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CassazionedecretoSezione LDecisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 20004/2026

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presentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2523 - controricorrente -avverso il decreto del TRIBUNALE di VICENZA, depositato il13/10/2021 R.G.N. 7638/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Vicenza, in sededi opposizione ex art. 98 legge fallimentare n. 267/1942, respingevaNumero registro generale 29477/2021Numero sezionale 2523/2026le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei cNounmferroo dni rtaic cdoltea lg enerale 20004/2026Data pubblicazione 15/06/2026pagamento della retribuzione variabile, che non risultavanoraggiunti gli obiettivi per gli anni 2018-2019 a fronte della mancatadeterminazione dei suddetti obiettivi, e che, in ogni caso, la gravesituazione di crisi aziendale iniziata alla fine del 2017 rendevainverosimile il raggiungimento di risultati positivi; quanto alladomanda di rimborso delle spese legali affrontate in unprocedimento penale e richieste alla luce della previsione di cuiall’art. 14, comma 4 del CCNL [OSCURATO:PERSONA], difettavala prova dell’esborso (che non poteva ritenersi documentata inmaniera idonea mediante deposito di una “nota proforma dellegale”), e che, in ogni caso, non risultavano provati l’attinenzaall’esercizio delle funzioni dirigenziali dei fatti ascritti nelprocedimento penale né il nesso funzionale tra i fatti e il legittimoadempimento dei doveri lavorativi, mancando, inoltre, la prova delconferimento dell’incarico del legale, della pattuizione del compensodell’attività defensionale svolta.2.

Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso affidato adue motivi; il Fallimento ha resistito con controricorso.

Entrambe leparti hanno depositato memoria.3.

Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.1358 e 1359 c.c. nonché 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., avendo, il Tribunale, in relazione alla domandadi pagamento della retribuzione variabile, trascurato di valutarel’inadempimento della società che, non avendo assegnato aldirigente alcun obiettivo per il periodo 2018-2019, ha impedito larealizzazione del credito; il Tribunale, in applicazione dell’art. 1359Numero registro generale 29477/2021Numero sezionale 2523/2026c.c., avrebbe dovuto ritenere comunque realizzata laN ucmoenro ddii rzaicoconltae g enerale 20004/2026Data pubblicazione 15/06/2026(perseguimento degli obiettivi assegnati, come prevista dalle partinel contratto di lavoro) necessaria per il pagamento dellaretribuzione variabile.2.

Il motivo di ricorso non è fondato.2.1.

In disparte il rilievo che della questione non vi è traccia nellasentenza impugnata, ne' il ricorrente indica in alcun modo se, conquale atto e in che termini la questione stessa (ossia dell’assunzionedi un obbligo alla fissazione degli obiettivi annuali da partedell’azienda sub specie di condizione sospensiva al pagamento delbonus) sia stata insinuata al passivo e sia stata proposta in sede diopposizione, la censura formulata come violazione di legge mira inrealtà alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio operatadal giudice di merito non consentita in sede di legittimità.2.2.

Il ricorrente lamenta l’inadempimento del datore di lavoroall’obbligo di fissazione degli obiettivi annuali per gli anni 2018 e2019, presupposto costitutivo dell’insorgenza del diritto allariscossione della retribuzione variabile, trascurando l’accertamentodi fatto, insindacabile in sede di legittimità, della situazione di crisiaziendale “proprio a partire dalla fine del 2017” che ha resoinverosimile il raggiungimento di “risultati positivi in termini diperformance tali da comportare il conseguimento del bonus” e,pertanto, non fondata la domanda di corresponsione di “retribuzioneintegrativa al dirigente nella misura massima stabilita dal contratto”.2.3.

Né risulta essere stata proposta una domanda di naturarisarcitoria, che, peraltro, avrebbe richiesto l’assolvimento dell’oneredella prova, in capo al dirigente, posto che "il danno in questionenon coincide con le retribuzioni perse, ma va commisurato allaprobabilità di ottenere il risultato utile sperato, con onere della prova- anche tramite presunzioni - a carico dell'interessato e liquidazioneNumero registro generale 29477/2021da compiersi in via equitativa" (Cass. n. 13483/2018; CasNsu.m enro. sezionale 2523/2026Numero di raccolta generale 20004/202616922/2025).Data pubblicazione 15/06/20263.

Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsaapplicazione dell’art. 15 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] (exart. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), avendo il Tribunale territoriale,in ordine alla richiesta di insinuazione al passivo delle spese legaliaffrontate dal dirigente in sede penale, rigettato la domanda dirimborso per mancata prova dell’esborso, nonostante la clausolacontrattuale non preveda il pagamento anticipato delle spese di litea carico del dirigente (e, dunque, senza alcun onere del dirigente difornire prova dell’effettuato pagamento).4.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.4.1.

Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto volto nellasostanza a criticare la valutazione del materiale probatorio comeeseguita dal Tribunale, al di fuori dei limiti consentiti dallo schemalegale del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (cfr.Cass., S.U. n. 8053 del 2014).4.2.

Il giudice ha rilevato che, dalla documentazione depositata, nonrisultava la prova dell’esborso di spese legale sostenuto daldirigente.5.

In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono ilcriterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro200,00 per esborsi, nonché in Euro 4.500,00 per compensiprofessionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreNumero registro generale 29477/2021Numero sezionale 2523/2026importo a titolo di contributo unificato, pari a quello preNuvmisertoo d i rpacecorl tai lg enerale 20004/2026Data pubblicazione 15/06/2026ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2026.Il PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2523 - controricorrente -avverso il decreto del TRIBUNALE di VICENZA, depositato il13/10/2021 R.G.N. 7638/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Vicenza, in sededi opposizione ex art. 98 legge fallimentare n. 267/1942, respingevaNumero registro generale 29477/2021Numero sezionale 2523/2026le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei cNounmferroo dni rtaic cdoltea lg enerale 20004/2026Data pubblicazione 15/06/2026pagamento della retribuzione variabile, che non risultavanoraggiunti gli obiettivi per gli anni 2018-2019 a fronte della mancatadeterminazione dei suddetti obiettivi, e che, in ogni caso, la gravesituazione di crisi aziendale iniziata alla fine del 2017 rendevainverosimile il raggiungimento di risultati positivi; quanto alladomanda di rimborso delle spese legali affrontate in unprocedimento penale e richieste alla luce della previsione di cuiall’art. 14, comma 4 del CCNL [OSCURATO:PERSONA], difettavala prova dell’esborso (che non poteva ritenersi documentata inmaniera idonea mediante deposito di una “nota proforma dellegale”), e che, in ogni caso, non risultavano provati l’attinenzaall’esercizio delle funzioni dirigenziali dei fatti ascritti nelprocedimento penale né il nesso funzionale tra i fatti e il legittimoadempimento dei doveri lavorativi, mancando, inoltre, la prova delconferimento dell’incarico del legale, della pattuizione del compensodell’attività defensionale svolta.2. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso affidato adue motivi; il Fallimento ha resistito con controricorso. Entrambe leparti hanno depositato memoria.3. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.1358 e 1359 c.c. nonché 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., avendo, il Tribunale, in relazione alla domandadi pagamento della retribuzione variabile, trascurato di valutarel’inadempimento della società che, non avendo assegnato aldirigente alcun obiettivo per il periodo 2018-2019, ha impedito larealizzazione del credito; il Tribunale, in applicazione dell’art. 1359Numero registro generale 29477/2021Numero sezionale 2523/2026c.c., avrebbe dovuto ritenere comunque realizzata laN ucmoenro ddii rzaicoconltae g enerale 20004/2026Data pubblicazione 15/06/2026(perseguimento degli obiettivi assegnati, come prevista dalle partinel contratto di lavoro) necessaria per il pagamento dellaretribuzione variabile.2. Il motivo di ricorso non è fondato.2.1. In disparte il rilievo che della questione non vi è traccia nellasentenza impugnata, ne' il ricorrente indica in alcun modo se, conquale atto e in che termini la questione stessa (ossia dell’assunzionedi un obbligo alla fissazione degli obiettivi annuali da partedell’azienda sub specie di condizione sospensiva al pagamento delbonus) sia stata insinuata al passivo e sia stata proposta in sede diopposizione, la censura formulata come violazione di legge mira inrealtà alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio operatadal giudice di merito non consentita in sede di legittimità.2.2. Il ricorrente lamenta l’inadempimento del datore di lavoroall’obbligo di fissazione degli obiettivi annuali per gli anni 2018 e2019, presupposto costitutivo dell’insorgenza del diritto allariscossione della retribuzione variabile, trascurando l’accertamentodi fatto, insindacabile in sede di legittimità, della situazione di crisiaziendale “proprio a partire dalla fine del 2017” che ha resoinverosimile il raggiungimento di “risultati positivi in termini diperformance tali da comportare il conseguimento del bonus” e,pertanto, non fondata la domanda di corresponsione di “retribuzioneintegrativa al dirigente nella misura massima stabilita dal contratto”.2.3. Né risulta essere stata proposta una domanda di naturarisarcitoria, che, peraltro, avrebbe richiesto l’assolvimento dell’oneredella prova, in capo al dirigente, posto che "il danno in questionenon coincide con le retribuzioni perse, ma va commisurato allaprobabilità di ottenere il risultato utile sperato, con onere della prova- anche tramite presunzioni - a carico dell'interessato e liquidazioneNumero registro generale 29477/2021da compiersi in via equitativa" (Cass. n. 13483/2018; CasNsu.m enro. sezionale 2523/2026Numero di raccolta generale 20004/202616922/2025).Data pubblicazione 15/06/20263. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsaapplicazione dell’art. 15 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] (exart. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), avendo il Tribunale territoriale,in ordine alla richiesta di insinuazione al passivo delle spese legaliaffrontate dal dirigente in sede penale, rigettato la domanda dirimborso per mancata prova dell’esborso, nonostante la clausolacontrattuale non preveda il pagamento anticipato delle spese di litea carico del dirigente (e, dunque, senza alcun onere del dirigente difornire prova dell’effettuato pagamento).4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.4.1. Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto volto nellasostanza a criticare la valutazione del materiale probatorio comeeseguita dal Tribunale, al di fuori dei limiti consentiti dallo schemalegale del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (cfr.Cass., S.U. n. 8053 del 2014).4.2. Il giudice ha rilevato che, dalla documentazione depositata, nonrisultava la prova dell’esborso di spese legale sostenuto daldirigente.5. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono ilcriterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro200,00 per esborsi, nonché in Euro 4.500,00 per compensiprofessionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreNumero registro generale 29477/2021Numero sezionale 2523/2026importo a titolo di contributo unificato, pari a quello preNuvmisertoo d i rpacecorl tai lg enerale 20004/2026Data pubblicazione 15/06/2026ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2026.Il PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
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