CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19226/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliataRICORRENTECONTROPOLITO GIUSEPPEINTIMATOavverso la sentenza n. 6968/18 della Commissione TributariaRegionale della Campania, pubblicata in data 18 luglio 2018.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.2026.1. Con sentenza n. 6968/18, pubblicata in data 18 luglio2018, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania harigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate-RiscossioneNumero registro generale 6610/2019Numero sezionale 4604/2026Numero di raccolta generale 19226/2026Data pubblicazione 11/06/2026avverso la sentenza n. 7778/16 della Commissione TributariaProvinciale di Caserta, con la quale era stato accolto il ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] avverso un preavviso di iscrizione ipotecaria,emesso in dipendenza di diverse cartelle esattoriali.2. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorsoper cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandonel’accoglimento a sei motivi di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito in giudizio, rimanendointimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è inammissibile.2. Ed, infatti, l’impugnazione de qua è stata propostadall’Agenzia delle Entrate-Riscossione con il ministero di unavvocato del libero foro, nonostante il protocollo siglato in data22 giugno 2017 con l’Avvocatura Generale dello Stato prevedache il patrocinio davanti alla Corte Suprema di Cassazione siaad essa affidato, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione diindisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga ladelibera motivata di cui all’art. 43, quarto comma, r.d. n. 1661del 1933, con la conseguenza che, in difetto di tali presupposti,la procura deve reputarsi invalidamente conferita ed il ricorso oil controricorso devono essere dichiarati inammissibili (cfr.Cass. n. 26531/20, Cass. n. 1806/24 e Cass. n. 6158/26).3. E’ stato sostenuto -avuto riguardo al quadro normativo diriferimento ed, in particolare, all’art. 1, comma 8, d.l. n. 193del 2016, conv. dalla legge n. 225 del 2016, ed all’art. 4-noviesd.l. n. 34 del 2019, conv., con modif., dalla legge n. 58 del2019- che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicatala generale facoltà di farsi rappresentare anche da propridipendenti delegati davanti ai giudici di prossimità, deveNumero registro generale 6610/2019Numero sezionale 4604/2026Numero di raccolta generale 19226/2026Data pubblicazione 11/06/2026avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti dallaconvenzione del 22 giugno 2017, potendo evitare il relativopatrocinio soltanto nelle ipotesi di conflitto o alle condizioni dicui all’art. 43, quarto comma, r.d. n. 1611 del 1933 (e, cioè,con motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza) o,ancora, in caso di indisponibilità, mentre, quando laconvenzione non riservi all’avvocatura erariale la difesa e larappresentanza in giudizio, non è richiesta l’adozione diun’apposita delibera o di alcuna altra formalità per ricorrere alpatrocinio a mezzo di avvocati del libero foro, da sceglierecomunque nel rispetto dei criteri di cui agli atti di caratteregenerale assunti ai sensi dell’art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del2016 e dei principi del cod. contr. (cfr. Cass. n. 31241/19,Cass. n. 28199/24 e Cass. n. 24580/25).Con riferimento al contenzioso tributario, in particolare, laconvenzione testé menzionata esime l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal ricorso alla difesa erariale esclusivamente per igiudizi davanti alle commissioni tributarie e, dunque, per igiudizi di merito, mentre lo prevede espressamente per quellodi legittimità, rispetto al quale, in difetto delle condizionisummenzionate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera),la procura conferita ad un avvocato del libero foro deveritenersi affetta da invalidità ed il ricorso inammissibile (cfr.Cass., sez. un., n. 30008/19, Cass. n. 6931/23, Cass. n.28199/24 e Cass. n. 4767/25).4. Nella vicenda in esame, non è allegata, prima ancora checomprovata, la sussistenza dei succitati presupposti, necessariai fini della nomina di un professionista del libero foro, e,quindi, la procura rilasciata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione al difensore che la rappresenta e difende inNumero registro generale 6610/2019Numero sezionale 4604/2026Numero di raccolta generale 19226/2026Data pubblicazione 11/06/2026giudizio deve reputarsi invalida, con conseguenteinammissibilità del ricorso.5. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere dichiarato inammissibile.6. Nulla va disposto in ordine alle spese essendo ilcontribuente rimasto intimato.7. Non sussiste -e, quindi, non deve essere fatta la relativadichiarazione- l’obbligo -da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione- di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. n. 115 del 2002, un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trovando applicazione tale norma neiconfronti delle amministrazioni dello Stato che, mediante ilmeccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dalpagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo(cfr. Cass. 2615/22, Cass. n. 29956/23, Cass. n. 26720/24 eCass. n.18523/25). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]