CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13668/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 02/07/2025, con la quale la Corte di appello di Roma confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Civitavecchia il 04/07/2023; [OSCURATO:PERSONA] che sono manifestamente infondate le censure relative all'applicazione della recidiva e alla commisurazione del trattamento sanzionatorio in quanto la Corte territoriale ha specificamente motivato sul fatto che la violazione fosse un'ulteriore manifestazione - dopo una precedente declaratoria di recidiva - di totale indifferenza e avversione verso leggi e prescrizioni, in evidenza correlata alle precedenti condotte di associazione mafiosa; inoltre la pena è stata commisurata con particolare rigore sottolineando le modalità della condotta, la disponibilità non giustificata di una cospicua somma di denaro, i precedenti penali e l'assenza di qualsivoglia forma di resipiscenza, a nulla rilevando le circostanze di fatto richiamate nel ricorso (la volontà di salutare il figlio); Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M