si era costituita in quel giudizio, sostenendo che il chiesto rimborso IRPEF doveva necessariamente avvenire applicando l'art. 1 comma 665 della legge n. 190 del 2014, erogando le somme dovute al 50%, la causa viene nuovamente all'esame del Collegio; che non è stata riscontrata l'evidenza decisoria del giudizio, per mancanza di precedenti specifici, si che è parso opportuno trasmettere il fascicolo alla sezione ordinaria, ex art. 375 cod. proc. civ.; P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo e dispone che la Cancelleria trasmetta il presente fascicolo alla sezione quinta ordinaria.

Così deciso in Roma il 22 giugno 2021.[OSCURATO:PERSONA] Mi, 12 OTT 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7679-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4563/1/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di SIRACUSA, depositata il 06/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] C APOZZI. Ric. 2019 n. 07679 sez. MT - ud. 22-06-2021 -2- n.7679/2019 (12161 RILEVATO che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTP Siracusa, di accoglimento della richiesta di ottemperanza fatta dalla contribuente COTTONE [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di una sentenza emessa da quella CTP il 20-27 giugno 2017, di condanna dell'Agenzia delle entrate di Siracusa a restituirle C 6.951,39, pari al 90% dell'IRPEF versata negli anni 1990, 1991 e 1992, risiedendo la contribuente in uno dei Comuni colpiti dal sisma in Sicilia del 1990, con nomina di un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari per il pagamento della somma anzidetta; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione art. 1 comma 665 legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito nella legge n. 123 del 2017, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata aveva disposto l'integrale esecuzione del rimborso chiesto dalla contribuente, disattendendo le eccezioni con cui era stata evidenziata l'applicabilità del limite del rimborso al 50%, stabilito dallo ius superveniens, di cui al citato art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito nella legge n. 123 del 2017, entrato in vigore dal 13 agosto 2017 e quindi in epoca anteriore al 27 gennaio 2018, data in cui era passata in giudicato la sentenza di cui era stata chiesta l'ottemperanza; ed anche il direttore dell'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 195405 del 26 settembre 207, aveva indicato le modalità intese ad assicurare il rispetto i dei limiti di spesa stabiliti dalla norma sopra descritta; al contrario la sentenza impugnata, disponendo il rimborso alla contribuente dell'intera somma chiesta (€ 7.782,35), aveva violato le disposizioni di legge sopra indicate, che prevedevano la temporanea riduzione del 50% degli importi risultanti dovuti, in attesa del completamento dell'esame delle istanze di rimborso da parte dell'Agenzia delle entrate; la giurisprudenza di legittimità era peraltro concorde nel ritenere che il citato ius superveniens operasse solo nella fase esecutiva o di ottemperanza; che la contribuente non si è costituita; che il ricorso è stato discusso una prima volta all'udienza camerale del 24 novembre 2020, in esito alla quale è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo, onde acquisire il fascicolo di merito ed accertare se l'Agenzia delle entrate avesse partecipato al giudizio svoltosi innanzi alla CTP Siracusa; che, una volta esperito l'incombente ed aver accertato che l'Agenzia delle entrate si era costituita in quel giudizio, sostenendo che il chiesto rimborso IRPEF doveva necessariamente avvenire applicando l'art. 1 comma 665 della legge n. 190 del 2014, erogando le somme dovute al 50%, la causa viene nuovamente all'esame del Collegio; che non è stata riscontrata l'evidenza decisoria del giudizio, per mancanza di precedenti specifici, si che è parso opportuno trasmettere il fascicolo alla sezione ordinaria, ex art. 375 cod. proc. civ.; P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo e dispone che la Cancelleria trasmetta il presente fascicolo alla sezione quinta ordinaria. Così deciso in Roma il 22 giugno 2021.[OSCURATO:PERSONA] Mi, 12 OTT 2021