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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20860/2025

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19304/2012R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale del Lazio n. 241/04/2011,depositata il 13 giugno 2011 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 16 aprile 2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF-IVA-IRAP 2002- R.G.

N.19304/2012 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1. A seguito di processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. in data 5 novembre 2003, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] emetteva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], n. 2 avvisi di accertamento (n.

RC7010200203 e n.

RC7010300204), contestando, per gli anni 2002 e 2003 , l’omessa documentazione e dichiarazione di operazioni imponibili rilevate sulla base di documentazione extra- contabile.

2. Avverso taliavvisi di accertamento [OSCURATO:PERSONA] proponeva separati ricorsidinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma la quale, con sentenza n. 73/38/2009, depositata il 16 marzo 2009, previa riunione degli stessi, lirigettava.

3. Interposto gravame dal la contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, con sentenza n. 241/04/2011, pronunciata il 29 marzo 2011 e depositata in segreteria il 13 giugno 2011, rigettava l’appello, compensando le spese.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tremotivi.

Resistecon controricorso l’Agenzia delle Entrate.

5. Fissata per la trattazione l’adunanza camerale del 26 febbraio 2019 questa Corte, rilevato che la ricorrente, mediante deposito di rituale istanza, aveva manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata delle controversie ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla l. 17 dicembre 2018 n. 136, rinviava la causa a nuovo ruolo ai sensi del medesimo articolo di legge.

Con successiva ordinanza depositata all’esito della camera di consiglio del 25 novembre 2021questa Corte, considerato che la contribuente aveva aderito alla c.d. rottamazione-terex art.

R.G.

N.19304/2012 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 d.l. n. 119/2018, conv. dalla l. n. 136/2018, rinviava la causa a nuovo ruolo, in attesa della definizione prevista per il 31 luglio 2023.

All’esito di successiva adunanza camerale del 18 aprile 2024, questa Corte disponeva un ulteriore rinvio a nuovo ruolo, in considerazione del fatto che non si rinveniva in atti l’impegno della ricorrente a rinunciare al ricorso, e che l’adempimento della definizione agevolata era ancora in corso.

6. Con decreto presidenziale del 29 gennaio 2025 è stata quindi nuovamente fissata per la discussione l’adunanza camerale del 16 aprile 2025.

La ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: Deve essere disposto un ulteriore rinvio a nuovo ruolo, al fine di verificare: a) se la cartella di pagamento (o le cartelle di pagamento) per le quali è stata richiesta la c.d.

“rottamazione” si riferiscano esattamente agli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione; b) se siano stati effettuati tutti i pagamenti previsti dal piano di rateizzazione.

Dispone, pertanto, che la ricorrente, entro 10 gg. prima della prossima adunanza cameraleex art. 380-bis.1 c.p.c., depositi: 1) l’istanza di definizione agevolata, e le cartelle di pagamento alle quali si riferisce (tale documentazione deve essere depositata integralmente, con tutte le pagine);2) un elenco di tutti versamenti effettuati, con l’indicazione della data e dell’importo, e copia delle relative ricevute; 3) un prospetto degli eventuali pagamenti ancora da effettuare.

P.Q.M R.G.

N.19304/2012 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il rinvio a nuovo ruolo, per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19304/2012R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale del Lazio n. 241/04/2011,depositata il 13 giugno 2011 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 16 aprile 2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF-IVA-IRAP 2002- R.G. N.19304/2012 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito di processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. in data 5 novembre 2003, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] emetteva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], n. 2 avvisi di accertamento (n. RC7010200203 e n. RC7010300204), contestando, per gli anni 2002 e 2003 , l’omessa documentazione e dichiarazione di operazioni imponibili rilevate sulla base di documentazione extra- contabile. 2. Avverso taliavvisi di accertamento [OSCURATO:PERSONA] proponeva separati ricorsidinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma la quale, con sentenza n. 73/38/2009, depositata il 16 marzo 2009, previa riunione degli stessi, lirigettava. 3. Interposto gravame dal la contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, con sentenza n. 241/04/2011, pronunciata il 29 marzo 2011 e depositata in segreteria il 13 giugno 2011, rigettava l’appello, compensando le spese. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tremotivi. Resistecon controricorso l’Agenzia delle Entrate. 5. Fissata per la trattazione l’adunanza camerale del 26 febbraio 2019 questa Corte, rilevato che la ricorrente, mediante deposito di rituale istanza, aveva manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata delle controversie ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla l. 17 dicembre 2018 n. 136, rinviava la causa a nuovo ruolo ai sensi del medesimo articolo di legge. Con successiva ordinanza depositata all’esito della camera di consiglio del 25 novembre 2021questa Corte, considerato che la contribuente aveva aderito alla c.d. rottamazione-terex art. R.G. N.19304/2012 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 d.l. n. 119/2018, conv. dalla l. n. 136/2018, rinviava la causa a nuovo ruolo, in attesa della definizione prevista per il 31 luglio 2023. All’esito di successiva adunanza camerale del 18 aprile 2024, questa Corte disponeva un ulteriore rinvio a nuovo ruolo, in considerazione del fatto che non si rinveniva in atti l’impegno della ricorrente a rinunciare al ricorso, e che l’adempimento della definizione agevolata era ancora in corso. 6. Con decreto presidenziale del 29 gennaio 2025 è stata quindi nuovamente fissata per la discussione l’adunanza camerale del 16 aprile 2025. La ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: Deve essere disposto un ulteriore rinvio a nuovo ruolo, al fine di verificare: a) se la cartella di pagamento (o le cartelle di pagamento) per le quali è stata richiesta la c.d. “rottamazione” si riferiscano esattamente agli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione; b) se siano stati effettuati tutti i pagamenti previsti dal piano di rateizzazione. Dispone, pertanto, che la ricorrente, entro 10 gg. prima della prossima adunanza cameraleex art. 380-bis.1 c.p.c., depositi: 1) l’istanza di definizione agevolata, e le cartelle di pagamento alle quali si riferisce (tale documentazione deve essere depositata integralmente, con tutte le pagine);2) un elenco di tutti versamenti effettuati, con l’indicazione della data e dell’importo, e copia delle relative ricevute; 3) un prospetto degli eventuali pagamenti ancora da effettuare. P.Q.M R.G. N.19304/2012 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il rinvio a nuovo ruolo, per
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