Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 10069/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Firenze del 2 febbraio 2023 ha riformato la pronunzia del Tribunale di Pisa dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il delitto di cui al capo A) di atti persecutori in quanto estinto per prescrizione e rideterminando la pena per il capo B) di furto in abitazione aggravato, ex artt. 624 bis e 625 n.2 cod. pen. - Letti i motivi aggiunti pervenuti in data 23 gennaio 2024 a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]. -Ritenuto che il primo motivo - con cui il ricorrente deduce violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica del fatto, configurato quale ipotesi ex art.624 bis anziché artt. 624 o 393 cod. pen.- è generico e non consentito in sede di legittimità perché versato in fatto, nonché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( pag. 6: il fatto è stato correttamente qualificato anche in virtù dell'istruttoria svolta, dalla quale emerge come le finestre siano state forzate e che il luogo ove l'imputato si è introdotto sia di esclusiva proprietà della persona offesa; quanto ai beni da lui asportati, trattasi di beni che sono stati comprati dalla persona offesa in quanto unico soggetto lavoratore e avente reddito, nel periodo in cui conviveva con l'imputato.) -Ritenuto che il secondo motivo- con cui il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod. pen. - è manifestamente infondato atteso che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 6: dalla deposizione dei militari intervenuti risulta la violenza utilizzata sulla porta d'ingresso e sulle finestre). -Ritenuto che il terzo motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (pag.7: l'imputato non ha assunto alcun comportamento positivo che giustifichi lo sconto di pena, inoltre ha un curriculum criminale caratterizzato da vari precedenti che ne evidenziano la spiccata capacità a delinquere) .

Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Firenze del 2 febbraio 2023 ha riformato la pronunzia del Tribunale di Pisa dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il delitto di cui al capo A) di atti persecutori in quanto estinto per prescrizione e rideterminando la pena per il capo B) di furto in abitazione aggravato, ex artt. 624 bis e 625 n.2 cod. pen. - Letti i motivi aggiunti pervenuti in data 23 gennaio 2024 a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]. -Ritenuto che il primo motivo - con cui il ricorrente deduce violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica del fatto, configurato quale ipotesi ex art.624 bis anziché artt. 624 o 393 cod. pen.- è generico e non consentito in sede di legittimità perché versato in fatto, nonché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( pag. 6: il fatto è stato correttamente qualificato anche in virtù dell'istruttoria svolta, dalla quale emerge come le finestre siano state forzate e che il luogo ove l'imputato si è introdotto sia di esclusiva proprietà della persona offesa; quanto ai beni da lui asportati, trattasi di beni che sono stati comprati dalla persona offesa in quanto unico soggetto lavoratore e avente reddito, nel periodo in cui conviveva con l'imputato.) -Ritenuto che il secondo motivo- con cui il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod. pen. - è manifestamente infondato atteso che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 6: dalla deposizione dei militari intervenuti risulta la violenza utilizzata sulla porta d'ingresso e sulle finestre). -Ritenuto che il terzo motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (pag.7: l'imputato non ha assunto alcun comportamento positivo che giustifichi lo sconto di pena, inoltre ha un curriculum criminale caratterizzato da vari precedenti che ne evidenziano la spiccata capacità a delinquere) . Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle a
Sentenza Cassazione n. 10069/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris